Home FixingFixing Permesso di soggiorno, nuovi sviluppi tra San Marino e Italia

Permesso di soggiorno, nuovi sviluppi tra San Marino e Italia

da Redazione

Il caso di una donna residente sul Titano con figli a Santarcangelo apre nuovi scenari. La Questura nega il rinnovo, ma il Tribunale ristabilisce il diritto. Anche all’assistenza sanitaria.

 

di Daniele Bartolucci

 

Un residente nella Repubblica di San Marino, qualora vi siano le condizioni di unità familiare, ha il diritto di mantenere il permesso di soggiorno italiano per motivi di famiglia, indipendentemente dal fatto che questo risieda anagraficamente o meno in Italia. E’ quanto ribadito dal Tribunale di Bologna nella sentenza R.G. 2019/18217, con cui ha accolto totalmente il ricorso presentato da una cittadina russa, residente sul Titano, ma con figli di cittadinanza italiana e residenti in Italia, nella vicina Santarcangelo di Romagna, che si era vista negare il rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di Rimini poichè non residente in Italia.

 

LA VICENDA

 

La donna, da tempo coniugata con un italiano con il quale ha avuto tre bambini – di cui l’ultimo di pochi mesi -, risiede da anni a San Marino ed era in possesso da tempo del regolare permesso di soggiorno italiano per stare con i propri figli presso la loro residenza a Santarcangelo di Romagna e pertanto, già nello scorso giugno, aveva presentato alla Questura di Rimini la richiesta di rinnovo per motivi familiari. Sembrava una procedura normale, invece il problema è sorto poco dopo, quando, di rientro dalla Russia le è stato notificato dagli agenti della Polaria di Bologna l’ordine di lasciare l’Italia entro quindici giorni. La donna, difesa dall’avvocato Stefano Colini di Roma, ha quindi presentato ricorso, ritenendo che il provvedimento di rigetto della Questura fosse stato emesso in violazione della normativa amministrativa e basato su una discutibile lettura di una norma dichiarata incostituzionale nel 2011.

“Un provvedimento”, spiega l’avvocato Colini, “motivato in modo palesemente contrario all’univoco indirizzo tracciato da numerose sentenze della Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione al riguardo ed al dettato, vincolante, della normativa internazionale”.

 

L’ORDINANZA

 

Nell’ordinanza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione cittadini UE del Tribunale di Bologna si legge infatti che “a norma dell’art. 30 lett d) d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato ‘al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana’. La disposizione in oggetto non prevede la convivenza tra il richiedente ed il cittadino italiano, requisito richiesto dall’art.19 co.2 TUI, il cui richiamo nel caso di specie non pare pertinente. Non viene, infatti, qui in rilievo il problema dell’espellibilità o meno dello straniero, ma la verifica circa la ricorrenza o meno dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, tenuto conto altresì che nel caso di specie non si pongono problemi di tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza dello Stato. L’unico elemento rilevante è il rapporto di genitorialità rispetto a minori cittadini italiani- aspetto che l’amministrazione non mette in discussione – oltre all’assenza di un provvedimento di revoca della potestà, che nel caso di specie non risulta essere intervenuta. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto”. “Purtroppo”, commenta l’avvocato Colini, “l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini non è nuovo ad interpretazioni, del tutto soggettive, della normativa”. L’ordinanza rappresenta dunque “una notizia positiva che la Giustizia ristabilisca il rispetto della ratio legis nella sua integrità e ribadisca, ancora una volta, la via da seguire”.

GLI SCENARI

La sentenza segna comunque un precedente importante, in particolare nei rapporti tra San Marino ed Italia, considerando il numero di cittadini e residenti sammarinesi che hanno rapporti familiari in Italia. Nella fattispecie, il permesso di soggiorno per motivi familiari – che dunque non può essere negato laddove ve ne siano i presupposti – non riguarda solamente il soggiorno temporaneo, ma anche l’assistenza sanitaria. Come recita il comma 2 dell’art. Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28) “il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro”. Una serie di diritti che in molti casi, probabilmente, molti residenti nella Repubblica di San Marino non conoscono o non chiedono vengano loro garantiti, appunto attraverso lo strumento del permesso di soggiorno per motivi familiari.

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