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Repubblica di San Marino, è finita l’emergenza Covid-19

da Redazione

Lo annuncia il DL 122/2020 che però introduce alcune eccezioni. Chiarimenti sul lavoro dal domicilio, introdotte misure per i tour operator.

Covid free

 

di Alessandro Carli

 

“Con decorrenza 1 luglio 2020 si dichiara la cessazione dell’emergenza da COVID-19 nonché delle misure di restrizione precedentemente promulgate”. Lo ha annunciato San Marino attraverso il Decreto–Legge nr. 122 del 2020 (Ratifica Decreto – Legge nr. 108/2020) che però introduce una serie di eccezioni. Rimane fortemente raccomandato l’utilizzo delle mascherine protettive in luoghi chiusi. Particolare attenzione deve essere prestata quando ci si trova in presenza delle persone più fragili ed esposte al virus quali anziani, disabili, persone immunodepresse o con comorbilità. Restano sospese le discipline sportive di contatto, salvo specifica deroga della Segreteria di Stato con delega allo Sport. Il servizio di trasporto erogato sulla base di accordi internazionali è svolto nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggior percorrenza. Il bilancio di esercizio, come disciplinato dalla Legge nr. 47/2006 e modifiche, è predisposto e redatto con riferimento dal primo esercizio in cui è avviata l’attività di impresa secondo le modalità di cui alla Legge nr. 40/2014 e modifiche. Nello svolgimento di riunioni, resta consentito e consigliato, in tutti i casi possibili, la modalità di collegamento da remoto allo scopo di limitare il rischio di contagio.

 

MISURE DI QUARANTENA

 

Permane il divieto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. Le attività di riparazione e ripristino urgenti da rendersi presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile, la quale ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall’ISS. Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile nonché delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto – legge (scaricabili sul sito del Consiglio Grande e Generale).

 

SCREENING SIEROLOGICO

 

Considerato l’alto numero di test sino ad ora effettuati, la costante assenza di nuovi contagi, il numero statisticamente sufficiente per indagini e pubblicazioni scientifiche nonché la necessità di ri-assegnare il personale ospedaliero alle mansioni ordinarie, l’attività di screening di cui all’art. 12 del DL 96/2020 viene effettuata esclusivamente su base volontaria previa richiesta. Gli interessati a sottoporsi a test sierologico devono prenotarsi attraverso il servizio CUP (0549-994889).

 

LAVORO DAL DOMICILIO

 

Si attuano, laddove tecnicamente possibile, le modalità di “lavoro dal domicilio”, in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell’accordo alle realtà datoriali e sindacali, all’Ufficio Attività Economiche ed all’Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il “lavoro dal domicilio”, unicamente per quei lavoratori per i quali sulla base dell’organizzazione aziendale si è optato per tale modalità, non potranno beneficiare dell’Indennità di CIG in base alle normative vigenti. Si dà mandato al Congresso di Stato di presentare in prima lettura, entro il 31/12/2020, un progetto di legge al fine di regolamentare in maniera più completa la disciplina del “lavoro dal domicilio”, anche nell’Amministrazione Pubblica in linea con quanto già previsto dall’art. 9 del DL 92/2020.

EDILIZIA SCOLASTICA

Per l’esecuzione di lavori di adeguamento di edifici scolastici che si rendano necessari per le misure di sicurezza e di distanziamento conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID – 19, l’AASLP può presentare “Segnalazione certificata d’inizio attività – SCIA”. La “Segnalazione” in forma semplificata è presentata dall’AASLP allo Sportello Unico per l’Edilizia mediante comunicazione di inizio attività che contenga i dati identificativi dell’edificio scolastico e una descrizione sommaria degli interventi. Entro i successivi 3 mesi l’AASLP depositerà allo Sportello Unico per l’Edilizia pratica di Stato.

 

RIENTRI DI SAMMARINESI

 

I cittadini sammarinesi, i residenti o i soggiornanti che rientrano da Paesi diversi dagli Stati membri dell’Ue; Stati parte dell’Accordo Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Andorra, Principato di Monaco e Stato della Città del Vaticano hanno l’obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d’urgenza, alla Centrale Operativa Interforze e sono sottoposti a test sierologico e, in caso di esito positivo a IgG o IgM, a tampone molecolare. In attesa dell’esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento. Nel caso in cui il tampone molecolare dia esito positivo, concittadini o residenti sono avviati all’isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

 

ATTIVITÀ SANITARIE PRIVATE

 

Le attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate a operare nella Repubblica ma che ancora non abbiano ricevuto l’autorizzazione alla riapertura, con il solo riferimento alle procedure per la riduzione della diffusione da COVID – 19 prevista all’Allegato 1 del DL, sono autorizzate all’apertura in attesa della valutazione delle suddette procedure. Resta fermo l’obbligo in carico ai responsabili di dette strutture, qualora non sia già stato fatto, di definire e presentare in forma scritta le procedure adottate per prevenire la diffusione di COVID – 19 entro 7 giorni dall’emanazione del decreto-legge. Tali procedure vanno presentate all’Authority Sanitaria e al Dipartimento di Prevenzione e rappresentano la base di valutazione in corso d’opera.

 

TOUR OPERATOR

 

Per Contratto Turistico si intende, anche in combinazione tra loro, il contratto di trasporto, di alloggio, di albergo, di viaggio d’istruzione, di organizzazione di manifestazioni ed eventi, sottoscritti e/o combinati dall’Organizzatore di Viaggio in nome proprio, anche se per conto terzi. Per Organizzatore di Viaggio si intende il tour operator o in genere il soggetto che si obbliga, in nome proprio anche se per conto terzi e verso corrispettivo, a procurare agli stessi soggetti terzi un Contratto Turistico o offrendo loro, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente o sottoscrivere il Contratto Turistico. Ai fini della risoluzione del Contratto Turistico, l’insorgere di circostanze inevitabili e straordinarie, quali il fenomeno COVID – 19, sino al luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del Contratto Turistico, costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta per l’esecuzione dello stesso. Le ipotesi di cui sopra legittimano sia il viaggiatore, sia l’intermediario che l’Organizzatore di Viaggio a recedere dal Contratto Turistico in essere prima dell’inizio o nel corso dello stesso. In caso di recesso dal Contratto Turistico o di invocazione della risoluzione del Contratto Turistico per impossibilità sopravvenuta da parte del viaggiatore, quest’ultimo non ha diritto ad alcun indennizzo supplementare, penalità o spese, mentre ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Contratto Turistico. In caso di recesso da parte del viaggiatore, l’Organizzatore di Viaggio potrà, a propria scelta, offrire al viaggiatore, in sostituzione del rimborso in denaro, un Contratto Turistico sostitutivo di almeno pari importo, o un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione, pena l’estinzione del diritto all’utilizzo del voucher.

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