Home FixingFixing San Marino, Banca Centrale: indagine esplorativa sui servizi di pagamento digitali

San Marino, Banca Centrale: indagine esplorativa sui servizi di pagamento digitali

da Daniele Bartolucci

Rivolta a censire gli operatori economici che operano anche per conto di soggetti esteri. Il Regolamento sulla “moneta elettronica” ha istituito sul Titano un nuovo registro pubblico.

Sede della Banca Centrale di San Marino

Il Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica ha istituito presso BCSM un nuovo pubblico registro riservato a tutti coloro (c.d. PSP) che prestano servizi di pagamento in San Marino, quandanche esteri e operanti a mezzo “agenti” o “soggetti convenzionati”. Di qui la necessità di operare la straordinaria rilevazione di cui all’articolo XIV.II.3 del medesimo Regolamento, che dispone: “Ai fini di quanto previsto dal Titolo VI della Parte III, qualora soggetti avente sede nella Repubblica di San Marino offrano, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, servizi di pagamento e/o servizi di emissione di moneta elettronica per conto di PSP o emittenti di moneta elettronica esteri, sono tenuti a darne informativa alla Banca Centrale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, trasmettendo apposita comunicazione alla quale allegano copia delle eventuali convenzioni o contratti sottoscritti.”.

Considerato che il termine scade il 5 marzo e che gli Operatori Economici potrebbero non essere edotti della disposizione, l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto opportuno richiedere la cortese collaborazione dell’Ufficio Attività Economiche per riuscire a raggiungere, capillarmente e direttamente, ciascuna impresa, lavoratore autonomo o libero professionista attivo in territorio, evidenziando loro l’eventuale necessità di adempiere. Per le medesime ragioni di efficienza rispetto all’indagine esplorativa in oggetto, data la sua straordinarietà ed ampiezza di destinatari, si è ritenuto altresì opportuno estenderne l’oggetto ad ogni servizio finanziario (o “attività riservata” ai sensi della L.165/2005), quindi non solo servizi di pagamento, ma anche servizi/prodotti creditizi, d’investimento e assicurativi.

L’indagine consentirà, infatti, di censire i servizi della specie rivolti a famiglie e imprese intermediati da operatori economici sammarinesi per conto di soggetti esteri, per valutare le eventuali iniziative conseguenti in conformità alla vigente normativa di vigilanza anche ai fini di una regolarizzazione e stabilizzazione in territorio di tali servizi. Trattandosi di analisi complesse, BCSM ritiene opportuno semplificare il processo di autovalutazione ai fini dei conseguenti obblighi di comunicazione facendo “perno” sull’elemento oggettivo e di più facile rilevazione qui di seguito descritto: “La sussistenza (o meno) di convenzioni o altri rapporti contrattuali che, a prescindere dal loro livello di formalizzazione, dal loro inquadramento nominalistico e dalla previsione (o meno) di eventuali ritorni economici per l’operatore sammarinese, consentano a quest’ultimo di erogare, offrire o collocare alla propria clientela/utenza servizi di pagamento o altri servizi/prodotti di natura creditizia, finanziaria o assicurativa, anche se solo in via accessoria rispetto alla propria attività commerciale, produttiva o di servizio o alla propria professione, di soggetti aventi sede all’estero qualificabili come banche, società finanziarie, imprese di investimento (SIM), società di gestione (SGR), istituti di pagamento o di emissione di moneta elettronica (IMEL), imprese di assicurazione, ad eccezione dei soli casi di operatività svolta per conto di intermediari già abilitati in San Marino.”, il cui elenco è disponibile sul sito web della scrivente (www.bcsm.sm) nella sezione “Servizi per il pubblico” – “Registri pubblici”.

In tutti i casi in cui possa ricorrere la circostanza, seppur in via di prima approssimazione, BCSM invitano gli Operatori Economici a darne comunicazione all’indirizzo dipartimento.vigilanza@bcsm.sm avendo cura di indicare, oltre gli elementi d’incertezza, anche i recapiti telefonici ai quali poter essere contattati per ricevere assistenza. Una volta sciolti gli eventuali dubbi, la comunicazione, con allegata copia dei contratti/convenzioni in essere, potrà essere parimenti trasmessa, entro il 5 marzo al medesimo indirizzo di posta elettronica.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento