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San Marino, autoveicoli e motoveicoli: aumentano le tasse di circolazione

da Redazione

Per 12 mesi si va da 37 a oltre 750 euro a seconda dei cv fiscali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore già dal 1 ottobre 2020.

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di Alessandro Carli

 

Circolazione dei veicoli: San Marino ha introdotto, attraverso il Decreto Delegato nr. 130 del 2020, una serie di nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 1 ottobre 2020. La tassa di circolazione è stabilita per periodi di sei o di dodici mesi e deve essere corrisposta a decorrere dall’inizio del mese in cui avviene l’immatricolazione o il rinnovo della tassa medesima. La tassa è stabilita per il periodo di un mese, con un importo minimo 15 euro nel caso di veicoli nuovi immatricolati e immediatamente cancellati per esportazione. Il pagamento per i veicoli ai quali viene rilasciata la prima autorizzazione alla circolazione deve essere effettuato presso l’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o presso le agenzie che esercitano nel settore delle pratiche automobilistiche all’atto del rilascio della carta di circolazione o del permesso provvisorio. Per i veicoli già circolanti il pagamento, che deve avvenire entro la data di scadenza, viene effettuato presso gli Uffici Postali e presso gli Istituti di Credito appositamente delegati o attraverso gli strumenti informatici predisposti dalla PA.

L’URAT può trasmettere ad ogni interessato (proprietario o utilizzatore) apposito avviso compilato con l’importo della tassa relativa al periodo di sei mesi, ove possibile il pagamento semestrale, e di dodici mesi. Se il pagamento della tassa di circolazione non viene effettuato per l’esatto ammontare l’interessato è tenuto a corrispondere la differenza. L’avviso non viene trasmesso ai proprietari dei veicoli per i quali è stato richiesto l’annotamento della dichiarazione di cessazione dalla circolazione.

Il mancato recapito o lo smarrimento dell’avviso non esonera l’interessato dall’obbligo di pagamento entro i termini previsti dalla Legge.

L’art. 5 della Legge 27/1991, come modificato dall’art. 4 del Decreto 108/1998, è sostituito dal seguente art. 5: “All’atto del pagamento l’ufficio che provvede all’esazione consegna quietanza munita di timbro comprovante l’avvenuto pagamento. La quietanza deve essere conservata a bordo del veicolo unitamente alla carta di circolazione. In caso di smarrimento, furto o deterioramento della quietanza l’URAT provvede, previa istanza, al rilascio di un duplicato”.

Gli autocarri con massa massima pari o inferiore a 3.500 kg e numero totale di posti auto superiore o uguale a 4, qualora siano di proprietà di persone fisiche non titolari di licenza, sono assoggettati alla tassa di circolazione corrispondente nella Tabella “A” dell’All. “1” del DD (scaricabile sul sito del CGG). Le persone fisiche possono possedere massimo un autocarro con massa complessiva fino a 3.500 kg, che non presenti caratteristiche o allestimenti professionali, previa valutazione positiva dell’URAT.

A decorrere dal 1 ottobre 2020 cessa l’obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione.

 

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