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San Marino, il credito agevolato a supporto delle imprese

da Redazione

Decreto Delegato nr. 22 del 2020: ecco le disposizioni transitorie. Novità ma anche conferme per gli operatori economici della Repubblica.

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Credito agevolato a supporto delle imprese: il Consiglio Grande e Generale ha apportato, attraverso la pubblicazione del Decreto Delegato numero 22 del 7 febbraio 2020, una serie di modifiche all’articolo 32 del Decreto Delegato del 25 giugno 2018 numero 72, quello sulle “Disposizioni transitorie”.

Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche e al Decreto Delegato 28 aprile 2011 numero 68 continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a dette norme e per i finanziamenti erogati in forza di appositi rimandi alla Legge n.13/1993. Le norme di cui alla alle Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i finanziamenti concessi in base a dette norme. Le norme di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a tali disposizioni normative mentre le eventuali richieste giacenti, antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, sono sottoposte alle disposizioni di quest’ultimo. Dove in altre norme è presente il rinvio al Decreto Delegato n.93/2013 si applicano le disposizioni del presente decreto delegato. Sui capitoli 2-4-7225 “Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale” e 2-4- 7220 “Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 – L. n.13/1993 – L. n.35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)” continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione. Il Comitato di Valutazione del Decreto Delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all’articolo 2 della Legge n.13/1993 e successive modifiche, all’articolo 2, comma 7, della Legge n.109/2009 e successive modifiche, all’articolo 4 del Decreto Delegato n. 68/2011, all’articolo 7 del Decreto Delegato n.93/2013 e all’articolo 17 della Legge 27 giugno 2013 n. 71 e successive modifiche. In relazione ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, l’Ufficio Attività Economiche svolge i compiti previsti dalle relative normative in capo all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La modalità di cui all’articolo 21, comma 3, trovano applicazione anche per le altre decadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009. Il finanziamento previsto dall’articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 resta sottoposto, per quanto espressamente rinviato in tale articolo, al Decreto Delegato n.93/2013 e si applica il comma 5 dell’articolo 21 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 così come modificato dall’articolo 1 del Decreto Delegato 30 aprile 2019 n.72. Fino all’attivazione dell’Ufficio Attività Economiche il Comitato di Valutazione è composto come segue:

a) il direttore dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;

b) il direttore dell’Ufficio del Lavoro, o suo delegato;

c) il direttore dell’Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente. Sino all’attivazione dell’Ufficio Attività Economiche quanto ad esso riferito nel presente decreto delegato si intende attribuito all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

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