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San Marino, residenza ai frontalieri in base all’anzianità

da Redazione

Eliminato il sistema a “sorteggio”: ora varranno gli anni di lavoro. Invariati invece i requisiti per la richiesta: serve il “tempo indeterminato”.

frontalieri piccolo

 

di Alessandro Carli

 

La residenza ordinaria per lavoratori frontalieri “è concessa dall’Ufficiale di Stato Civile al lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro” in possesso dei seguenti requisiti: sia lavoratore frontaliero titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese; abbia svolto attività lavorativa subordinata in maniera continuativa, ovvero con interruzioni complessivamente non superiori a giorni quindici lavorativi, negli ultimi quindici anni presso uno o più operatori economici sammarinesi. Lo chiarisce il Decreto Delegato numero 203 del 2020 che, dopo aver sottolineato che “ai fini del calcolo dei periodi di lavoro sono da computare anche eventuali periodi nei quali al lavoratore siano stati riconosciuti gli ammortizzatori sociali”, si sofferma anche sull’iter. La domanda di residenza ordinaria deve essere presentata nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno presso l’Ufficio di Stato Civile. Il numero massimo di residenze concesse è fissato in 20 unità annuali; concluso il periodo di presentazione delle domande, l’Ufficio di Stato Civile, entro il mese di gennaio, qualora le domande depositate, siano in numero superiore alle unità annuali, procede all’accertamento con l’ufficio competente del possesso dei requisiti disposti e sulla base delle risultanze pervenute, provvede alla compilazione di apposita graduatoria redatta sulla base della maggiore anzianità.

 

I DOCUMENTI DA PRESENTARE


Per le domande finalizzate al rilascio della residenza devono essere versati presso lo Stato Civile 100 euro al momento della presentazione. Il richiedente la residenza, lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti: certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell’atto di nascita; certificato di cittadinanza; certificato di matrimonio, di unione civile o di stato libero; certificato di residenza; certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza. Il richiedente che intende fare domanda di estensione della stessa al coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio o al compagno/a con cui ha un legame di unione civile deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti: certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell’atto di nascita; certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato di stato di famiglia; certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza; copia conforme dell’atto di matrimonio o unione civile ovvero estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o unione civile; dichiarazione da richiedersi presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio.

Il richiedente che intende fare domanda di estensione della stessa al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato, contraente unione civile o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti: estratto per riassunto dell’atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell’atto di nascita; certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato di stato di famiglia; certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza; certificato di stato libero; dichiarazione che non sia convivente more uxorio e dichiarazione di risultanza a carico del genitore; attestazione di disabilità redatta dal medico che ha in cura il beneficiario, verificata dai competenti uffici dell’ISS, nelle ipotesi di figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

L’Ufficio di Stato Civile può chiedere ulteriore documentazione per verificare che il richiedente non conviva more uxorio e che risulti a carico del genitore straniero residente.

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