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San Marino, le scadenze fiscali all’epoca della Covid-19: le nuove date

da Redazione

L’approvazione del bilancio societario per l’esercizio 2019 è stata posticipata a luglio. Il pagamento dell’imposta minima, prorogato inizialmente a fine giugno, è stato soppresso.

Scadenze fiscali

 

di Alessandro Carli

 

Estate, periodo di pagamenti fiscali. In epoca di COVID-19 – che in parte ha sparigliato le carte facendo slittare alcune scadenze – facciamo un po’ di ordine: ecco quindi il punto sugli adempimenti di fine mese con qualche flash sui mesi successivi normati dal Decreto-Legge numero 91 del 2020 e dalla delibera del Congresso di Stato numero 10 del 2020.

Esclusivamente per l’anno in corso, il termine (di cui all’articolo 2, comma 12, della Legge 8 maggio 2009 n. 64) per la presentazione della domanda di assegno familiare integrativo è prorogata al 30 settembre 2020. La liquidazione di quanto richiesto attraverso la domanda di assegno familiare integrativo presentata nell’anno 2019 è posticipata al 30 giugno 2020.

L’approvazione del bilancio societario (di cui all’articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche) riferito all’esercizio 2019 è stato posticipato, in via straordinaria, al 31 luglio 2020.

Il pagamento dell’imposta minima per l’anno 2020 – prorogato inizialmente al 30 giugno 2020, come da delibera del Congresso di Stato (che recitava testualmente: “Sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio; visti l’articolo 9, commi 1 e 2, e l’articolo 14 del Decreto-Legge 17 aprile 2020 numero 66, ai sensi del quale il Congresso di Stato, in via eccezionale, vista la situazione di emergenza da COVID-19, è autorizzato ad adottare deliberazioni di moratoria e proroga per tutte le scadenze relative al pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri, tributi in genere nonché relative agli adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente per l’anno corrente”) è stato soppresso. Nel caso che l’operatore economico avesse già versato l’imposta, l’Ufficio Tributario renderà disponibile la somma versata sul conto fiscale per l’utilizzo a compensazioni con altre imposte dirette e indirette.

La presentazione della dichiarazione dei redditi (di cui all’articolo 93, comma 1 della Legge n. 166/2013) e il conseguente versamento dell’imposta sono prorogati al 31 agosto 2020. Quando l’imposta dovuta supera l’importo di 300 euro può essere versata in tre rate di uguale importo rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 30 settembre 2020 e 31 ottobre 2020.

Per quanto riguarda il versamento di due acconti sull’imposta generale sui redditi, il primo va fatto entro il 30 novembre 2020 mentre il secondo entro il 31 dicembre 2020. Il versamento viene calcolato ciascuno nella misura pari al 25% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all’estero su redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

La presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sulle importazioni (di cui al Decreto n.163/2004) è prorogata al 31 agosto 2020.

Le ritenute operate alla fonte su redditi da lavoro dipendente e su redditi dal lavoro autonomo e assimilati a norma del Titolo VIII della Legge n. 166/2013 a partire dai redditi mensili del mese di marzo 2020 fino a quelli del mese di dicembre 2020, devono essere versate mediante versamento diretto entro il quadrimestre successivo a quello in cui sia stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui siano maturati i redditi mensili da lavoro dipendente.

Per l’esercizio d’imposta 2020 la disciplina sugli ammortamenti è sospesa e può essere applicata la misura ridotta sulla base di comprovate circostanze di riduzione dell’attività.

Le perdite fiscali realizzate nell’esercizio d’imposta 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo e di importo.

Deroga termini pagamento dei contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS per lavoro autonomo: con riferimento al periodo d’imposta 2020, in deroga alle disposizioni della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e a parziale modifica della Legge 20 dicembre 1984 n.117 e del Decreto 30 dicembre 1985 n.168, per i lavoratori di cui all’articolo 9 della Legge n.158/2011 non è dovuto il primo acconto dei contributi previdenziali e il calcolo del secondo acconto riferito al periodo di attività ai fini della determinazione degli acconti dovuti, viene effettuato, in via straordinaria, con aliquote ridotte al 50% sulla base del reddito minimo previsto. I contributi sono riscossi dall’Istituto per la Sicurezza Sociale nell’unica scadenza del 30 novembre, quale unica rata di acconto sul periodo 2020, mentre il saldo deve essere corrisposto sulla base della dichiarazione prevista dal Titolo VIII della Legge n.166/2013 e successive modifiche, entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione medesima.

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