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San Marino, solo 224,7 milioni di euro incassati su 722,1 affidati all’Esattoria

da Redazione

La gestione di molti ruoli (per oltre 149 milioni) è ancora in corso, ma pesano i 191 milioni già “discaricati” dal 2005 al 2019. La questione, viste le ristrettezze del Bilancio dello Stato, ha portato nella scorsa finanziaria alla previsione di un Decreto Delegato per potenziare l’accertamento: doveva arrivare entro giugno.

Tab esattoria

 

di Daniele Bartolucci

 

Anche lo Stato fa i conti con la crisi economica degli ultimi anni e con le difficoltà (al netto degli illeciti, ovviamente) delle imprese a pagare tasse e contributi. Dal 2005 al 2019 sono stati infatti affidati in riscossione al Dipartimento Esattoria ben 722,1 milioni di euro e la maggior parte non è ancora stata incamerata dagli Enti creditori (Eccellentissima Camera, ISS, Fondiss, AASS, BCSM, AIF e AASLP) e, forse, mai lo sarà, visto che una fetta consistente è stata “discaricata” dal Dipartimento, gestito come noto dalla stessa Banca Centrale fin dalla sua costituzione. In questi tempi di ristrettezze economiche per il Bilancio dello Stato, costretto come noto a dover ricorrere per la prima volta all’emissione di bond sui mercati internazionali (la cifra ufficiosa è 300 milioni di euro sui 500 di indebitamento previsto nell’assestamento di bilancio), questi “crediti” assumono un valore ancora maggiore. Tanto è vero che era stata prevista una “stretta” sulla normativa, per rendere più efficace il sistema di riscossione, ma il Decreto Delegato non si è ancora visto e la scadenza fissata dalla Legge 157/2019 al 30 giugno 2020 è stata ampiamente superata. Ufficialmente, si legge nella relazione di BCSM per il 2019, “ad interrompere l’iter di questa normativa ha contribuito, all’inizio del corrente anno, l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19”. Resta comunque l’impegno, assunto nell’art. 12 della finanziaria, a “rafforzare l’azione di riscossione dei crediti e procedere alle necessarie modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche”, “nelle more di una riforma complessiva del Servizio di Esattoria Unica”.

 

IL POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE


Le linee guida del “potenziamento dell’attività di riscossione” erano come detto già scritte nella Legge 157/2019, come la necessità di “prevedere l’allungamento della durata massima delle dilazioni di cui all’articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e disciplinare i termini di pagamento e la durata massima degli accordi di pagamento o piani di rientro definiti dall’articolo 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, sostituito dall’articolo 3 del Decreto Legge 27 giugno 2018 n.75”. Inoltre, il Decreto Delegato che il Congresso avrebbe già dovuto emanare “deve altresì consentire e disciplinare, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento del debito esattoriale con la cessione in natura (datio in solutum) di beni immobili, di opere d’arte o di altri beni che saranno individuati, fermo restando il previo accertamento del valore di mercato degli stessi, basato su criteri prudenziali in relazione al presunto valore di realizzo, e l’interesse pubblico all’acquisizione”. Non solo, perché “deve inoltre disciplinare i termini e le modalità di pignoramento dei crediti ricorrendo determinate gravi ipotesi, nonché le condizioni per procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati e le modalità di esecuzione”, nonché “prevedere la possibilità di effettuare azioni esecutive su beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, individuando le condizioni e definendo i termini di attuazione dell’azione, senza nocumento delle ragioni di credito del concedente o locatore”. Infine, il prossimo Decreto Delegato deve “prevedere meccanismi di tutela dello Stato sia nel caso di cumulo o aggravio di posizioni debitorie da parte del contribuente, che in presenza di nuovi debiti a fronte di concessione di dilazione di pagamenti in corso; il decreto delegato deve disciplinare meccanismi di allineamento del tasso di mora applicato alle dilazioni concesse sulla base degli andamenti dei tassi medi sui mercati di riferimento”.

 

RISCOSSIONI, “DISCARICHI” E AZIONI IN CORSO

 

