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San Marino, Covid: restrizioni confermate ma ora riparte lo sport

da Redazione

Consentito ai minori di 14 anni sia all’aperto che al chiuso. E’ stato pubblicato il DL nr. 15 del 2021 e sarà valido sino al 12 febbraio.

Covid sport

 

di Alessandro Carli

 

Un po’ sulla scia delle disposizioni italiane – moltissime le regioni “gialle” – anche San Marino ha prorogato e in parte “ritoccato” le restrizioni anticovid. Il Decreto-Legge 15 del 2021, in vigore dall’1 al 12 febbraio 2021, conferma l’apertura al pubblico dei ristoranti e dei bar sino alle 18 (per i negozi due ore più tardi quindi alle 20) e il coprifuoco dalle 22 alle 5. Gli articoli 2 e 3 del DL spiegano che “Le società di capitali che hanno richiesto l’accesso ai benefici (di cui all’articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche) e che non ne abbiamo soddisfatto i requisiti occupazionali o non li abbiano mantenuti, nell’anno 2021, conservano i benefici, così come autorizzati, a condizione che provvedano a soddisfare i vincoli previsti alla lettera b), comma 2, dell’articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m. entro il 31 dicembre 2021, fatte salve le eventuali scadenze successive. Sino al 31 dicembre 2021 il mancato soddisfacimento del requisito occupazionale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato nr. 72 del 2018 non comporta la decadenza dei benefici acquisiti, così come autorizzati”. 

In merito all’art. 2 ANIS evidenzia che “Le nuove attività esercitate sotto forma di società di capitali che hanno chiesto l’accesso ai benefici di cui all’art. 73 “Ulteriori incentivi” della L. 166/2013 e successive modifiche (DL 19/2016), ma che non abbiano provveduto all’assunzione di almeno un dipendente entro sei mesi dal rilascio licenza e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza, ovvero che non abbiano mantenuto tale requisito, nell’anno 2021, conservano i benefici purché soddisfino tali vincoli entro il 31 dicembre 2021″. 

L’articolo 4 invece fa chiarezza sugli ingressi a San Marino. Per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito l’entrata a fronte della presentazione:

a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;

b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell’ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica.

I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese che rientrino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, hanno l’obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell’ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l’esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell’ISS apposito certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell’esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all’isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione. “La mancata osservanza delle disposizioni nonché il non rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a mille euro. L’art. 5 chiarisce che “sino al 31 dicembre 2021, in deroga al comma 2 lettera c) dell’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l’operatore economico, nel mese precedente l’assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 6 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6”. Le vere novità introdotte dal DL 15/2021 riguardano le attività sportive extrascolastiche (art. 6): sono consentite “nelle strutture pubbliche, ai minori di 14 anni” sia all’aperto, sia in strutture al chiuso, ad esclusione degli sport di contatto. Resta l’obbligo di distanziamento interpersonale durante l’attività motoria e sportiva”. Gli impianti sportivi al chiuso e all’aperto, le piscine, le palestre e le scuole di danza e similari hanno l’obbligo di chiusura entro le 21.30.

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