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San Marino, le disposizioni sugli effetti della dichiarazione di insolvenza

da Redazione

Sono contenute nella Legge nr. 148 del 23 settembre 2019: ecco cosa prevedono. Il secondo comma opera sui soggetti sui quali è stata emessa una condanna passata in giudicato.

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Con la pubblicazione della Legge numero 148 del 23 settembre 2019 la Repubblica di San Marino è intervenuta sull’interpretazione autentica delle disposizioni in materia di effetti della dichiarazione di insolvenza ed interpretazione autentica dell’articolo 9 della Legge 14 Giugno 2019 numero 102.

Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell’articolo 87, comma 2, e dell’articolo 98, comma 5 primo periodo, della Legge 17 novembre 2005 numero 165, si interpretano nel senso che la dichiarazione, con cui venga giudizialmente accertato lo stato di insolvenza, con riferimento ad una determinata data, del soggetto autorizzato, è equipollente, nei termini che seguono, all’apertura, in pari data, del giudiziale concorso dei creditori.

L’equipollenza comporta la produzione dei seguenti effetti: l’eventuale estensione a carico di altri soggetti, previa declaratoria dell’esistenza di una società di fatto; la punibilità delle condotte di cui agli articoli 211, 212, 213, 214, 218 del Codice Penale e di ogni altra condotta parimenti punibile a condizione dell’apertura della procedura concorsuale dei creditori.

L’equipollenza – rimarca la Legge nr. 148 – sussiste anche per i casi di dissesto di banche (di cui all’articolo 3, comma 1, della Legge 14 giugno 2019 numero 102) in cui sia intervenuta la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.

L’equipollenza si estende a tutti gli altri casi, ove previsti dall’ordinamento, in cui, pur in presenza di una situazione di insolvenza giudizialmente accertata, non sia ammesso il ricorso alla procedura di giudiziale concorso dei creditori (di cui alla Legge del 15 novembre 1917 numero 17).

Le disposizioni trovano applicazione anche in caso di superamento ovvero rimozione dello stato di insolvenza o di dissesto, per effetto di atti o eventi successivi alla data dell’accertamento giudiziale, ancorché antecedenti alla data di adozione del provvedimento giudiziale. La disposizione dell’articolo 87, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 numero 165, laddove esclude, dalle norme vigenti in materia concorsuale “compatibili” con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, quelle di “carattere procedurale”, si interpreta nel senso che deve ritenersi parimenti esclusa anche l’applicazione di tutte le norme processuali del giudiziale concorso dei creditori, quale procedura esecutiva.

 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 9 DELLA L. 102/2019


Il secondo comma dell’articolo 9 della Legge 14 giugno 2019 numero 102, lettera c), laddove prevede che la protezione di cui al comma 1 del medesimo articolo, riconosciuta nei limiti di cui all’articolo 100 della LISF, opera nei confronti di quei soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, relativamente a reati rilevanti e a frodi fiscali commessi nella Repubblica di San Marino o all’estero, risultanti da fonti attendibili e indipendenti ossia che abbiano un carattere di terzietà rispetto al cliente, deve essere interpretato nel senso che tra le passività riconducibili ai medesimi soggetti vanno ricomprese anche quelle detenute per il tramite di fiduciari e/o delle persone interposte.

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