San Marino: pubblicato il Regolamento per iscriverli nel Registro. Da quelli “radiati” a quelli provenienti dai Paesi dell’Unione europea.
di Alessandro Carli
Il loro fascino non conosce età: nere, rosse o bianche poco importa, purché non sino giovanissime. Testimonianza ne è l’attenzione con cui migliaia di persone le aspettano per vederle passeggiare anche tra le strade di San Marino quando passa la Mille Miglia. In applicazione della Legge n. 8 del 1997 e dei Decreti nr. 55 del 1998 e nr. 60 del 2000, la Repubblica ha pubblicato il Regolamento per l’iscrizione dei veicoli nel registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico. Regolamento che è stato definito attraverso il Decreto Delegato nr. 54 del 2020 e che va a definire i requisiti e la documentazione, in particolare quelli per la riammissione alla circolazione, di veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta ovvero provenienti da Stati esteri.
In conformità alle procedure adottate dalle Autorità nazionali FIVA dei paesi aderenti, viene istituito a San Marino il Certificato di rilevanza storica collezionistica al cui rilascio da parte di ACS-ASS è subordinata l’iscrizione di un veicolo nel Registro dei veicoli di interesse storico collezionistico. Il modello del certificato è riportato nell’Allegato “A” del Decreto, scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale.
Al fine dell’emissione del certificato per i veicoli di cui ai successivi articoli 5, 6 e 9, l’ACS-ASS deve acquisire una dichiarazione rilasciata da ogni officina meccanica o impresa che sia intervenuta sul veicolo, in cui siano attestati tutti i lavori di riparazione, recupero o manutenzione effettuati e le date degli interventi stessi nonché che questi ultimi sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa stessa.
Art.5: Veicoli già iscritti nel Pubblico Registro e radiati per demolizione. La reimmatricolazione e contestuale iscrizione nel Registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico viene trascritta previa presentazione dei seguenti documenti:
a) Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
b) Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS;
c) Attestazione di esito positivo della visita e prova di collaudo a cura dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti;
d) Titolo di proprietà in originale o in copia conforme;
e) Eventuali documenti di circolazione e targhe di immatricolazione originari.
L’URAT potrà richiedere che la visita e prova di collaudo sia effettuata dall’Autorità per l’Omologazione istituita presso l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima o da una struttura da essa delegata o da centro riconosciuto equivalente.
In mancanza del titolo di proprietà, l’URAT potrà acquisire in deroga una dichiarazione di proprietà e possesso autenticata da Notaio, in cui sia specificato che il veicolo non è gravato da vincoli o iscrizioni.
Per i veicoli cancellati dopo l’1 settembre 2000 l’iscrizione è subordinata alla consegna di un’attestazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del centro di raccolta o dell’impresa di demolizione che ha preso in carico il veicolo, presso cui il veicolo è stato consegnato ed è rimasto depositato.
I documenti di circolazione originari potranno su richiesta essere restituiti al proprietario a seguito dell’immatricolazione e dell’apposizione dell’annotazione “annullato, non valido ai fini della circolazione”.
A seguito dell’immatricolazione l’URAT richiede al Corpo della Gendarmeria accertamenti sull’origine e sulla liceità della provenienza del veicolo.
Art.6: Veicoli di origine sconosciuta. I veicoli di provenienza ignota, privi di documentazione attestante le caratteristiche tecniche e di titolo di proprietà, possono essere immatricolati e contestualmente iscritti nel Registro dei veicoli storici e di interesse collezionistico previa presentazione all’URAT dei seguenti documenti:
a) Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
b) Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS;
c) Attestazione di esito positivo della visita e prova di collaudo a cura dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti;
d) Dichiarazione di proprietà e possesso, autenticata da Notaio.
L’URAT potrà richiedere che la visita e prova di collaudo sia effettuata dall’Autorità per l’Omologazione istituita presso l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima o da una struttura da essa delegata o da centro riconosciuto equivalente.
Precedentemente all’immatricolazione l’URAT richiede al Corpo della Gendarmeria accertamenti sull’origine e sulla liceità della provenienza del veicolo.
Art.9: Veicoli provenienti da Paesi dell’Unione Europea muniti di regolari documenti di circolazione, non in regola con la revisione periodica o provenienti da Paesi extracomunitari.
Ai fini dell’immatricolazione e contestuale iscrizione nel Registro dei veicoli storici e di interesse collezionistico, dovranno essere presentati all’URAT i seguenti documenti:
a) Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
b) Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS;
c) Titolo di proprietà in originale o copia conforme;
d) Attestazione di esito positivo della visita e prova di collaudo a cura dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti;
e) Documentazione di origine del veicolo (documenti esteri).
L’URAT potrà richiedere che la visita e prova di collaudo sia effettuata dall’Autorità per l’Omologazione istituita presso l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima o da una struttura da essa delegata o da centro riconosciuto equivalente.
Veicoli nuovi mai immatricolati (Art. 7): al fine dell’immatricolazione e contestuale iscrizione nel Registro dei veicoli storici e di interesse collezionistico, dovranno essere presentati all’URAT i seguenti documenti:
a) Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
b) Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS;
c) Certificato di conformità o di origine del veicolo;
d) Titolo di proprietà in originale o copia conforme;
e) Attestazione di esito positivo della visita e prova di collaudo a cura dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti;
In assenza del Certificato di conformità o di origine o del titolo di proprietà, il veicolo è considerato di origine sconosciuta.
Art.8: Veicoli provenienti da Paesi dell’Unione Europea muniti di regolari documenti di circolazione e in regola con la revisione periodica.
Per l’immatricolazione nel Pubblico registro vengono adottate le normali procedure vigenti in materia di nazionalizzazione, in particolare per quanto attiene ai casi in cui è comunque necessaria la visita e prova di collaudo.
L’iscrizione al Registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla presentazione del Certificato di rilevanza storica e collezionistica e dell’Attestato di iscrizione ai registri, rilasciati da ACS-ASS.
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche a Paesi extracomunitari assimilabili a Paesi dell’UE.