“Dal 2005 al 2019”, si legge nella relazione annuale di BCSM pubblicata le scorse settimane, “sono stati affidati in riscossione al Dipartimento Esattoria da parte degli Enti creditori circa 722,1 milioni di euro. Una parte di questi, pari a circa 191,7 milioni di euro, equivalente al 26,5% circa dei questi crediti, è stato discaricato. La maggior parte di questi discarichi è avvenuta per la radiazione dei soggetti debitori, o su iniziativa degli Enti impositori a seguito di incassi ricevuti presso i propri sportelli dopo la trasmissione dei ruoli, oppure per errori nell’elaborazione dei ruoli”. Al netto dei discartati, quindi i ruoli emessi ammontano a circa 530,4 milioni di euro, di cui ne “sono stati incassati complessivamente, dal 2005 al 2019, circa 224,7 milioni di euro, dei quali, 15,7 milioni di euro nel solo anno 2019. Raffrontando gli incassi totali rispetto al totale dei ruoli al netto dei discarichi, si può notare che la percentuale di realizzo è pari a circa il 42,4%”. Ma tutto quello che resta? “Sono invece ancora in corso di gestione circa 149,6 milioni di euro di crediti, equivalenti al 28,2% circa dei crediti affidati in riscossione al netto dei discarichi. Tali partite sono oggetto di azioni esecutive in corso, o da avviarsi, o sono relative a situazioni debitorie prive di alcuna possibilità di realizzo, ma ancora aperte”. Nel dettaglio, “il 2,1% circa di questi crediti, pari a circa 11,1 milioni di euro, è invece attualmente oggetto di dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 34 della Legge 70/2004”. Mentre “l’ammontare delle partite relative a soggetti in procedure concorsuali è pari a 84,9 milioni di euro (16,0% del totale) al 31 dicembre 2019, mentre quelle non riscuotibili sono pari a 60,1 milioni di euro (11,3%)”.

 

LE PROCEDURE ESECUTIVE: I PIGNORAMENTI

 

“Quando la cartella esattoriale emessa dal Dipartimento Esattoria non viene pagata entro la sua scadenza”, spiega BCSM nella relazione, “il Dipartimento è tenuto ad agire per il recupero delle somme iscritte a ruolo, attivando le procedure previste dalla normativa in vigore”. Queste possono essere cautelari (ipoteca legale o convenzionale, in pratica per garantire il futuro incasso del credito o la rateizzazione dello stesso) o esecutive (pignoramenti). Nel corso del 2019 sono state iscritte in via cautelativa diverse ipoteche sia convenzionali, che legali. Le azioni esecutive, invece, comprendono il pignoramento e la vendita di beni mobili e immobili, il pignoramento del credito, il pignoramento dello stipendio e di altri redditi o attivi del debitore: “I verbali di pignoramento mobiliare o immobiliare nel 2019 sono stati complessivamente 241, dei quali 22 negativi per irreperibilità del debitore o indisponibilità di beni pignorabili”. “Non sempre si giunge però a completare l’azione esecutiva”, avvertono da BCSM, “in quanto il suo mero avvio costituisce un efficace deterrente capace di indurre il contribuente a ripianare la propria posizione debitoria, oppure a ricercare soluzioni per un pagamento dilazionato”. Anche per questo, “in generale, le azioni esecutive vengono avviate nel rispetto di determinati criteri di priorità, che tengono conto di diversi fattori quali l’ammontare del debito cumulato, la recidività, l’affidabilità del contribuente, la tutela dei lavoratori dipendenti e lo stato attivo o di sospensione dell’attività economica”. Ad esempio, “in linea con quanto chiarito anche dall’articolo 3 del Decreto Legge 52/2018, il Dipartimento di Esattoria considera fra i criteri indicatori di una bassa priorità di avvio delle azioni esecutive la circostanza che il debitore si sia impegnato a saldare entro tempi brevi la propria posizione debitoria attraverso pagamenti programmati (c.d. “piano di rientro”), puntualmente eseguiti”.

In queste dinamiche è ricompresa anche l’attività delle aste pubbliche, che garantiscono un ulteriore “incasso”. Premesso che nel 2019 non si sono svolte aste pubbliche di beni immobili, ma solo di beni mobili, si sono svolte 3 aste “ordinarie” e 2 “speciali” riservate a particolari categorie di beni, ad esempio quelli a rapida obsolescenza o di interesse di pochi potenziali compratori: “Le somme incassate dalle aste tenutesi nel 2019 ammontano complessivamente a circa 288mila euro, pari al 19% del valore complessivo dei beni posti in vendita, aventi un valore di stima pari a 1,6 milioni di euro”. Anche in questo caso si ipotizza un cambiamento importante, perché “l’obiettivo a tendere è quello di introdurre gradualmente la modalità telematica di svolgimento delle aste pubbliche, allo scopo, tra l’altro, di allargare il bacino dei potenziali acquirenti e di agevolare il realizzo, riducendo i costi operativi”.

 

LE ISCRIZIONI A RUOLO E L’ANAGRAFE DEBITORI

 

“Nell’esercizio 2019”, elenca BCSM, “sono state effettuate iscrizioni a ruolo per complessivi 39,4 milioni di euro circa, relativi a 40.622 partite”. Per la statistica, il valore totale è diminuito del 10,4% (-4,6 milioni di euro), mentre il numero delle partite iscritte è aumentato del 9,8%. Fanno eccezione a questa dinamica l’ISS, che ha registrato un aumento in termini di valore del 37,7% e il FONDISS con un aumento del 47,9%.

