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Interventi a sostegno alla liquidità dei nuclei familiari sammarinesi

da Redazione

Il Regolamento numero 5 del 2020 introduce alcuni limiti per chi chiede gli aiuti statali.

sostegno famiglia

 

di Alessandro Carli

 

Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l’emergenza Covid-19″: attraverso il Regolamento numero 5 del 2020 sono state introdotte una serie di modifiche al Regolamento numero 3 del 2020, più specificatamente per quanto riguarda tre articoli: il numero 7 comma 5 (misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei nuclei familiari), il numero 13 comma 4 (misure temporanee per il sostegno alla liquidità degli operatori economici) e il numero 15 comma 1 (Verifiche dei requisiti del richiedente).

 

NUCLEI FAMILIARI

 

Il primo (art. 7) spiega che “il richiedente deve dichiarare, in nome e per conto dell’intero nucleo familiare, di non detenere complessivamente, alla data di presentazione della domanda di disponibilità liquide, strumenti finanziari e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, presso Istituti bancari e finanziari e compagnie assicurative a San Marino, superiori a 10.000 euro. Sono esclusi dal conteggio i c/c dei minorenni per i quali non è possibile prelevare alcun importo fino al raggiungimento della maggiore età”.

 

OPERATORI ECONOMICI

 

L’articolo 13, comma 4 del Regolamento 11 maggio 2020 n. 3 invece è così modificato: “Ai sensi della lettera d), del comma 2 dell’articolo 20 del Decreto – Legge n. 63/2020, l’operatore economico deve dichiarare se lo stesso appartiene o meno al settore turistico. Per operatori del settore turistico si intendono gli operatori economici aventi sede nei centri storici della Repubblica, gli alberghi dislocati sul territorio, tour operator, le agenzie viaggi, le attività nel settore degli eventi e gli operatori economici che effettuano il trasporto delle persone ed il trasporto studenti”.

 

VERIFICHE RICHIEDENTE

 

Infine l’articolo 15, comma 1, del Regolamento 11 maggio 2020 n. 3: “La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ricevuta la richiesta dall’Istituto finanziatore si attiva, tramite il Dipartimento Finanze e Bilancio, ai sensi della lettera c), comma 2 e del comma 5 dell’articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, per richiedere le informazioni necessarie al rilascio della garanzia dell’Ecc.ma Camera, avvalendosi della collaborazione delle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, degli Enti e Aziende del Settore Pubblico Allargato e del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Gli uffici precedentemente menzionati dovranno rispondere alle richieste pervenute entro 2 giorni lavorativi alla data di ricezione delle stesse”.

 

COVID-19: LE RIUNIONI

 

Nei giorni scorsi la Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio ha emanato una circolare esplicativa sul Decreto Legge numero 108 del 2020 “Disposizioni finali relative all’emergenza da Covid-19” in cui fornisce l’interpretazione all’articolo 2 comma 10 nonché in all’articolo 15 comma 3: “Si precisa che il termine ‘riunioni’, per le quali resta consentita e consigliata la modalità di collegamento da remoto, è da intendersi applicato anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti o statutarie”.

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