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Misure urgenti di contenimento da COVID-19: la circolare esplicativa

da Redazione

Le disposizioni previste nel Decreto Legge 08 marzo 2020 n. 44, si rendono necessarie per il contenimento dell’epidemia e delle sue ricadute su San Marino.

 

SAN MARINO – Le disposizioni previste nel Decreto Legge 08 marzo 2020 n. 44, si rendono necessarie per il contenimento dell’epidemia COVID-19 e delle sue ricadute sulla salute dei sammarinesi, sul sistema sanitario nazionale e sull’economia.

Si ritiene che attraverso un’azione decisa di contenimento e prevenzione che aumenti anche la consapevolezza e il senso di responsabilità dei cittadini, sia possibile abbassare il numero di contagi e ridurre la durata della fase più acuta dell’epidemia. Ciò è fondamentale non solo da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico. Un restringimento temporaneo di alcuni settori è da preferire ad una crisi prolungata che rischia un coinvolgimento di tutti i comparti dell’economia.

Al fine di garantire una corretta applicazione ed interpretazione del Decreto Legge emanato, si propone di seguito un riepilogo di alcune delle misure inerenti il comparto economico rispetto alle quali risultano pervenuti dubbi interpretativi, precisando che i punti di seguito elencati corrispondono a quelli indicati nel Decreto Legge sopra richiamato.

 

Con riguardo al punto a) si precisa che gli spostamenti di persone motivati da comprovate esigenze lavorative sono consentiti. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfontralieri potranno entrare ed uscire dalla Repubblica di San Marino per raggiungere il posto di lavoro e tornare alle loro abitazioni. Ai lavoratori frontalieri è raccomandato di munirsi di documentazione attestante la sussistenza del contratto di lavoro subordinato (copia del nulla-osta lavorativo o copia dell’ultima busta paga o badge di riconoscimento rilasciato dal datore di lavoro) da rendersi alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Si precisa altresì che per quanto concerne le attività libero professionali si consiglia, laddove possibile, di non lasciare il territorio nazionale e di prediligere modalità di lavoro telematiche. Infine si precisa che non sono previste limitazioni al libero transito delle merci da e per la Repubblica di San Marino. Il personale che conduce mezzi di trasporto può entrare ed uscire dal territorio sammarinese limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Con riguardo al punto b) si ricorda al datore di lavoro che è tenuto ad informare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare per evitare il contagio. In particolare si ricorda al datore di lavoro che in caso di presenza di sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), il dipendente dovrà astenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro e dovrà tempestivamente contattare l’apposito numero 0549\994001 istituito presso l’ISS. Si consiglia ad ogni datore di lavoro, al fine di calmierare i rischi di contagio nella struttura aziendale, di verificare in fase di ingresso nel luogo di lavoro e durante i turni lavorativi, la presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti.

Con riguardo al punto g) si ricorda che tutte le riunioni assembleari, di Consigli di Amministrazione, dei Direttivi di tutte le persone giuridiche ed Enti, laddove possibile, dovranno essere svolte con modalità telematica anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e\o statutarie.

Con riguardo al punto t) si ricorda che sono consentite le attività di ristorazione e bar ivi comprese le attività di asporto (gelaterie, pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, rosticcerie ecc.) di consegna a domicilio e di catering, dalle ore 6,00 alle ore 18,00 con obbligo a carico del gestore durante il predetto orario di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro oltre che i presidi di sanificazione previsti. Le predette attività sono vietate oltre le ore 18,00. L’attività di ristorazione annessa alle strutture alberghiere, fatto salvo l’obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro oltre che i presidi di sanificazione previsti, è consentita fino le ore 22,00 unicamente per i soggetti soggiornanti presso la predetta struttura ricettiva.

Con riguardo al punto u) si ricorda a tutte le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto t) del Decreto Legge n. 44 dell’8 marzo 2020, che potranno proseguire la loro attività a condizione che sia garantito un accesso con modalità contingentate, ovvero tali da evitare assembramenti di persone all’interno dei locali. Si evita l’assembramento di persone garantendo costantemente all’interno dell’attività la distanza interpersonale di almeno un metro tra tutti gli avventori. Nel caso in cui non si sia in grado di garantire le superiori prescrizioni, sia in termini strutturali sia in termini di organizzazione, la struttura dovrà rimanere chiusa.

Con riguardo al punto z) si precisa che per media struttura di vendita si intende l’esercizio commerciale insediato in un’unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq 300 e comunque non superiore a mq 1000; per grande struttura di vendita si intende l’esercizio commerciale insediato in un’unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq 1000 e comunque non superiore a mq 5000; per centro commerciale si intende una struttura di vendita avente superficie di vendita complessiva superiore a mq 5000 nella quale più esercenti commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Si precisa che le predette strutture devono rimanere chiuse nei giorni festivi e prefestivi, mentre nei giorni feriali è consentita l’attività salvo l’applicazione dei presidi di sanificazione previsti e il rispetto delle condizioni per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti di persone all’interno delle strutture. Si evita l’assembramento di persone garantendo costantemente all’interno dell’attività la distanza interpersonale di almeno un metro tra tutti gli avventori.

Nel caso in cui non si sia in grado di garantire le superiori prescrizioni, sia in termini strutturali sia in termini di organizzazione, la struttura dovrà rimanere chiusa. Si ricorda che, pur nel rispetto dell’applicazione dei presidi di sanificazione e della distanza di sicurezza interpersonale e costante di un metro all’interno dei locali, sono esenti dalle superiori disposizioni le farmacie, le parafarmacie ed i punti vendita di generi alimentari.

Con riguardo al punto aa) si precisa che sono da considerarsi ricompresi in tale punto anche tutti gli esercenti che nello svolgimento della propria attività non possano garantire la distanza interpersonale di un metro (parrucchieri, estetiste, tatuatori, ecc.). Sono escluse da tale disposizione le attività sanitarie (dentisti, veterinari ecc.). Le attività di fisioterapia, massaggi, ambulatori e\o poliambulatori specialistici sono da considerarsi consentite solo per prestazioni giustificate da evidenze cliniche non procrastinabili e comunque supportate da certificazione medica, fatta salva in ogni caso l’applicazione di tutti i presidi di sanificazione previsti a carico dell’esercente.

Con riguardo al punto hh) si precisa che il periodo di ferie giudiziarie straordinario si intende applicato anche alle procedure concorsuali.

Si ricorda che le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere t), u), z), aa), sono punite rispettivamente con la sospensione della licenza di esercizio per giorni 30, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 2.000,00 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono perseguite ai sensi dell’art. 259 del Codice Penale.

 

Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio

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