Home FixingFixing “Iniziamo a valutare il nostro punto di vista sullo strumento IVA”: l’analisi di Enrico Gaudenzi

“Iniziamo a valutare il nostro punto di vista sullo strumento IVA”: l’analisi di Enrico Gaudenzi

da Redazione

“Per settori come l’industria creerebbe un indubbio equilibrio competitivo sul mercato europeo, dove tutti la applicano”.

Enrico Gaudenzi new

 

di Enrico Gaudenzi*

 

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) si diffonde in Europa nell’Aprile del 1967 con il recepimento di due direttive (67/227/CEE e 68/228/CEE). “Applicazione ai beni e servizi di una imposta generale sul consumo proporzionale al prezzo degli stessi”: questa è la descrizione iniziale di chi la introdusse. La prima fonte normativa nazionale è francese (con l’acronimo T.V.A.) nel 1954 applicata al commercio all’ingrosso poi estesa al dettaglio ed ai servizi. Gradualmente è stata adottata nel resto del mondo, salvo qualche eccezione: San Marino è tra queste come, ad esempio, gli Stati Uniti.

Con regimi così differenti, giocoforza si sono dovuti adottare anche regolamenti e accordi bilaterali per l’interscambio, in particolare tra San Marino e l’Italia. A seguito del processo verbale in materia IVA tra il ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, con il quale si stabiliva di rivedere i rapporti di interscambio in materia I.V.A. tra le due Repubbliche, è stato emanato, in data 24 dicembre 1993, un apposito decreto dalla Repubblica Italiana. Nella legislazione sammarinese non esiste l’Imposta sul Valore Aggiunto bensì l’imposta sulle importazioni, che sostanzialmente la sostituisce pur avendo caratteristiche differenti. Quest’ultima colpisce il valore intero dei beni all’atto della loro introduzione nel territorio sammarinese, non gravando gli ulteriori passaggi interni nella Repubblica di San Marino. E’ infatti detta “imposta monofase”, a differenza dell’Iva che è “plurifase”, perché colpisce ogni passaggio tra operatori commerciali. In seguito alla rinegoziazione della disciplina IVA (DM 24/12/1993), la Repubblica di San Marino ha emanato la Legge 21 dicembre 1993 n. 134 contenente la disciplina della imposta sulle importazioni.

Che caratteristiche ha l’I.V.A., ovvero l’I.G.C. (Imposta Generale sui Consumi)? E’ neutrale, trasparente e idonea a incentivare scambi e investimenti. Il suo calcolo si basa sull’aumento di valore che un bene e servizio acquista ad ogni passaggio economico dalla produzione al consumatore finale. Il soggetto passivo (colui che cede beni e servizi) detrae quella pagata sugli acquisti dall’imposta addebitata (rivalsa) agli acquirenti dei beni e servizi prestati. E’ quindi un costo per chi non può esercitare la detrazione, ovvero in generale per il consumatore finale (che utilizza i beni e servizi per i propri scopi). Sono soggette ad I.V.A. le operazioni che hanno i seguenti requisiti: oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), soggettivo (nell’esercizio di imprese o di arti e professioni) e territoriale (effettuate in San Marino). Le operazioni assoggettate all’I.V.A. sul loro intero valore secondo l’aliquota prevista per legge sono dette “imponibili”. Le operazioni con aliquota nulla e per le quali è ammessa la detrazione pagata all’acquisto sono dette “non imponibili” (per esempio le esportazioni). Infine, le operazioni per le quali non è prevista l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e per le quali non è ammessa la detrazione sugli acquisti sono dette “esenti”. L’ I.V.A. si applica per le cessione di beni immobili al verificarsi del trasferimento di proprietà, per la cessione di beni mobili alla consegna o spedizione del bene, per i servizi all’atto del pagamento (il “momento impositivo”, dal quale decorrono i termini per l’emissione dei documenti fiscali come la fattura o lo scontrino). Periodicamente si liquida l’I.V.A., cioè si versa la differenza tra l’imposta riscossa sulle vendite (debito) e l’imposta pagata sugli acquisti (credito).

Per la legislazione della Repubblica Italiana, l’articolo di cornice della materia nei rapporti con la nostra Repubblica è l’art. 71 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633 intitolato “Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino”: esso prevede una particolare disciplina dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, determinata dalla mancanza di una linea doganale di demarcazione. In generale sono non imponibili le cessioni dei beni dirette a San Marino; mentre sono soggette ad imposta le cessione dei beni provenienti da San Marino.

Chiarito questo, che aliquota si deve applicare? Dal 1973 ad oggi l’aliquota ordinaria dei Paesi che la applicano è passata dal 12% al 22% (4% per i beni di prima necessità e alimenti, 10% per servizi e opere edili tranne la vendita di immobili). Anche questo è un tema che apre a diverse riflessioni a San Marino.

A questo punto occorre interrogarsi, senza preconcetti: è un costo o un beneficio?

Di certo per il mondo industriale sammarinese creerebbe un indubbio equilibrio competitivo perché in tutta la comunità Europea esiste l’I.V.A.. Basta pensare che dell’interscambio commerciale di San Marino quello con l’ Europa assorbe oltre il 90%. In generale la monofase crea un uscita di cassa per l’operatore economico che rientra come rimborso l’anno dopo con la dichiarazione monofase mentre l’ I.V.A. si liquida “per competenza” . Quando acquisto maturo un credito che posso far valere nel momento di liquidazione stornadolo dal debito.

Iniziamo a valutare il nostro punto di vista su questo strumento.

 

* Chief Financial Officer per primarie aziende industriali e di servizi, già docente di Matematica finanziaria per l’Università di Bologna.

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