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San Marino, salvi i fabbricati già acquistati da stranieri

da Redazione

Il Decreto è decaduto, ma ciò che aveva “prodotto” resta valido. Definiti dalla Legge numero 154 del 2019 anche i requisiti e le condizioni.

casa vendesi

 

Acquisto di fabbricati da parte di cittadino straniero: “Vista la dichiarazione di decadenza in data 19 settembre 2019 del Decreto Delegato del 18 giugno 2019 numero 105, sono fatti salvi gli effetti prodottosi, gli atti stipulati e i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto Delegato nr. 105 del 2019”. E’ quanto riporta l’articolo numero 21 della Legge numero 154 del 3 ottobre 2019 (III variazione al bilancio di previsione dello Stato, variazioni al bilancio di previsione degli enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2019).

Dopo aver fatto chiarezza sul significato di “cittadinanza straniera” (qualunque cittadinanza che non sia sammarinese) e su cosa si intente per “fabbricati o porzioni di essi” (fabbricati catastalmente e urbanisticamente identificati la cui consistenza non superi mai il numero di unità immobiliari con funzione principale), l’art. 23 affronta le “modalità”. L’acquisto da parte dei soggetti può avvenire per atto inter vivos e non necessita dell’autorizzazione del Consiglio dei XII e può avvenire anche mortis causa. Non sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII né ai limiti e alle condizioni poste dai successivi articoli 24 e 25 i trasferimenti a trust di diritto sammarinese, per atti del disponente anche qualora il trustee sia persona giuridica di diritto sammarinese o persona fisica straniera.

 

ART. 24: I REQUISITI


Il notaio che redige l’atto di acquisto di fabbricati in favore di cittadino straniero deve allegare il Certificato Penale Generale o un certificato equipollente dell’acquirente, dal quale si evince che non risultino condanne, nella Repubblica di San Marino o all’estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo pari o superiore a due anni, per reato non colposo commesso negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato, nella Repubblica di San Marino o all’estero, condanne per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. All’atto di acquisto è altresì allegata idonea attestazione tecnica circa il fatto che fabbricati non rientrano nell’elenco di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147.

 

ART. 25: LE CONDIZIONI


Per le persone fisiche di cittadinanza straniera l’acquisto inter vivos è concesso per un massimo di n.2 unità immobiliari con funzione principale comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno. Non è ammesso l’acquisto di beni oggetto di contratto di locazione finanziaria. L’acquisto e l’intestazione dei fabbricati o porzioni di essi che superano il numero consentito necessita della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. Per le persone giuridiche di diritto sammarinese l’acquisto inter vivos, anche derivante da contratto di locazione finanziaria immobiliare, è concesso per un massimo di n. 10 unità immobiliari con funzione principale comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno.

L’acquisto e l’intestazione dei fabbricati o porzioni di essi che superano il numero consentito necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII.

L’acquirente non ha accesso al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 ed è tenuto al pagamento, senza applicazione di benefici per l’acquisto, dell’ordinaria imposta di registro vigente oltre alla corresponsione di un diritto erariale pari ad euro 1.000,00.

Le presenti indicazioni non trovano applicazione per l’acquisto a qualunque titolo, di fabbricati o porzioni di essi che rientrano nell’elenco di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147 né per l’acquisto a qualunque titolo, di fabbricati o porzioni di essi da parte di società che svolgono attività immobiliare.

 

CONCORRENZA DELLE NORME


I casi per i quali non sia espressamente prevista l’applicazione del presente Capo II restano regolati dalle norme già esistenti alla data della sua entrata in vigore e necessitano dell’autorizzazione del Consiglio dei XII qualora norme speciali non prevedano diversamente.

 

CONTROLLI E SANZIONI

 

L’osservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti nel “Capo II” è sottoposta ai controlli ed alle sanzioni degli Uffici, Autorità e Pubblici Ufficiali competenti.

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