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San Marino, la titolarità effettiva delle persone giuridiche

da Redazione

La deve comunicare chi opera tramite una stabile organizzazione. Nella nota dell’Ufficio Attività di Controllo tutte le scadenze e le sanzioni.

Magritte-La-Décalcomanie 1966

 

L’Ufficio Attività di Controllo – Dipartimento Economia di San Marino, che conserva il Registro dei Titolari Effettivi (di cui all’Art.23-quater della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell’articolo 56, comma 1, della Legge n.173/2018 ) e che è tenuto ad applicare le sanzioni per la violazione dell’obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche ricorda che le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica e le persone giuridiche estere che operano a San Marino tramite Stabili Organizzazioni, non assoggettate, al 31/12/2018, alle procedure concorsuali di cui alla Legge nr. 17 del 1917 e alle liquidazioni d’ufficio, devono comunicare, con le modalità prescritte nella Circolare UIAC n.1 del 2018 e nei punti 1 e 2 della Circolare UIAC n. 4/2018, le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, nei termini di cui all’art. 8, comma 1, della Legge nr. 104/2018 (ossia entro il 31/12/2018 per le persone giuridiche sopra richiamate, che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico entro il 30/11/2018) e di cui all’art. 23 quater, comma 5, della Legge n.92/2008 (ossia entro un mese dall’ottenimento del riconoscimento giuridico o da ogni mutamento che incida sulla individuazione dei titolari effettivi). Le persone giuridiche sopra individuate che non hanno effettuato le comunicazioni nei termini di legge sopra richiamati sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 10.000, ai sensi dell’articolo 65 ter della Legge n.92/2008.

L’UAC ricorda infine che elemento discriminante per l’applicazione della sanzione minima, pari a € 5.000, sarà l’avere comunque provveduto a effettuare le comunicazioni anche se in data successiva rispetto alla scadenza dei termini.

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