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Notifiche rifiuti aperte 12 mesi quindi anche a cavallo dell’anno

da Redazione

Su sollecito di ANIS, sbloccata la questione tra UOGA e Dipartimento Prevenzione. Stefano Canti (Territorio): “Stabiliti i criteri in via transitoria, in attesa del nuovo Regolamento”.

rifiuti ADR

 

di Daniele Bartolucci

 

Sbloccata la gestione delle notifiche per trasporto transfrontaliero dei rifiuti: grazie anche ai solleciti di ANIS, che ha raccolto le istanze di diverse aziende associate, l’autorità competente, l’U.O.S Gestione Ambientale, ha acconsentito di mantenere l’apertura delle stesse con durata di dodici mesi solari (dando così la possibilità di apertura a cavallo d’anno) e non più come sino ad oggi con scadenza tassativa al 31/12 di ogni anno.

Nella nota che il Segretario di Stato al Territorio, Ambiente e Agricoltura, Stefano Canti, ha inviato per conoscenza ad ANIS e AASS, rivolgendosi alla Dott.ssa Francesca Masi, Dirigente del Dipartimento Prevenzione, e alla Dott.ssa Simona Tisselli dell’U.O.S. Gestione Ambientale, si cita infatti l’email datata 23 ottobre 2020, “inerente la richiesta di criteri di orientamento per l’apertura delle notifiche di esportazione transfrontaliera dei rifiuti”, a cui finalmente è stata data soddisfazione.

“Stante la necessità attuale ed urgente di rispondere alle richieste già pervenute dai produttori di rifiuti di apertura notifiche”, spiega infatti Canti, “si prende atto che la modifica del software gestionale Web-UOGA, per consentire l’apertura delle Notifiche con una durata di dodici mesi solari, è stata attuata e si ringrazia per la prontezza nell’aver fornito una risposta concreta alle esigenze espresse dall’ANIS per conto degli operatori del settore, che di fatto consente l’apertura di Notifiche a cavallo d’anno. In attesa che il Collegio Tecnico effettui una proposta di regolamentazione di apertura delle notifiche in riferimento ai quantitativi di cui agli accordi, da sottoporre alla Commissione per la Tutela Ambientale (CTA), per la relativa adozione mediante regolamento e deliberazione in merito, affinché si possa procedere in modo univoco, in via transitoria e sperimentale, sino all’adozione del suddetto Regolamento, in accordo con l’UOS Gestione Ambientale, si propongono i seguenti criteri, fermo restando la disponibilità dell’Ufficio medesimo a concedere quantitativi aggiuntivi se disponibili durante l’anno”.

 

I CRITERI PER GESTORI E AZIENDE PRODUTTRICI


In primis, “l’UOS Gestione Ambientale dovrà aprire notifiche per un quantitativo annuo non superiore rispetto a quello fissato dagli Accordi” e “dovrà dare priorità alle richieste di apertura notifiche di AASS e ISS e gestori sammarinesi vincitori di appalto con Enti Pubblici e Autonomi dello Stato, che saranno tenuti a dimostrare all’AC di Spedizione la vigenza dell’appalto stesso”. Nel frattempo, “l’UOS Gestione Ambientale dovrà dare priorità alle richieste di apertura notifiche dei produttori iniziali di rifiuti”. “Per i gestori”, invece, “si potranno aprire notifiche per quantitativi commisurati a quelli effettivamente esportati negli anni precedenti da San Marino, a fronte delle richieste, maggiorati di un 15% (ad es. se sono state richieste 200 tonnellate e ne sono state realmente esportate 120, si aprirà per un quantitativo pari a 138 tonnellate); se i quantitativi richiesti supereranno il limite sopra definito, il gestore può dimostrare l’effettiva necessità di esportazione presentando prova di un contratto in essere con il produttore iniziale”.

Per i produttori iniziali di rifiuti, invece, “aumenti alle richieste di esportazione andranno comunicati in sede di previsione di esportazione come da art. 31 DD n. 44/2012 e smi e commisurati a variazioni inerenti i cicli produttivi che dovranno essere chiaramente espresse in fase di previsionale” e “se il dossier non sarà consegnato entro 30 giorni dall’apertura della notifica, l’UOS Gestione Ambientale è autorizzata ad annullare la stessa d’ufficio in modo da rendere nuovamente disponibile il quantitativo di esportazione”.

Infine, “l’UOS Gestione Ambientale inserirà nelle autorizzazioni la seguente clausola: ‘In ragione dell’apertura delle Notifiche a cavallo d’anno, in circostanze tali per cui i quantitativi di esportazione fissati dagli Accordi bilaterali con le Regioni italiane, stiano per essere raggiunti, l’A.C. di Spedizione può limitare le esportazioni in qualsiasi momento sino alla fine dell’anno'”.

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