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Case religiose di ospitalità, ecco cosa dice il Regolamento numero 6 del 2020

da Redazione

Devono assicurare i seguenti servizi minimi: accesso indipendente, superficie minima di 8 mq per le camere ad un letto e 10 mq per le camere a due letti, nel caso si tratti di strutture di tipo alberghiero dotate di camere con bagni annessi e altro ancora.

turismo religioso 

 

di Alessandro Carli

 

Turismo, novità in arrivo. Nei giorni scorsi difatti è stato pubblicato sul sito del Consiglio Grande e Generale un approfondimento sulle case religiose di ospitalità (Regolamento del 19 agosto 2020 numero 6). “Sono case religiose di ospitalità”, si legge, “le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, caratterizzate da finalità religiose, socio culturali e ricreative, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio”. Le case religiose di ospitalità devono assicurare i seguenti servizi minimi:

a) accesso indipendente; b) superficie minima di 8 mq per le camere ad un letto e 10 mq per le camere a due letti, nel caso si tratti di strutture di tipo alberghiero dotate di camere con bagni annessi. In caso di camere/camerate aventi un numero superiore ai 4 posti letto e dotate di letti a castello, ove l’altezza media dei locali sia superiore a 2,70 m, il parametro superficie/posto letto a castello può essere ridotto a 4 mq; c) un wc e un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di un wc e un bagno o doccia per piano; d) locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di 20 mq per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più; e) spazio adeguato per eventuale cucina comune; f) arredamento minimo delle camere da letto: un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona, un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna camera, fatto salvo il caso in cui si tratti di strutture dotate di camere/camerate munite di letti a castello ed aventi bagni in comune esterni alle camere stesse, per i quali può essere esclusa la presenza del comodino e ogni scomparto di armadio può essere condiviso in accordo, anche fra più persone; g) apparecchio telefonico ad uso comune; h) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente o comunque almeno una volta alla settimana, fatto salvo si tratti di strutture concesse in autogestione, per le quali la pulizia quotidiana e finale è affidata agli ospiti e la proprietà dovrà effettuare una pulizia generale ad ogni cambio di gruppo di ospiti;

i) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana; l) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda e riscaldamento.

L’autorizzazione all’esercizio di casa religiosa di ospitalità può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse. Nel caso si tratti di strutture concesse in autogestione, l’uso della cucina, la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sarà curata dagli utilizzatori della struttura, ovvero da ditte specializzate dagli utilizzatori appositamente scelte e remunerate. L’attività di casa religiosa di ospitalità è intrapresa previa denuncia di inizio attività all’Ufficio di Stato per il Turismo.

La denuncia di inizio attività deve essere completa del certificato di conformità edilizia relativo ai locali interessati all’esercizio di attività di casa religiosa di ospitalità.

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