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San Marino Bio, dall’Unione Europea arriva il semaforo verde

da Redazione

I prodotti del Monte Titano potranno adottare la “fogliolina verde”. Gli operatori possono richiedere alla CRAA i contributi per la riconversione.

marchio bio europeo

 

di Alessandro Carli

 

La Commissione Europea ha equiparato ufficialmente la filiera sammarinese “bio” a quella degli altri Stati UE. Il Monte Titano quindi passerà da Stato terzo a Stato membro e i suoi prodotti potranno adottare la famosa fogliolina verde, logo comunitario ufficiale riservato ai prodotti biologici certificati. In estrema sintesi quindi chi opera nel biologico potrà finalmente esportare il suo prodotto liberamente nei paesi dell’Unione Europea, senza le complesse procedure che ostacolavano l’accesso a un mercato più vasto. Si è concluso così un lungo e complesso iter diplomatico avviatosi nel 2017. Il decreto delegato numero 117, ratificato il 22 settembre scorso, aggiorna la normativa in materia di produzione, etichettatura e commercializzazione di prodotti biologici, rendendo il paese conforme alle principali regole europee in materia.

Una risposta concreta ai piccoli produttori locali sino a ieri scoraggiati a guardare oltre confine. Un riconoscimento che consentirà di accedere allo specifico piano di azione UE, con l’obiettivo di raggiungere il “Green New Deal Europeo” e che ha messo a disposizione 40 milioni di euro per la sua promozione. Una strategia che passerà dall’attuazione, fissata per gennaio 2021, del piano “Dal produttore al consumatore”, oltre all’approvazione di un quadro giuridico efficace e consensuale nei paesi membri, fondamentale per raggiungere l’obiettivo del 25% di terreni agricoli biologici entro il 2030.

 

GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

 

Gli operatori non possono immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico senza essere assoggettati ad un organismo di controllo. Gli operatori che intendono assoggettarsi ad un organismo di controllo redigono, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento (CE) n.889/2008 e successive modifiche, il documento contenente la descrizione completa dell’attività, del sito e dell’unità produttiva e il documento contenente le misure per garantire, a livello di unità, di sito e di attività, il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione e li trasmettono sia all’organismo di controllo che all’UGRAA, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

Ad avvenuto assoggettamento, è fatto obbligo agli operatori di aggiornare entro 30 giorni i documenti ogni qualvolta si verifichino cambiamenti; trasmettere all’organismo di controllo, entro il 31 gennaio di ogni anno e ogniqualvolta si verifichino variazioni qualitative dell’attività svolta o quantitative che presentino scostamenti del 25%, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti programmi annuali: il programma annuale delle produzioni vegetali che contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle; il programma annuale delle produzioni zootecniche che contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità; il programma annuale delle produzioni d’acquacoltura che contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d’acquacoltura; il programma annuale delle preparazioni che contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all’articolo 2, lettera i), del Regolamento (CE) numero 834/2007 e successive modifiche; il programma annuale delle importazioni e delle esportazioni che contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti da importare e da esportare, unitamente all’indicazione della provenienza e della destinazione.

 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI BIO

 

Gli operatori sammarinesi che producono materie prime e prodotti agricoli biologici, non trasformati, possono richiedere alla CRAA (Commissione Risorse Ambientali e Agricole), anche nel periodo di conversione, contributi a sostegno delle produzioni di seguito descritte, presentando apposita domanda presso l’UGRAA, che svolge funzione di segreteria della CRAA:

a) produzioni vegetali: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo; contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo intensivo.

b) produzioni animali: per bovini, caprini, equidi, ovini, suini, pollame, coniglie fattrici contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato, limitatamente ai soli ettari che concorrono a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (Ha) pari a 1.

Per l’apicoltura invece contributo unitario per ogni alveare denunciato alla Commissione Apistica ai sensi del Decreto del 3 febbraio 1986 numero 11.

Il Decreto Delegato numero 117 del 2020 spiega poi che “altresì previsti i contributi” di seguito indicati:

A) – 70% dei costi relativi all’assoggettamento all’organismo di controllo, sino ad un massimo di 500 euro;

B) – 70% dei costi di partecipazione a corsi di formazione e/o spese per consulenza e assistenza tecnica fino ad un importo annuo massimo di 1.000 euro.

I contributi possono essere richiesti dalle cooperative agricole e dai consorzi di cooperative sino a un importo annuo massimo di 5.000 euro.

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