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San Marino, rami d’azienda affittati nei Centri Commerciali

da Redazione

Il Decreto Delegato nr. 132 del 2019 va a disciplinare i contratti: dalla gestione ai debiti, passando per la restituzione e la leale concorrenza.

centroatlante

 

“Nel centro commerciale, la gestione dei rapporti contrattuali, relativi ai singoli spazi commerciali, può avvenire anche mediante la stipula di contratti di affitto, aventi ad oggetto il godimento del relativo ramo d’azienda, per una durata determinata e verso il pagamento di un corrispettivo che deve risultare dal contratto. In tal caso, il contratto è disciplinato dalle previsioni contrattuali concordate dalle parti, in conformità alle norme del presente decreto delegato, e ad esso non si applicano le disposizioni vigenti in materia di locazione”. È quanto chiarisce l’art. 1 del DD 132/2019 che disciplina il contratto di affitto di ramo d’azienda nei centri commerciali.

 

GESTIONE RAMO D’AZIENDA

 

Il concedente è tenuto a consegnare il ramo d’azienda, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire all’uso a cui è destinato. L’affittuario deve curare la gestione del ramo d’azienda in conformità della destinazione economica e dell’interesse della produzione. Il concedente, ricorda il DD, “può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono e può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio del ramo d’azienda i mezzi necessari per la gestione di esso, se non osserva le previsioni di legge e le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica del ramo d’azienda, nonché se risulta inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento. L’affittuario non può cedere il contratto o subaffittare il ramo d’azienda senza il consenso del concedente”.

 

CONTRATTI E DEBITI


Salvo che concedente e affittuario abbiano pattuito diversamente, l’affittuario subentra nei contratti, di qualsiasi tipo, che siano stati stipulati dal concedente per l’esercizio del ramo d’azienda stesso. Salvo che concedente e affittuario abbiano pattuito diversamente, al termine dell’affitto, il concedente non subentra nei contratti, che siano stati stipulati dall’affittuario per l’esercizio del ramo d’azienda stesso. Dei debiti anteriori alla stipula del contratto di affitto risponde soltanto il concedente mentre dei debiti contratti in costanza di affitto risponde solo l’affittuario.

 

RESTITUZIONE RAMO

 

Salvo che concedente e affittuario abbiano pattuito diversamente, al termine dell’affitto, l’affittuario è tenuto a riconsegnare il ramo d’azienda al concedente nella consistenza in cui l’aveva ricevuto e la differenza tra la consistenza d’inventario iniziale e quella al momento del termine dell’affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’affitto.

Per le aziende date in affitto, le quote di ammortamento sono deducibili esclusivamente nella determinazione del reddito del concedente.

 

LEALE CONCORRENZA


Salvo che concedente e affittuario abbiano pattuito diversamente, il concedente, durante l’affitto, può esercitare una nuova impresa anche avente a oggetto la stessa attività del ramo d’azienda affittata purché ciò avvenga nel rispetto della leale concorrenza.

 

PROCEDURE CONCORSUALE

 

In caso di apertura a carico dell’affittuario di una delle seguenti procedure: a) concorso dei creditori o concordato preventivo, b) liquidazione coattiva di cui all’articolo 115 della L. n 47/2006 e successive modifiche, il contratto di affitto di ramo d’azienda si risolve di diritto, salvo che il concedente non esprima il consenso alla prosecuzione dello stesso entro un mese dall’apertura di una delle procedure di cui ai punti a) e b).

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