Home FixingFixing Ora anche sul Monte Titano i materiali culturali sono a portata di tutti

Ora anche sul Monte Titano i materiali culturali sono a portata di tutti

da Redazione

La Repubblica di San Marino ha dato piena attuazione al “Trattato di Marrakech”. Il Decreto Consiliare nr. 72 del 2020 permette alle persone con disabilità di accedere ai testi.

Trattato Marrakech

 

di Alessandro Carli

 

“Il trattato è di enorme importanza per l’UE in quanto ci aiuta a superare gli ostacoli discriminatori all’accesso ai materiali culturali da parte delle persone con disabilità” ha spiegato a suo tempo Boil Banov, ministro bulgaro della cultura. Facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (MVT): la Repubblica di San Marino, con la pubblicazione del Decreto Consiliare numero 72 del 5 maggio 2020 ha dato piena ed intera esecuzione al Trattato di Marrakech. Trattato che dal 2013 ha introdotto il principio che il diritto d’autore trova una vistosa deroga di fronte alla necessità di permettere ai non vedenti o ipovedenti di accedere su un piano di parità al sapere. ll documento contiene eccezioni alla proprietà intellettuale per i testi destinati a persone con disabilità visiva (in audio, Braille, con caratteri ingranditi o in versione elettronica); resta fermo che tale beneficio si applica solo a favore dei disabili, mentre nei confronti degli altri soggetti trova piena applicazione la tutela del diritto d’autore. Il trattato, inoltre, sancisce che tali libri possano essere scambiati, a livello transnazionale, fra organizzazione e organizzazione. La firma, nel 2013, è stata salutata con entusiasmo dalla European Blind Union, l’organizzazione che rappresenta i non vedenti europei: infatti, essa stima in 285 milioni gli ipovedenti in tutto il mondo e afferma che solo il 5% dei libri che vengono pubblicati è oggi disponibile in versione accessibile.

 

SCAMBIO TRANSFRONTALIERO


Le Parti contraenti prevedono che, se un esemplare in formato accessibile viene realizzato in virtù di una limitazione o di un’eccezione oppure a norma di legge, detto esemplare in formato accessibile possa essere distribuito o reso disponibile da un’entità autorizzata a un beneficiario o a un’entità autorizzata in un’altra Parte contraente. Una Parte contraente può prevedere nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d’autore una limitazione o un’eccezione tale che:

a) alle entità autorizzate sia consentito, senza l’autorizzazione del titolare del diritto, distribuire o rendere disponibili a un’entità autorizzata, ad uso esclusivo dei beneficiari, esemplari in formato accessibile in un’altra Parte contraente;

b) alle entità autorizzate sia consentito, senza l’autorizzazione del titolare del diritto, distribuire o rendere disponibili a un beneficiario esemplari in formato accessibile in un’altra Parte contraente a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l’entità autorizzata originaria non fosse a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che l’esemplare in formato accessibile sarebbe stato utilizzato da persone diverse dal beneficiario.

 

IMPORTAZIONE DI ESEMPLARI


Nella misura in cui la legislazione nazionale di una Parte contraente consente a un beneficiario, a un terzo che agisce per suo conto o a un’entità autorizzata di realizzare esemplari di un’opera in formato accessibile, la legislazione nazionale di detta Parte contraente consente loro anche di importare esemplari in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza l’autorizzazione del titolare del diritto.

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