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Repubblica di San Marino, le partecipazioni e gli strumenti finanziari

da Redazione

Imposta sostitutiva IGR sulle rideterminazioni dei valori d’acquisto, Ufficio Tributario: a fine aprile scadono i termini per i pagamenti.

ufficio tributario 2

 

di Alessandro Carli

 

Il 30 aprile 2021 scade il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta generale sul reddito sulle rideterminazioni dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari detenuti. Sul tema, nei giorni scorsi, l’Ufficio Tributario – Dipartimento Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino ha emesso una circolare esplicativa rivolta “a tutti i contribuenti interessati (persone fisiche, residenti e non) che hanno percepito o potrebbero percepire redditi diversi di natura finanziaria (di cui all’art.41 della Legge n.166 del 2013), redditi imponibili, indipendentemente dal periodo di possesso, dall’01 gennaio 2021”.

La predetta rideterminazione, chiarisce la circolare, “è una facoltà del contribuente di cui può avvalersi per ‘rivalutare’ ossia ‘aggiornare’ al 31/12/2020 il valore degli strumenti finanziari posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 2%, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione dei predetti strumenti”.

Anche i soggetti/persone fisiche non residenti (ai sensi dell’art.5 della Legge n.166 del 2013) possono avvalersi, limitatamente ai redditi imponibili in San Marino, ossia titoli domestici o partecipazioni, quote o azioni detenute in società ed enti sammarinesi, salvo l’ulteriore applicazione delle norme convenzionali.

Il provvedimento riguarda le azioni e ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché i diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le predette partecipazioni, e gli strumenti finanziari (di cui all’allegato 2 della Legge n.165/2005 e successive modifiche e integrazioni).

L’Ufficio Tributario precisa che rientrano nel provvedimento gli strumenti finanziari e le partecipazioni innanzi citate, posseduti dal contribuente alla data del 1° gennaio 2021, anche se ceduti successivamente, ma comunque ceduti entro e non oltre il 30 aprile 2021. Qualora il contribuente si avvalga di tale facoltà dovrà pagare l’imposta sostitutiva entro il 30/04/2021, previa auto-liquidazione, utilizzando gli appositi cedolini riportanti i seguenti codici: “Ente 080: Eccellentissima Camera”; “Causale 835: Imposta sostitutiva IGR art. 75 L. n. 223 del 2020”, “Area 001: Imposta Generale sui Redditi”, indicando come mese di riferimento aprile 2021.

Se gli strumenti finanziari in trattazione, o le partecipazioni/quote/azioni sono detenute per il tramite di intermediari finanziari sammarinesi, l’imposta deve essere versata dai predetti intermediari che agiranno quali sostituti d’imposta, previa messa a disposizione dei relativi fondi da parte del soggetto obbligato; in tutti gli altri casi l’imposta deve essere versata dal contribuente medesimo.

Gli intermediari finanziari che eseguono i versamenti in qualità di sostituti d’imposta non possono compensare l’imposta in oggetto con eventuali crediti d’imposta, compresi quelli derivanti dai provvedimenti normativi sulla tutela del risparmio.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di rivalutazione in oggetto, deve versare l’imposta sostitutiva del 2% sulla variazione intervenuta tra il costo storico d’acquisto e il valore al 31/12/2020. Quest’ultimo va rideterminato come segue:

a) per le azioni, partecipazioni, quote, gli strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data dell’1/01/2021: il contribuente può assumere il valore – alla data del 31/12/2020 – della frazione del patrimonio netto della società od ente, determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato anteriormente al 31/12/2020 , ossia del bilancio 2019. In alternativa il contribuente, in luogo della frazione del patrimonio netto della società o ente, può rideterminare il valore di mercato alla data del 31/12/2020 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili; si ricorda che il valore peritato deve riferirsi all’intero patrimonio sociale e deve rappresentare il valore di mercato alla data del 31/12/2020;

b) per le azioni, partecipazioni, quote, gli strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati posseduti all’1/01/2021: il contribuente può assumere l’ultimo prezzo di mercato disponibile del 2020 , rilevato nel medesimo mercato.

L’Ufficio Tributario è a disposizione per ogni chiarimento.

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