Home Dal giornale San Marino: la qualifica di esportatore registrato

San Marino: la qualifica di esportatore registrato

da Alessandro Carli

La qualifica di esportatore registrato è conferita agli operatori economici con sede legale nella Repubblica di San Marino che esportano nei paesi con i quali l’Unione Europea ha concluso accordi preferenziali che prevedono la figura dell’esportatore registrato, e che siano stati autorizzati alla compilazione della dichiarazione di origine su fattura dei prodotti che esportano, indipendentemente dal loro valore.

A normare la materia è intervenuto il Decreto Delegato numero 70 del 2021 che chiarisce inoltre che la “qualifica” è concessa dall’Ufficio Tributario su espressa domanda scritta dell’operatore economico.

Nella richiesta trasmessa all’Ufficio Tributario l’esportatore attesta che effettua esportazioni a carattere regolare; è in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’Autorità Doganale, il carattere originario delle merci da esportare; conosce le regole d’origine applicabili sulla base degli Accordi preferenziali ed è in possesso di tutti i documenti giustificativi riguardo all’origine.

Al momento della richiesta dell’autorizzazione l’esportatore deve  impegnarsi a redigere attestazioni di origine su fattura, unicamente per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e per le quali possiede, al momento dell’operazione, tutte le prove di origine e gli elementi contabili necessari; assumersi la responsabilità totale in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell’autorizzazione; assumersi la responsabilità che la persona delegata, in seno all’impresa, della compilazione delle dichiarazioni di origine su fattura, conosca e sappia applicare le regole di origine; impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione di origine è stata redatta; impegnarsi a presentare all’Autorità Doganale gli elementi di prova di origine ai sensi delle disposizioni relative agli Accordi preferenziali conclusi dall’Unione Europea.

L’Ufficio Tributario attribuisce all’esportatore registrato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine. Il numero di autorizzazione contiene i seguenti dati: Codice ISO Paese (SM) + suffisso REX + codice EORI. Ottenuta l’autorizzazione (che ha validità 12 mesi dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata, ndr) l’esportatore acquisisce la qualifica di esportatore registrato.

IL CODICE REX

Fatta salva l’eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nel caso di abuso o uso improprio dell’autorizzazione, oltre alla revoca dell’autorizzazione stessa, l’esportatore è punito, con una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 15.000 euro applicata dallo stesso Ufficio Tributario.

Nelle more dell’inserimento della Repubblica di San Marino nell’attuale sistema informatico REX, il codice REX verrà attribuito in modo manuale dall’Ufficio Tributario e verrà inserito e regolarizzato nel sistema informatico REX al perfezionamento di tutti gli adattamenti tecnici.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento