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Repubblica di San Marino, Legge Elettorale: ridotto il numero dei seggi

da Redazione

La Legge Qualificata numero 2 del 2020 introduce alcune modifiche. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 900 elettori.

Elezioni

 

di Alessandro Carli

 

“Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 900 elettori, né meno di 400. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all’estero non possono essere assegnati più di 2.500 elettori, né meno di 800. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale”. Questa è una delle modifiche alla Legge Elettorale che sono entrate in vigore dal 5 settembre attraverso la Legge Qualificata numero 2 del 31 agosto 2020 che nei fatti è intervenuta sulla Legge numero 6 del 1996 e successive modifiche.

Il comma 1 dell’art. 6 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito: “Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma 3, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano: il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita ed il codice ISS; l’indirizzo di residenza”.

Il comma 2 dell’articolo 6 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito: “Le liste elettorali devono essere autenticate nell’ultima pagina, dopo l’ultimo elettore iscritto, dall’Ufficiale di Stato Civile – Capo dell’Ufficio Elettorale di Stato; con l’atto di autenticazione è indicato il numero degli elettori iscritti”. Il comma 4 dell’articolo 12 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito: “I certificati d’iscrizione sono inviati dall’Ufficio Elettorale di Stato a mezzo del servizio postale, per posta ordinaria agli elettori con residenza in territorio e per semplice raccomandata agli elettori con residenza fuori dal territorio della Repubblica”. I commi 3 e 4 dell’articolo 22 della Legge n.6/1996 e successive modifiche sono così sostituiti: “Gli elettori degenti nell’Ospedale di Stato, sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale ivi istituita; tale sezione elettorale speciale fa parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore presso la quale devono avere luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di voto presso il Seggio Speciale dell’Ospedale di Stato possono espletarsi sino alle ore 19 e sino alle ore 17 per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle Giunte ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Delegato 23 aprile 2009 n.53. Compete altresì al Seggio Speciale dell’Ospedale di Stato la raccolta del voto al domicilio di cui al D.D. 13 dicembre 2007 n.117 “Seggio Speciale per malati intrasportabili presenti in territorio” e successive modifiche, nonché la raccolta del voto presso le altre strutture di cui al comma 4. Gli elettori ospitati in stabile convivenza presso la UOC Assistenza Residenziale Anziani dell’Istituto Sicurezza Sociale o in altre strutture pubbliche o private, convenzionate con l’ISS, destinate ad ospitare anziani in stabile convivenza, sono ammessi a votare nella struttura ospitante, ad opera del Seggio Speciale dell’Ospedale di Stato secondo le modalità di raccolta del voto al domicilio dell’elettore di cui al D. D. 13 dicembre 2007 n.117 e successive modifiche. Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche ed operative relative all’esercizio del diritto di voto espletato ai sensi del presente comma”. I commi 1 e 2 dell’articolo 27 della Legge n.6/1996 e successive modifiche sono così sostituiti: “Costituito l’Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede ad apporre il timbro della sezione e a firmare le schede sul dorso. Delle schede timbrate e firmate viene fatta menzione nel verbale”. Il comma 9 dell’art. 36 della L. n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito: “Sono nulle le schede seguenti: le schede che non siano quelle di Stato; le schede che non rechino il timbro della sezione; le schede che non rechino la firma del Presidente dell’Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato; le schede che presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell’elettore; le schede che contengano l’espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l’espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione; le schede non compilate con la matita copiativa”.

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