Home FixingFixing San Marino, un Codice per i beni culturali e paesaggistici

San Marino, un Codice per i beni culturali e paesaggistici

da Redazione

Si delinea una “nuova struttura per la tutela e la protezione”. C’è la necessità di superare la vecchia normativa che ha già 100 anni.

CENTRO-STORICO-2

 

di Alessandro Carli

 

Per portarsi alla pari dei Paesi più virtuosi e sensibili, San Marino sta lavorando su un “Codice dei beni culturali e paesaggistici”, anche per colmare un gap “storico” (la Legge sulla “Tutela e Conservazione dei Monumenti, dei Musei, degli Scavi e degli Oggetti di antichità e di arte” è del 1919). In questi giorni quindi è al vaglio del Consiglio Grande e Generale un Progetto di Legge di iniziativa popolare ad hoc.

Il Titano, si legge nella relazione, “intende costituire una nuova struttura fondativa per la disciplina della tutela e protezione dei beni culturali attraverso la rigenerazione in nuovo articolato, sulla base del quale potranno diramarsi poi leggi di disciplina speciale”. La protezione e la tutela dei beni culturali difatti “non può certamente esaurirsi in dichiarazioni di principio e nemmeno limitarsi a leggi, vincoli, divieti e procedure amministrative parte di un ordinamento giuridico. Viceversa è altrettanto certo che serve un nuovo ordinamento giuridico nell’ambito del patrimonio culturale, che possa reggere il passo con i riferimenti internazionali e scientifici, che faccia assurgere la tutela del patrimonio culturale a bene supremo di valore primario rispetto a qualsiasi altro interesse”.

II nuovo assetto ordinamentale intende quindi stabilire processi codificati, affinché si possa concretamente tutelare il patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico, quale memoria del passato e “simbolo della nostra identità. E’ certo che la tutela dei beni culturali, soprattutto nel nostro Paese, ricco di storia e tradizioni, si lega al tema dell’identità, il quale fa accrescere la responsabilità della cittadinanza verso le generazioni future affinché possano ricevere la preziosa eredità rientrando in un virtuoso processo culturale. Il valore identitario determina un valore aggiunto e responsabilizza tutta la società civile, specie quando ci si riferisce alla dichiarazione contenuta nella nomina del “Centro Storico di San Marino e Monte Titano” a Patrimonio dell’Umanità”.

La norma, al Titolo I, disciplina quindi le attività riguardanti la conservazione, la protezione, l’uso e la fruizione, in una prospettiva di responsabilizzazione dell’intera società, volendo garantire ai cittadini il diritto di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione. La proposta al Titolo II ristabilisce quindi la definizione di bene culturale, di tutela distinguendola da quella della valorizzazione, spesso confuse nel modo comune di concepirle; viene chiarito il rapporto gerarchico tra le due, così da rendere la tutela condizione per la valorizzazione. Nella dimensione dettata dai principi generali e dalle finalità, che sostengono l’intero testo legislativo, i beni immobili e mobili di valore culturale sono tipizzati affinché possano essere legittimamente tutelati, sottraendoli, di fatto, alla possibilità dì essere impropriamente modificati o alienati o essere oggetto di mercificazione.

In parallelo è rimandata ad una legge speciale, la produzione, la circolazione e il commercio dei beni artistici mobili, col fine di promuovere un’attività economica legata all’arte, con ricadute sul territorio anche in termini di promozione della cultura.

Sempre al Titolo II, Capo II si definisce anche ciò che rientra nel patrimonio culturale paesaggistico, inteso nel suo più complesso significato che riunisce in sé diversi punti di vista per una sua lettura estetica e storica, correlandola al principio di uno sviluppo sostenibile.

Al Titolo III è stata poi impostata una ricomposizione della materia sugli equilibri e poteri, attribuendo competenze ai vari organi istituzionali distinguendo azioni d’indirizzo politico da quelle tecnico-amministrative. Il PdL prevede di sostituire la Commissione per la Conservazione dei Monumenti con un nuovo organismo esclusivamente tecnico, che possa legittimamente intervenire in ogni fase del processo di tutela e valorizzazione: fase di analisi, progettuale, operativa, vigilanza. Sono stabilite quindi le competenze degli organi dello Stato, esplicitando l’attribuzione di funzioni tecnico scientifici e a un nuovo organo: l’Autorità dei Beni Culturali, che insieme all’Unità Organizzativa degli Istituti Culturali, somma molteplici attività di tutela. Un’attenzione specifica è riservata all’ambito archeologico, introducendo il principio dello “scavo preventivo”. Ciò potrà consentire di effettuare scavi in funzione di un’adeguata pianificazione territoriale ponendo al centro il valore culturale derivante dall’interesse archeologico.

Una sezione particolarmente complessa, Titolo V, fondata sui principi di tutela e valorizzazione, è dedicata dal Codice alle possibilità di alienazione dei beni o di loro uscita temporanea dal territorio allo scopo di regolamentare i trasferimenti ad ogni titolo dei beni culturali. E’ definito l’inalienabilità del bene culturale appartenente all’Ecc.ma Camera e confermato il diritto di prefazione della stessa qualora trattasi di trasferimenti di beni culturali tra privati, come pure è regolamentata l’uscita dei beni culturali dal territorio, sempre assoggettata al parere dell’Autorità.

Al Titolo VI il Codice definisce quali siano i luoghi e gli istituti deputati alla cultura e ne finalizza gli obiettivi assicurandone un’adeguata fruizione da parte del pubblico anche attraverso la promozione di attività di didattica, ricerca e divulgazione, estendendo, quando possibile, tale opportunità anche per quei beni di proprietà privata di riconosciuto valore culturale. Le opere di conservazione e restauro potranno beneficiare del sostegno da parte di soggetti privati. Speciali convenzioni possono essere sottoscritte tra Stato e privati per le finalità di finanziamento di particolari interventi non trascurando la norma che prevede il raddoppio della deducibilità della cifra investita per gli interventi definiti dal Regolamento “Pro Cultura”.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento