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Incentivi per l’occupazione: ecco le disposizioni attuative

da Redazione

Nella circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino tutti i dettagli.

incentivi occupazione

 

Attraverso una circolare l’Ufficio Tributario ha voluto far chiarezza su alcuni aspetti previsti dalla normativa riguardante gli incentivi fiscali per il sostegno dell’occupazione così come disciplinato dal Titolo IV, Capo II, della Legge n.166/2013.

Per maggior praticità, gli arrotondamenti al secondo decimale vengono effettuati dal programma LABOR soltanto una volta all’ultimo calcolo effettuato, più precisamente il calcolo del numero medio avviene sommando tutte le mensilità lavorate per ciascun lavoratore assunto come dipendente, il totale viene diviso per 12 mensilità ed arrotondato al secondo decimale. Il numero di mensilità totali è stato adottato in modo convenzionale pari a 12 anche nel caso in cui l’operatore economico abbia avuto il rilascio della licenza nel corso dell’anno.

Per determinare il numero di mensilità lavorate, così come disposto all’articolo 69 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche, si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.

Il calcolo del numero delle mensilità non lavorate a seguito di licenziamento avviene in modo speculare, pertanto i dipendenti licenzianti sono considerati nelle medie esclusiva-mente per il numero di mensilità lavorate. Infine, con riferimento all’aliquota del credito d’imposta, ovvero se usufruire del 5% o del 10% per ciascuna unità di aumento, si precisa che si deve considerare il numero medio di lavoratori dipendenti nell’esercizio precedente.

 

CATEGORIE DEBOLI


Il comma 2 dell’articolo 70 della Legge n.166/2013, così come modificato dall’articolo 3 della Legge n.115/2017, prevede un ulteriore 5% di credito d’imposta per l’assunzione di ciascun lavoratore in fascia debole.

Per questa tipologia di assunzione viene consentita la maggiorazione dell’aliquota per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione, indipendentemente dal numero di mensilità lavorate, purché il lavoratore sia stato occupato per almeno sedici giorni di calendario.

 

DISPOSIZIONI ATTIVITÀ

 

In analogia con il previgente disposto normativo, viene concesso l’incentivo alle nuove attività, così come disposto dall’articolo 71,comma 2, della Legge n.166/2013, purché si verifichi un incremento dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro così come calcolato attualmente dalla scheda LABOR sulla base dell’articolo 70 della Legge n.166/2013 e successive modifiche.

Si considera come inizio di attività la data di rilascio licenza. Inoltre, si precisa che non possono usufruire dell’incentivo gli istituti ed enti che non perseguono scopi di lucro, le stabili organizzazioni e le licenze a termine.

 

VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI

 

A partire dal periodo fiscale 2019 ai fini del calcolo delle medie e delle variazioni utili a definire il diritto al credito d’imposta in capo alle aziende, la banca dati dell’applicativo LABOR viene storicizzata al 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali variazioni sui profili dei dipendenti, riguardanti l’anno di incremento, possono essere effettuate entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo ai fini esclusivi del diritto all’incentivo: oltre tale data non saranno più modificabili i dati occupazionali con riferimento all’incentivo dell’anno di incremento. Pertanto, si suggerisce di effettuare la stampa della scheda LABOR “Calcoli per determinare il diritto al credito d’imposta IGR previsto dall’Art. 3 della Legge 115/2017” solo successivamente all’effettuazione di eventuali modifiche o correzioni ai dati riferiti ai dipendenti iscritti e non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

 

PERDITA DEI BENEFICI

 

Decadono dai benefici le imprese che effettuano riduzioni del personale. Tali riduzioni precludono l’accesso al beneficio dal momento in cui si verificano fino ai due anni successivi, come disposto dall’articolo 70, commi 4 e 5, della Legge n.166/2013 e successive modifiche.

Infine, si richiama all’attenzione degli operatori economici che nella scheda LABOR “Elenco Dipendenti a fine esercizio fiscale “il parametro fornito nella prima facciata della scheda, posizionato sotto al titolo “Incremento Medio Art.15 DD 137/2017 – Contributo frontalieri 4,5%”, indicato come “Incremento medio di lavoratori iscritti alle liste” non è da confondersi con l’incremento di cui ai benefici dell’articolo 3 della Legge n.115/2017.

 

SUPERAMENTO LIMITI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

 

Al fine di chiarire e semplificare gli adempimenti di legge previsti in capo al contribuente, si riportano di seguito le precisazioni in merito alle modalità di richiesta di disapplicazione dei limiti alla deducibilità dei costi secondo quanto disposto dall’articolo 50, comma 4, della Legge numero 166 del 2013.

Ai sensi dell’art. 50, comma IV, infatti “Il contribuente può richiedere all’Ufficio Tributario la disapplicazione delle limitazioni di cui al presente articolo dimostrando che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico dell’impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.

L’operatore che intende richiedere la disapplicazione di tali costi è tenuto a presentare apposita richiesta agli sportelli della segreteria dell’Ufficio Tributario.

In tale richiesta devono essere indicati i seguenti elementi:

1 – il periodo di imposta per il quale si richiede il superamento dei limiti;

2 – l’indicazione dei costi per i quali si richiede il superamento dei limiti;

3 – la motivazione che dimostri l’effettivo interesse economico dell’impresa nel sostenere tali costi più elevati rispetto ai limiti di legge;

4 – la documentazione attestante la concreta esecuzione del costo (ad esempio i mastrini e i relativi documenti come le fatture, nonché l’importo dei ricavi).

La richiesta deve essere presentata annualmente per ogni periodo fiscale per il quale si intenda chiedere la deroga.

Ai fini di una gestione più efficiente delle pratiche in tempi congrui, tale richiesta deve essere presentata dopo il 31 dicembre e entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

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