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San Marino, composizione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria

da Redazione

La Legge Qualificata nr. 1 di febbraio 2020 introduce una serie di modifiche.

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La Legge Qualificata del 20 Febbraio 2020 numero 1 interviene sulla composizione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria.

 

ART. 1


Il terzo comma dell’articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche deve interpretarsi, nella parte relativa alla proroga dell’incarico dei Magistrati che hanno raggiunto il sessantottesimo anno di età, nel senso che il Consiglio Giudiziario, a seguito della presentazione della domanda da parte dell’interessato, previa convocazione con all’ordine del giorno la discussione sulla proroga, adotta la delibera sulla base della relazione sull’esistenza delle comprovate esigenze di servizio che il Magistrato Dirigente esporrà in apertura del comma.

 

ART. 2


Il quarto comma dell’articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 numero 145 e sue successive modifiche è così modificato: “Il Dirigente non Magistrato, nominato ai sensi del comma precedente, partecipa al Consiglio Giudiziario senza diritto di voto, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria, ed è titolare di tutte le funzioni e di compiti che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente, ivi comprese le prerogative di cui al presente articolo. Gli atti, i documenti e le informazioni relativi all’attività giurisdizionale, conosciuti o acquisiti dal Dirigente nell’espletamento delle proprie attribuzioni, sono assoggettati ai medesimi obblighi di segreto previsti per i Magistrati nell’esercizio delle relative funzioni. Al Dirigente si applicano tutte le condizioni, facoltà, prerogative, guarentigie ed incompatibilità previste dalla legge per i Magistrati della Repubblica. Il trattamento retributivo viene fissato in corrispondenza a quello previsto per i Commissari della Legge, con l’esclusione delle indennità particolari, eccetto quella di Magistrato Dirigente”.

 

ART. 3

 

Il quinto comma dell’articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 numero 145 e sue successive modifiche deve interpretarsi nel senso che il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria è composto in via prioritaria dai Magistrati nominati a tempo indeterminato, vale a dire che abbiano superato laddove previsto il periodo di prova. Solo qualora il numero dei Magistrati a tempo indeterminato sia inferiore a quello degli altri componenti, il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria è integrato sulla base degli altri criteri previsti dalla legge.

 

ART. 4

 

Il quinto comma dell’articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 numero 145 e sue successive modifiche è così sostituito: “Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, dal Segretario di Stato per la Giustizia, dai Giudici per la Terza Istanza, da tre Giudici d’Appello, da cinque Commissari della Legge e dal Magistrato Dirigente. I Commissari della Legge ed i Giudici d’Appello sono individuati tra quelli confermati a tempo indeterminato preferendo quelli con maggior anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di servizio prevarrà la maggior anzianità anagrafica. Qualora non vi siano tre Giudici d’Appello a tempo indeterminato, la composizione del Consiglio dovrà essere integrata dai Commissari della Legge confermati a tempo indeterminato. Il numero dei Magistrati con diritto di voto deve comunque essere sempre pari a quello degli altri componenti aventi diritto di voto. In mancanza di Magistrati confermati a tempo indeterminato il Consiglio viene integrato con Magistrati a tempo determinato preferendo quelli di pari grado, individuati secondo il criterio della maggior anzianità di ruolo, ovvero, in caso di pari anzianità, della maggior anzianità anagrafica.”.

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