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Import ed export: prorogati i pagamenti delle fatture

da Redazione

San Marino, la Circolare del Dipartimento Finanze: ecco tutte le nuove deadline. Covid-19, imprese: gli esemplari cartacei possono essere consegnati all’Ufficio Tributario.

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di Alessandro Carli

 

La Delibera del Congresso di Stato numero 23 del 30 aprile 2020 – che nei fatti integra e parzialmente modifica le Delibere del Congresso di Stato numero 10 del 17 marzo 2020 e numero 7 del 7 aprile 2020, fornisce un quadro completo, chiarimenti e specifiche sui termini e proroghe di presentazione delle fatture in importazione ed esportazione, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dalla conseguente chiusura all’utenza dell’Ufficio Tributario intercorsa dal 16 marzo 2020 al 10 aprile 2020.

Il Dipartimento Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino per l’occasione evidenzia e ricorda agli operatori economici e soggetti interessati che gli esemplari cartacei delle fatture in importazione ed esportazione possono essere consegnate all’Ufficio Tributario, previa rituale predisposizione e compilazione della distinta di presentazione nella apposita procedura TRIBWEB, anche mediante spedizione a mezzo posta, e che in tal caso come data di presentazione fa fede il timbro postale.

Nel plico di spedizione contenente gli esemplari delle fatture (in import allegare altresì i relativi d.d.t) devono essere allegati anche gli esemplari delle distinte di presentazione (nel numero di 2, 3 esemplari di distinta di presentazione a seconda trattasi rispettivamente delle fatture di servizi all’esportazione, di cessioni senza IIVA pre –pagata o fatture import, o n. 4 distinte se fatture con Iva pre – pagata).

Altresì in riferimento alle fatture di cessioni con IVA pre-pagata deve essere allegata la copia del relativo versamento bancario dell’IVA (contabile con timbro in originale della Banca).

Con riferimento alle fatture di cessione verso l’Italia emesse con l’IVA pre-pagata, si precisa che il versamento dell’IVA può essere effettuato anche mediante bonifico, di cui si forniscono di seguito le coordinate bancarie: IBAN: SM 85 A 03225 09800 000010006120 intestato a: U.T. IVA PREPAGATA PRESSO BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Nel bonifico l’operatore economico deve indicare il codice operatore economico (COE), area 888 causale 888, anno di competenza, numero della distinta di presentazione.

“Del predetto bonifico – ricorda il Dipartimento Finanze e Bilancio – deve esserne altresì data comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica per consentire all’Ufficio Tributario i relativi controlli e incroci contabili e bancari: monica.contucci@pa.sm; loretta.venerucci@pa.sm, allegando altresì una copia in fase di consegna o spedizione delle fatture unitamente agli esemplari della distinta di presentazione”.

Il Congresso di Stato Congresso delibera “i termini previsti a carico dell’Ufficio del Registro e Conservatoria per gli accertamenti di valore e loro notifiche nonché quelli per eventuali concordati negli accertamenti di valore di cui alla legge 29 ottobre 1981 n.85 e scaduti nel periodo di emergenza sanitaria, sono prorogati di 60 giorni a decorrere dalla data della sua cessazione. Sono prorogati di 60 giorni anche i termini di cui sopra che scadono entro il 30 settembre 2020”.

Sempre il Congresso di Stato di San Marino ha deliberato altresì “ad integrazione della propria precedente delibera n. 10 del 17 marzo 2020 – 13esima lineetta, dedicata all’Ufficio del Registro e Conservatoria, che il deposito degli atti presso l’Ufficio, durante il periodo di emergenza sanitaria, da parte di notai e utenti comporta il pagamento immediato delle imposte liquidate. Sono altresì dovute imposte, tasse e oneri per gli atti e le altre formalità richieste all’Ufficio in tale periodo”.

Ad integrazione e parziale modifica della propria precedente delibera numero 10 del 17 marzo 2020, 14esima lineetta riguardante la proroga dei termini di presentazione delle fatture in importazione e in esportazione, che in considerazione della imminente prossima riapertura all’utenza dei Servizi Importazione ed Esportazione dell’Ufficio Tributario, la proroga in trattazione decorre dal 21 aprile 2020.

Infine a parziale modifica ed integrazione della propria precedente delibera n. 10 del 17 marzo 2020, – 15esima lineetta riguardante le importazioni di prodotti energetici e petroliferi, che in considerazione della ripresa dell’operatività, anche se limitata, a partire dall’8 aprile 2020, del Servizio Prodotti Energetici e Petroliferi, l’Ufficio Tributario procede immediatamente a liquidare l’imposta dovuta sulle importazioni effettuate dagli operatori nel periodo di emergenza sanitaria in cui l’Ufficio era completamente chiuso e altresì su quelli importati nei giorni antecedenti alla predetta chiusura totale, accordando sulle predette importazioni i termini di scadenza di pagamento come indicati nella precitata delibera n. 10 del 17 marzo 2020.

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