Home FixingFixing IAM srl: conferimento e trasporto dei rifiuti, il “fai-da-te” non va bene

IAM srl: conferimento e trasporto dei rifiuti, il “fai-da-te” non va bene

da Redazione

Nonostante l’entrata in vigore delle normative ambientali molte imprese di San Marino non sono “a norma”.

 

di Mattia Marinelli

 

“Senti Scatufosso, prendi il camioncino e porta in discarica i rifiuti in quello scatolone, è pieno di stracci sporchi e anche di lattine piene di olio esausto!”.

“Sì, va bene. Prendo il Ducato?”.

“Un furgone qualunque, tanto è poca roba, saranno ad occhio e croce 400 o 500 chili di materiali”.

Il dialogo è inventato, i contenuti sono invece veri.

Nonostante l’entrata in vigore delle normative ambientali molte imprese di San Marino, forse per mancanza di conoscenza della materia, forse per il minor costo, forse perché i controlli da parte degli enti sono minimi, quando si tratta di conferire i rifiuti prediligono con grande frequenza il “fai-date”.

Il Decreto Delegato 44 del 2012, il cosiddetto “Codice ambientale” che nei fatti recepisce il Reg. (CE) n. 1013/2006, obbliga coloro che effettuano il trasporto di rifiuti su strada debbano essere autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione previa perizia tecnica dei mezzi utilizzati. Inoltre, come è noto, da febbraio 2018 anche la Repubblica – attraverso il Decreto Consiliare 135/2017 – si è di fatto allineata alle normative europee sull’ADR, l’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada che regola menta la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su gomma ma anche le norme e le prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose; le condizioni di imballaggio delle merci, le caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne e i requisiti per il mezzo di trasporto compresi i documenti di viaggio. Alla luce di quest’ultima normativa, si è reso indispensabile trasportare i rifiuti nel rispetto delle regole in vigore. Infatti, al di là degli aspetti legati alla sicurezza e alla salute delle persone, va ricordato che, in caso di controllo, il mancato recepimento delle direttive comporta a sanzioni amministrative e anche penali (Art. nr. 38 del DD 44/2012).

Perché parliamo di questo argomento? La risposta ce la dà la quotidianità: riteniamo che un cospicuo numero di mezzi che trasportano rifiuti su strada sia sprovvisto delle autorizzazioni necessarie. l privati cittadini che trasportano i propri rifiuti possono – diversamente agli operatori economici – trasportare fino a 30 kg giornalieri dei propri rifiuti senza dover sottostare alle normative in vigore.

Esortiamo quindi tutti i COE a regolarizzare le loro autorizzazioni: per regolarizzarsi, formare il personale e avere la consulenza necessaria per autorizzarsi ai sensi della Legge in vigore basta contattare IAM o la dott.ssa Giorgia Pecci di Assoservizi (ANIS).

Per capire meglio la portata della normativa, ecco qualche “pillola”. Le figure coinvolte nell’ADR sono sei: mittente e/o speditore, trasportatore, destinatario, imballatore, riempitore e caricatore. Per quanto riguarda il trasporto, l’ADR prevede che una delle prime condizioni fondamentali è che sia riportato in modo molto visibile il fatto che nel vano di carico sono stivate merci rivestenti carattere di pericolosità. Per questo sono stati introdotti una serie di pittogrammi e di etichette che servono per soddisfare le condizioni richieste dall’ADR. Dove trovarli? Anche da IAM, naturalmente.

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