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Prodotti biologici, il Monte Titano si allinea all’Unione europea

da Redazione

Il DD 117 recepisce la normativa su produzione, commercializzazione, etichettatura. L’UGRAA sarà responsabile della vigilanza sull’operato degli organismi di controllo.

Biologico

 

di Alessandro Carli

 

San Marino, attraverso il Decreto Delegato nr. 117 del 2020, ha recepito la normativa dell’Unione europea in materia di produzione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti biologici: dal 13 luglio quindi il Titano applica le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 834/2007, nel Regolamento (CE) n. 889/2008 e nel Regolamento (CE) n.1235/2008 e successive modifiche.

 

IL SISTEMA DI CONTROLLO

 

Per lo svolgimento dei compiti di controllo, ispezione e certificazione sugli operatori del settore dell’agricoltura biologica, l’UGRAA può avvalersi di organismi di controllo abilitati o autorizzati. L’UGRAA è responsabile della vigilanza sull’operato degli organismi di controllo, la quale viene effettuata in base alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IX, del Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed è volta alla verifica del mantenimento dei requisiti degli organismi di controllo, dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure di controllo, dell’imparzialità e del comportamento non discriminatorio per l’accesso degli operatori nel sistema e alla corretta applicazione delle disposizioni impartite al momento dell’abilitazione o dell’autorizzazione.

 

ABILITAZIONE E AUTORIZZAZIONE

 

Per poter svolgere i compiti di controllo nel settore dell’agricoltura biologica, gli organismi di controllo già autorizzati da uno Stato membro dell’Unione europea presentano all’UGRAA domanda di abilitazione a operare anche a San Marino, redatta sulla base di un modello pubblicato sul portale ufficiale della PA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Delegato. La domanda di abilitazione contiene:

a) la descrizione dettagliata della procedura di controllo che l’organismo intende seguire, sulla base dei requisiti minimi fissati nell’Allegato II e comunque nel rigoroso rispetto degli standard prescritti nello Stato membro in cui l’organismo di controllo ha sede;

b) le misure di controllo;

c) le misure precauzionali che l’organismo di controllo intende imporre agli operatori soggetti al suo controllo;

d) il tariffario da applicare agli operatori;

e) l’impegno dell’organismo di controllo ad applicare sanzioni in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze. I compiti di controllo precedente possono essere svolti anche da organismi di controllo di nuova istituzione con sede a San Marino, purché autorizzati dalla Segreteria sulla base di una domanda di autorizzazione redatta su un modello conforme a quello pubblicato sul portale ufficiale della PA entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DD. L’autorizzazione della Segreteria è subordinata alla condizione che gli organismi siano accreditati presso un organismo di accreditamento dell’UE, secondo la versione più recente della norma europea EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi” e successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli organismi di controllo trasmettono all’UGRAA un rapporto annuale dei controlli effettuati nel corso dell’anno precedente e un piano dei controlli per l’anno in corso.

 

GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

 

Gli operatori non possono immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico senza essere assoggettati ad un organismo di controllo. Gli operatori che intendono assoggettarsi ad un organismo di controllo redigono, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento (CE) n.889/2008 e successive modifiche, il documento contenente la descrizione completa dell’attività, del sito e dell’unità produttiva e il documento contenente le misure per garantire, a livello di unità, di sito e di attività, il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione e li trasmettono all’organismo di controllo e all’UGRAA. Ad avvenuto assoggettamento, è fatto obbligo agli operatori di:

a) aggiornare entro 30 giorni i documenti ogni qualvolta si verifichino cambiamenti;

b) trasmettere all’organismo di controllo, entro il 31 gennaio di ogni anno e ogniqualvolta si verifichino variazioni qualitative dell’attività svolta o quantitative che presentino scostamenti del 25%, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative al programma annuale delle produzioni vegetali che contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle; a quello delle produzioni zootecniche che contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità; a quello delle produzioni d’acquacoltura che contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d’acquacoltura; a quello delle importazioni e delle esportazioni che contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti da importare e da esportare, unitamente all’indicazione della provenienza e della destinazione.

Il documento integrale, e i relativi allegati, si può scaricare sul sito del Consiglio Grande e Generale.

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