Home FixingFixing Aceto, lievito, uova in polvere, formaggi e miele: i Regolamenti delegati dei biocidi

Aceto, lievito, uova in polvere, formaggi e miele: i Regolamenti delegati dei biocidi

da Redazione

Alcune novità selezionate dalla newsletter periodica del Centro REACH.

 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’UE (GUUE L279 del 31/10/2019) i regolamenti delegati che iscrivono nell’allegato I del Regolamento biocidi i seguenti principi attivi:

1 – Aceto (CAS 8028-52-2) – ad esclusione dell’aceto che non è un alimento e dell’aceto contenente più del 10% di acido acetico (che sia un alimento o no)

2 – Saccharomyces cerevisiae (lievito, CAS 68876-77-7) – ad esclusione di Saccharomyces cerevisiae che non è alimento o mangime.

3 – Uova in polvere – ad esclusione delle uova in polvere che non sono alimenti o mangimi.

4 – Miele (CAS 8028-66-8) – ad esclusione del miele che non è alimento o mangime.

5 – D-fruttosio (CAS 57-48-7) – ad esclusione del D-fruttosio che non è alimento o mangime.

6 – Formaggi – ad esclusione dei formaggi che non sono alimenti o mangimi.

7 – Succo di mela concentrato – ad esclusione del succo di mela concentrato che non rientra nella definizione di cui all’allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio.

L’ECHA ha valutato che tali principi attivi non destano preoccupazione e che quindi è possibile iscriverli in allegato I. Sono tutti iscritti nella categoria 4 “Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente”. Poiché tali principi attivi erano stati inseriti nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi per il tipo di prodotto 19, la loro data di approvazione per questo tipo di prodotto è giugno 2021.

E’ stato pubblicato sul sito dell’ECHA l’elenco aggiornato delle notifiche conformi per includere combinazioni di principio attivo/ tipi di prodotto nel programma di riesame dei biocidi. L’elenco comprende notifiche effettuate per principi attivi ridefiniti; combinazioni di sostanza/tipo di prodotto che non erano supportate; sostanze per le quali le imprese hanno ritirato il loro sostegno; sostanze che hanno beneficiato in precedenza della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale; sostanze per cui il tipo di prodotto è stato modificato ai sensi del regolamento biocidi rispetto alla direttiva precedente. L’elenco include anche i nomi delle società notificanti per incoraggiare la collaborazione tra le parti interessate ed evitare test inutili sugli animali.

Info: www.centroreach.it

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