Home Approfondimenti Anche San Marino avrà il “110%” di bonus sulle riqualificazioni

Anche San Marino avrà il “110%” di bonus sulle riqualificazioni

da Redazione

In finanziaria sono stati inseriti Ecobonus e Sismabonus: detrazioni di imposta delle spese sostenute, ma in percentuali e massimali variabili in base alla classe energetica raggiunta. Tra le novità ci sono diversi incentivi alla mobilità sostenibile: oltre alle auto (comprese quelle ibride), infatti, rientreranno nelle agevolazioni anche le biciclette a pedalata assistita.

di Daniele Bartolucci

Non sarà il Green New Deal sammarinese, ma l’impostazione ricalca quella dei piani nazionali di diversi Paesi occidentali. Inoltre, San Marino è impegnata da tempo sul tema della sostenibilità (i lavori del Tavolo ad hoc sono partiti da tempo, in parallelo a quelli del Bio). Ma il vero tema è economico: c’è un’esigenza fortissima di far ripartire il comparto edilizio, dall’immobiliare in senso stretto, alle costruzioni e artigianato, fino a quello finanziario, perché questi settori muovono anche investimenti importanti. Ed è proprio in questa direzione, in attesa dei miglioramenti in seconda lettura, che nella Legge di Bilancio sono stati inseriti diversi articoli riguardanti i bonus sia per l’edilizia che per tutto il variegato mondo delle energie rinnovabili, dagli impianti di produzione all’utilizzo della stessa. Come anticipato da Fixing qualche settimana fa, infatti, si parla espressamente di Ecobonus, Sismabonus, ma anche di incentivi alla mobilità elettrica (auto e biciclette). Vediamo in che termini.

ECOBONUS E SISMABONUS PER LE RIQUALIFICAZIONI

 

Ricalcando il “bonus 110%” dell’Italia, l’art. 27 della finanziaria (Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e Sismabonus per la riduzione del rischio sismico) prevede che “agli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti è riconosciuta una detrazione d’imposta” pari al 110% “delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi di 100.000 euro per il conseguimento della classe A+ di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo”. Vista la bassa imposizione, le associazioni di categoria hanno chiesto che gli anni siano almeno dieci, ma sostanzialmente c’è il favore di tutti i settori economici all’intervento. Chiaramente, in base alla classe energetica raggiunta, calerà anche la percentuale di detrazione: l’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 60.000 euro per il conseguimento della classe B, il 60% per un massimo di 40.000 euro per il conseguimento della classe C. Il 110% è previsto anche per “interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all’adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell’articolo 7 della Legge n.5/2011”, anche queste da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Anche in questo caso, a risultato finale minore corrisponde una percentuale minore: l’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi di 100.000 euro per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 60% dell’adeguamento sismico alla normativa tecnica. “In alternativa alle disposizioni di cui al superiore articolo”, si legge nell’art. 28, “agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica, che comportino il raggiungimento della Classe A+, su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell’allibramento, e agli interventi edilizi per l’adozione di misure per la riduzione del rischio sismico, tutti i prodotti e materiali impiegati nell’intervento di riqualificazione energetica, sono esentati dall’imposta sulle importazioni”.

QUALI EDIFICI E QUALI INTERVENTI

Ai fini dell’ottenimento della detrazione, si legge nell’articolato, “le unità immobiliari devono essere poste all’interno di edifici classificati, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera aa) della Legge n.48/2014, nelle categorie E.l, E.2, E.4(3) limitatamente ai bar ed E.5 limitatamente ai negozi”. Inoltre “le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi di cui al presente articolo, dovranno essere munite di titolo edilizio e allibramento catastale aggiornato o di attestazione di avvenuto deposito della richiesta di aggiornamento dell’allibramento catastale nonché provviste di impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, con contratto di fornitura gas, anche non più attivo”.

Ma quali interventi verranno incentivati? Si va dalla “fornitura e posa in opera dei materiali per l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell’edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest’ultimo), di abbattimento dei ponti termici”, alla “sostituzione o adeguamento di serramenti e infissi, cassonetti isolati per avvolgimenti, controtelai ed isolanti” e “adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell’impianto termico incluso l’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria”. Ma anche “installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente”; “impianti FER che non beneficiano di altre forme di incentivazione”. Resta fermo che “i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti oggetto di incentivazione sono quelli di cui all’Allegato 2 della Legge n.48/2014; e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”. Per richiedere e ottenere il bonus, i proprietari degli immobili o i titolari di contratto di locazione finanziaria o soci di cooperative di abitazione, devono presentare la “comunicazione di intervento di efficientamento energetico” allo Sportello Unico per l’Edilizia “prima dell’inizio dei lavori, purché successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. La tempistica è comunque più ampia, visto che le disposizioni “si applicano alle spese sostenute dall’avvio della procedura fino al 31 dicembre 2022”. Inoltre (art. 30 comma 2), “le detrazioni di cui all’articolo 27, comma l, lettera d), spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato.

INCENTIVI ALLA MOBILITÀ ELETTRICA: AUTO E BICI

Diversi gli interventi anche sulla mobilità elettrica: ad esempio l’art. 34 prevede che “al fine di incentivare la mobilità sostenibile è istituita una tassazione sulla tariffa incentivante erogata dall’AASS a partire dal 2021, derivante dalla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano degli incentivi erogati per mezzo dello strumento “Conto Energia”. L’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia stabilisce entro il 30 gennaio di ogni anno la percentuale di tassazione sulla tariffa incentivante erogata non inferiore al 20%”. Detto questo, l’art. 37 modifica anche il vecchio art. 3 della Legge 27 Ottobre 2017 sull’incentivazione dei veicoli basso impatto ambientale, che diventa: “L’imposta sulle importazioni di veicoli nuovi appartenenti alle categorie internazionali L ed M è ridotta del 98% sia per i veicoli alimentati ad idrogeno H.I.C.E.V. Hydrogen Internai Combustion Engine V eh i cles e F.C. E.V. Fu el Cells Electric Vehicles) sia per i veicoli puramente elettrici (B.E .V. Battery Electric Vehicles) e ridotta del 60% per veicoli ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid), limitatamente ai veicoli acquistati presso i rivenditori sammarinesi “. Tale incentivo “è concesso per l’acquisto di un solo veicolo per una spesa massima comprensiva dell’imposta monofase pari a euro 70.000 per i veicoli alimentati ad idrogeno, euro 40.000 per i veicoli puramente elettrici, euro 60.000 per veicoli ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid)”. Inoltre, “i veicoli di cui al comma l alimentati ad idrogeno e puramente elettrici sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per i primi 3 anni a far data dalla loro immatricolazione”, mentre i veicoli ibridi sono esentati solo per il primo anno.

L’altra novità (art. 38) riguarda le bici elettriche a pedalata assistita, per le quali si prevede che l’imposta sulle importazioni sia “ridotta del 80% se acquistate presso gli esercizi commerciali sammarinesi”. In questo caso, l’incentivo è concesso una tantum per l’acquisto di una sola bici elettrica da parte di persona fisica residente maggiorenne e si potrà richiedere entro il 31 dicembre 2021. “I benefici fiscali di cui al presente articolo sono accreditati sulla SMaC intestata al soggetto che effettua l’acquisto”.

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