Il Monte Titano promuove l’impegno attraverso il Decreto 192/2020. Tre le modalità per partecipare: associazione, personale e occasionale.
di Alessandro Carli
Molte persone li hanno conosciuti durante il lockdown di marzo e aprile quando lungo le strade della Repubblica aiutavano i corpi preposti a raccogliere le autocertificazioni. La loro mission però è molto più ampia e il loro valore è prezioso. Anche per questo San Marino, attraverso il DD 192/2020, promuove il volontariato di protezione civile. Protezione civile che è “una componente fondamentale del Servizio di Protezione Civile (SPC). La sua qualificazione come struttura operativa consente alle associazioni di volontariato di protezione civile di prendere attivamente parte a tutte le attività previste dalla normativa vigente quali la previsione, la prevenzione, la pianificazione, l’intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita secondo forme e modalità stabilite dal SPC”.
I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile secondo tre modalità: adesione ad una associazione di volontariato o ai Gruppi volontari dei Castelli ove acquisire le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole; agendo a titolo personale e responsabile per l’esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, operando in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni o delle componenti del SPC; partecipazione in forma occasionale con modalità che saranno disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’art. 32, che dovranno prevedere attività di soccorso da svolgere in coordinamento con le componenti istituzionali e quelle del volontariato organizzato.
Gli scenari e gli ambiti di intervento di protezione civile sono i seguenti: eventi meteorologici avversi ed estremi: nubifragi; nevicate; grandinate; burrasche di vento e trombe d’aria; temperature estreme; idrogeologico: frane; idraulico: esondazioni e alluvioni; sismico; scenario incendi boschivi e di interfaccia; scenario industriale, chimico, nucleare (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge); viabilità in genere e trasporti; scenario ambientale, sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge); scenario caratterizzato dall’assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell’attività di ricerca persone disperse e/o scomparse ed in altre situazioni emergenziali).
Presso ogni Castello della Repubblica può essere costituito un gruppo di volontari di protezione civile. Il SPC emette un bando pubblico per il reclutamento dei volontari dei Gruppi entro 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto. Successivamente al primo bando, il SPC promuove periodiche iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa l’importanza di aderire al volontariato di protezione civile. Il Gruppo concorre alle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e soccorso, in vista o in occasione degli eventi calamitosi, senza fini di lucro, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’organizzazione del Gruppo è apolitica e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale a tutela della salvaguardia della popolazione in caso di emergenze. Al Gruppo possono aderire cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati nel Castello d’interesse; possono essere ammessi anche altri soggetti, per esigenze occasionali o specifiche, in accordo con il Capo del SPC, informato il Capitano di Castello.
Ai volontari aderenti alle associazioni e ai Gruppi iscritti nell’Elenco in caso di impiego in attività di protezione civile vengono garantiti:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi.
Il testo integrale del Decreto è scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale.