Home FixingFixing San Marino, sostegno a imprese e famiglie: alcune novità in arrivo

San Marino, sostegno a imprese e famiglie: alcune novità in arrivo

da Redazione

Il Regolamento nr. 2 del 2021 per affrontare l’emergenza Covid-19. La garanzia è rilasciata entro fine giugno sino al 70% del finanziamento.

Sostegno famiglie grande

 

di Alessandro Carli

 

Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l’emergenza Covid-19: il Regolamento numero 2 del 2021 introduce una serie di modifiche.

Per quel che riguarda la modalità di presentazione della richiesta difatti l’articolo 7, comma 7 del Regolamento n.3/2020, è così modificato: “La domanda deve essere presentata da un solo membro del nucleo familiare, a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento e fino al 31 maggio 2021 e deve riguardare un unico Istituto finanziatore.”. L’art. 2 invece affronta il rilascio garanzia. “Ai sensi della lettera a), comma 3 dell’articolo 19 del Decreto – Legge n.91/2020 così come modificato dall’articolo 16-bis del Decreto – Legge n.6 del 26 gennaio 2021” si legge, “la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2021, fino ad un importo massimo di 10.000 euro per finanziamenti di durata non superiore a 3 anni”.

L’art. 3 (Modifica articolo 13 del Regolamento n.3/2020 – Richiesta di ammissione alla misura temporanea di sostegno) invece spiega che “ai sensi della lettera c), comma 2 dell’articolo 20 del Decreto – Legge n. 91/2020 così come modificato dall’articolo 16-ter del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6”, l’importo massimo finanziabile “è determinato nella misura del 50% del costo sostenuto per il personale nell’esercizio 2020 (incluso il lavoro occasionale) risultante all’Ufficio Contributi ISS, maggiorato del 50% della media dell’Imposta Generale sui Redditi netta dovuta, risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al triennio 2017 – 2018 e 2019”. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del Regolamento n.3/2020 è aggiunto il seguente comma 3 bis: “Qualora un operatore economico abbia beneficiato nell’anno 2020 del finanziamento previsto dai precedenti commi, e abbia utilizzato solo una parte dell’importo totale a lui spettante, può fare richiesta della parte residua in riferimento all’anno 2021, utilizzando la medesima modalità di calcolo già impiegata nell’ambito dell’istanza precedentemente presentata per l’accesso al medesimo strumento di sostegno”. L’art. 16, comma 2 del Reg. n.3/2020, è stato modificato dall’Art. 4 del Regolamento nr 2 del 2021: la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2021, fino a un importo massimo del 70% del finanziamento concesso, ai sensi della lettera f), comma 2 dell’art. 20 del DL nr 91/2020 così come modificato dall’articolo 16-ter del DL nr. 6 del 2021.

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