Le spiega dei dettagli la Circolare dell’Ufficio Attività Economiche. Invariato per il Commercio all’ingrosso quanto previsto dalla Legge 130/2010.
Nell’ambito di locali con funzione C7 (Produzione artigianale sino a una superficie utile lorda massima di 400 mg e artigianato al servizio della residenza – Art. 83, comma 1 Legge n.140/2017) “è plausibile insediare licenze per attività produttive o di servizio qualora l’oggetto sociale della licenza industriale o di servizio in esame sia assimilabile ad un’attività artigianale (di cui alla Legge 6 luglio 1982). Questo è solo una delle “voci” deliberate dalla Commissione per le Politiche Territoriali a seguito degli incontri e dei confronti avvenuti con il Dirigente dell’Ufficio per le Attività Economiche, con il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale, con il Dirigente dello Sportello per l’Edilizia e con il Direttore di Dipartimento Territorio e Ambiente.
Sempre la Commissione inoltre ha deliberato che “le licenze insediabili in locali con funzioni C2 (Commercio di primo necessità: alimentari, macelleria, frutta e verdura, tabacchi, giornali, prodotti ittici e simili) e C3 (Commercio al dettaglio, ed esclusione dell’attività di cui al punto C2 – Art, 83, comma 1 Legge n.140/2017), possono essere collocate indifferentemente in locali con funzione C2, C3 e C4. Inoltre le licenze di servizi, insediabili in locali con funzione C5 (Uffici finanziari, assicurativi, servizi in genere, ad esclusione di quelli previsti al successivo punto C7, studi professionali e uffici commerciali — Art. 83, comma 1 Legge n.140/2017) possono essere inserite indifferentemente anche in locali con funzione C2, C3, C4, C7 e D2; le licenze di servizi che richiedono un avvio per l’attività produttiva e/o autorizzazioni speciali relative all’attività svolta, necessitano obbligatoriamente di locali con funzione C7 o D2. Nel Centro Storico della Capitale e nei centri storici, così come definiti all’Allegato B della Legge n. 130/2010, è possibile il rilascio di una licenza avente ad oggetto attività di “Bar”, oltre che nel C4, anche in funzioni, C2/C3 purché siano state rilasciate le relative autorizzazioni sanitarie. Le licenze insediabili nelle funzioni C15 (Servizi di assistenza e sanità privata) e C16 (Cliniche veterinarie) — Art. 83, comma 1 Legge n.140/2007 possono essere insediate indifferentemente in locali con funzione C15 e C16 purché provviste di autorizzazioni sanitarie di cui al decreto delegato 30 gennaio 2020 n. 11 “Ratifica Decreto Delegato 23 agosto 2019 n. 128 – Autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private”.
Resta invariato per il commercio all’ingrosso quanto previsto dalla Legge n. 130/2010 e successive modifiche all’art. 66, comma 4, “ogni licenza per l’esercizio del commercio all’ingrosso deve essere insediato in un locale avente una delle seguenti funzioni: C2, C3 C4, C5, C7, C12, D2, D5 di cui all’art. 183 della Legge 19 Luglio 1995 n.87″; per il commercio al dettaglio le deroghe contemplate nell’art. 3 comma 1 dell’Allegato A della Legge n. 130/2010 e successive modifiche; per le licenze artigianali quanto previsto dalla legge n. 69/1982 Disciplina dello svolgimento di attività artigianali in immobili privi di specifica destinazione d’uso” per le attività elencate nella tabella “A”, allegata alla suddetta legge e modificata con Decreto n. 77 del 1996.