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San Marino, la gestione e la promozione del Registro Navale

da Redazione

Il Regolamento nr. 4 del 2020 definisce i requisiti minimi del Soggetto Proponente. L’accordo ha durata massima di 10 anni e può essere rinnovato.

Navigazione

 

di Alessandro Carli

 

Gestione e promozione del Registro Navale di San Marino: attraverso il Regolamento nr. 4 del 22 maggio 2020 sono stati definiti requisiti minimi dei soggetti che assistono l’Autorità per l’aviazione Civile e la Navigazione Marittima (di cui alla Legge nr. 120 del 2 Agosto 2019).

Il Soggetto Proponente deve:

a) essere un soggetto operante attivamente nel settore marittimo da almeno tre anni ininterrotti alla data di presentazione del progetto;

b) possedere un elevato grado di conoscenza del settore marittimo con specifico riferimento alla sicurezza della navigazione. Il requisito dovrà essere documentato e ricomprendere, in particolare, la conoscenza della normativa internazionale in materia;

c) vantare all’interno della propria struttura organizzativa specifiche figure tecniche con comprovata esperienza nel settore.

 

REQUISITI ASSICURATIVI

 

Il Soggetto Proponente, all’atto di presentazione del progetto all’Autorità, deve obbligarsi a stipulare e presentare, in caso di eventuale selezione e prima di procedere alla sottoscrizione di accordi con quest’ultima, idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale con una somma assicurata, per ogni singolo danno, non inferiore a 5.000.000 euro laddove il progetto riguardi la Sezione Diporto del Registro. Qualora il progetto presentato riguardi la Sezione Commerciale del Registro, la polizza assicurativa per la responsabilità professionale dovrà assicurare una somma non inferiore a 20.000.000 euro. Il Soggetto Proponente, la Newco, i relativi soci e componenti dell’organo di gestione devono godere di chiara ed indiscussa onorabilità. Il Proponente inoltre deve avere una forma giuridica per l’ordinamento giuridico del Paese in cui ha la propria sede idonea a garantire la necessaria trasparenza dei propri assetti proprietari. Sempre il Proponente non deve avere sede legale o amministrativa in Paesi, Territori o Giurisdizioni sottoposti a stretto monitoraggio in materia di prevenzione o contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Tra l’Autorità e il Soggetto Proponente (ai sensi dell’articolo 3 della Legge 2 agosto 2019 n.120), viene stipulato un Accordo che definisce tutti i termini e le condizioni dei servizi di assistenza nonché le condizioni di recesso, per adempiere al meglio ai doveri previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali sulla sicurezza della navigazione.

La sottoscrizione dell’Accordo dovrà sottostare al disposto normativo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 44 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150. L’Accordo ha una durata massima di 10 anni dalla data di sottoscrizione e, alla sua scadenza, potrà essere rinnovato.

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