Nel frattempo, però, “è aumentato anche il numero dei discarichi effettuati, per circa 46,8 milioni di euro in più rispetto al 2018” e “ciò è imputabile alla prima pubblicazione dell’Anagrafe Debitori, la quale ha reso necessario un censimento generale dei debitori radiati e il conseguente discarico dei ruoli ancora iscritti, ma inesigibili. Inoltre, mentre per le iscrizioni a ruolo si fa riferimento al solo anno solare, per i discarichi si considerano tutti quelli eseguiti nell’anno solare 2019, ma relativi ad un qualunque anno compreso tra l’inizio dell’attività di Esattoria, sino al 31 dicembre 2019”. “Questa attività”, spiega BCSM, “ha impegnato il Dipartimento non tanto in termini di estrazione dei dati, quanto di censimento dei debiti non più esigibili perché riferiti a soggetti radiati o defunti, e di quelli non definitivi perché oggetto di ricorso giurisdizionale. È stata inoltre fornita un’informazione preventiva ai debitori risultanti dall’estrazione, per consentire loro la possibilità di estinguere il debito o per definire una rateizzazione o per poter avanzare le possibili cause ostative alla pubblicazione”. Come noto, questa attività “ha riguardato, ai sensi di legge, le sole posizioni debitorie di importo superiore a 50.000,00 euro, e sono state escluse quelle riferite a debiti “non definitivi” perché oggetto di impugnazione in via giurisdizionale”.

 

LE CAUSE LEGALI APERTE IN TRIBUNALE

 

Come previsto dall’art. 5 della Legge 70/2004, il Dipartimento Esattoria si può anche costituire in giudizio presso il Tribunale a difesa e nell’interesse dell’Eccellentissima Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome, “sia come attore, sia nella veste di convenuto”. E così ha fatto anche nel corso del 2019 in diversi casi. Nel dettaglio si tratta di: 1 causa civile in materia concorsuale (azione revocatoria) attualmente in fase di appello; 3 ricorsi amministrativi all’interno del quale parte attrice ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all’articolo 36 della Legge 70/2004; 3 ricorsi amministrativi in primo grado; 2 ricorsi amministrativi in appello; 4 cause di volontaria giurisdizione riguardo l’accettazione di eredità, una causa di volontaria giurisdizione per eredità giacente e quattro cause di volontaria giurisdizione per distrazione di ipoteca; l’intervento in 4 cause civili di esecuzione; 6 cause civili in punto “procedura strumentale”; 3 cause civili di esecuzione cartelle esattoriali; 5 procedure di mano regia.

 

COSA DICE LA LEGGE 25 MAGGIO 2004 NR. 70

 

Il servizio di esattoria unica è stato istituito con la Legge 25 maggio 2004 n.70 e “ha per oggetto la gestione delle riscossioni, mediante Ruolo, di tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell’Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato”. Fin dal 2005 (art. 3) “il Servizio di Esattoria Unica è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino”.

Rinuncia all’esecuzione Tra le possibili soluzioni negative per i creditori c’è quella disciplinata dall’art. 49: “Qualora a seguito delle verifiche sulla situazione economico – patrimoniale del debitore risulti che l’esecuzione non sia effettuabile in nessuna delle forme indicate dalla presente legge, a causa dell’inesistenza di somme di denaro o beni espropriabili nel territorio della Repubblica, il Servizio di Esattoria provvede all’emissione di un provvedimento di discarico che lo esonera dal prosieguo dell’esecuzione. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso in cui l’attivazione di un procedimento di espropriazione risulti più oneroso del valore del credito da recuperare. A fronte del provvedimento di discarico il contribuente rimane comunque debitore nei confronti dell’Ufficio impositore che ha la possibilità di procedere ad una nuova iscrizione del proprio credito a Ruolo”.

Il Discarico del Ruolo All’art. 16, invece, si specifica cosa sia e come funzioni questo “discarico”: “Con il provvedimento di discarico il Servizio di Esattoria è esonerato dal prosieguo della relativa azione di riscossione, secondo le modalità riportate nel successivo articolo 85. Con il provvedimento di discarico può essere disposto, da parte dell’Ente impositore, anche il depennamento del Ruolo emesso”. In pratica, recita l’articolarto, “il provvedimento di discarico può essere posto in essere in qualsiasi momento della riscossione qualora venga riscontrato che il contribuente iscritto a Ruolo è deceduto o, se persona giuridica, è estinta o se il presupposto dell’imposizione è venuto meno, ovvero se è stato iscritto a Ruolo un tributo per il quale ne è stata riconosciuta l’inesigibilità”.

La procedura (art. 85) prevede che “il Servizio di Esattoria e l’Ente impositore dispongono il discarico delle somme iscritte a Ruolo per le quali sia stata avviata la procedura di riscossione qualora sussistano le cause di inesigibilità previste dall’articolo 16 ovvero in tutti i casi in cui la riscossione coattiva non possa essere portata a termine per inesistenza di beni, diritti patrimoniali o risorse finanziarie del debitore espropriabili nel territorio della Repubblica, nonché, nei casi disciplinati dagli articoli 49, 63, 77 e 78”. Infine, “con il provvedimento di discarico il Ruolo cessa di produrre i suoi effetti e pertanto tutte le azioni di riscossione del Ruolo stesso terminano”.

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