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San Marino, obbligo dei rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici

da Redazione

Lo introduce il Decreto Delegato numero 3 del 2021 e riguarda le persone straniere. Ecco le modalità operative, il trasferimento dei dati verso un altro Paese, le verifiche stradali.

Gendarmeria San Marino 2

 

di Alessandro Carli

 

“L’obbligo dei rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici è a carico di tutti gli stranieri richiedenti o già titolari di permesso di soggiorno o di residenza” nella Repubblica di San Marino. Lo specifica il Decreto Delegato numero 3 del 2021 che evidenzia, all’articolo 1, come “per stranieri si intendono tutte le persone con cittadinanza diversa da quella sammarinese e di Paese membro dell’Unione europea”. Il mancato adempimento all’obbligo di sottoporsi ai rilievi preventivi comporta l’impossibilità di ottenere la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno o la concessione della residenza nella Repubblica di San Marino. Allo straniero già residente in Repubblica che non ottemperi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del DD all’obbligo dei rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici presso il Corpo della Gendarmeria – Ufficio Stranieri, è comunicata, tramite raccomandata inviata all’indirizzo di residenza risultante dal Registro della Popolazione, la revoca della residenza dall’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che adotta il provvedimento a seguito alla relativa comunicazione del Corpo della Gendarmeria – Ufficio Stranieri. La revoca della residenza produrrà i suoi effetti trascorsi 90 giorni dalla data dell’invio della raccomandata. I rilievi delle impronte non sono obbligatori per i rappresentanti diplomatici accreditati; inoltre ne sono esentati i minori di età inferiore ai 14 anni.

 

MODALITÀ DEI RILIEVI


I soggetti interessati a ottenere o mantenere la residenza o rinnovare il permesso di soggiorno in Repubblica, dovranno preliminarmente sottoscrivere presso il Corpo della Gendarmeria – Ufficio Stranieri un modulo di richiesta contenente anche l’acquisizione del consenso al trattamento dei propri dati personali e biometrici, nel quale sono riportate le finalità e modalità del trattamento e le condizioni di conservazione dei dati.

 

UTILIZZO DEI RILIEVI

 

Le informazioni raccolte con i rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici sono trattate con le seguenti finalità e modalità:

– stampa dell’effige e degli altri elementi previsti sulla carta di residenza o sul permesso di soggiorno;

– memorizzazione dei rilievi previsti all’interno del microchip presente nei documenti del permesso di soggiorno e carta di residenza, secondo standard di sicurezza internazionali;

– memorizzare negli archivi elettronici di pertinenza del Corpo della Gendarmeria – Ufficio Stranieri tutti gli elementi inseriti nel documento di riconoscimento. Le impronte digitali rilevate potranno essere temporaneamente memorizzate negli archivi del Corpo della Gendarmeria – Ufficio Stranieri per il loro trattamento, ai sensi della normativa vigente o in base alle procedure previste da accordi internazionali e immediatamente eliminate al termine di tali processi;

– memorizzare nel database Spis/Identisystem in dotazione al Corpo della Gendarmeria, per l’uso esclusivo di polizia e di cooperazione internazionale in materia di attività preventiva, identificazione, indagine, nonché verifiche per la sicurezza nazionale e altre finalità di sicurezza pubblica.

 

TRASFERIMENTO DATI

 

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un altro Paese o un’Organizzazione Internazionale, compresi i trasferimenti successivi di dati personali verso un altro Paese o un’altra Organizzazione Internazionale, ha luogo soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il trasferimento è necessario per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia contro  e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in uno Stato appartenente all’UE o a un’Organizzazione Internazionale che sia un’autorità competente per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

c) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento di un altro Paese non appartenente all’UE nei confronti del quale la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza, a norma della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016, oppure, in mancanza di detta decisione, qualora il Paese abbia sottoscritto con la Repubblica di San Marino accordi o trattati bilaterali che prevedano lo scambio di dati personali e disciplinino garanzie adeguate per il loro trattamento in conformità al DD.

 

VERIFICHE STRADALI

 

L’accertamento preventivo di sicurezza può essere eseguito anche durante i controlli stradali; i dati di uno straniero presente in territorio, compresi quelli dattiloscopici, una volta rilevati, potranno essere confrontati con quelli presenti nelle banche dati disponibili in territorio o con quelle presenti in altro Stato dell’UE o Organizzazione Internazionale, riconosciute adeguate dalla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680.

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