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San Marino, Banca Centrale mette in guardia dalle cryptovalute

da Redazione

“Gli utenti non beneficiano della tutela della vigilanza finanziaria”. Diversi i rischi per chi vi investe: “Volatilità, carenza di informazioni, frodi”.

criptovalute

 

di Daniele Bartolucci

 

Non è una bocciatura né un attacco vero e proprio, ma la “Avvertenza della Banca Centrale di San Marino sull’utilizzo delle valute virtuali” per molti è suonata come una presa di posizione dichiaratamente ostile alle cryptovalute. Non ci sono dati sui volumi, ma è chiaro che anche a San Marino siano sempre di più gli utilizzatori e gli investitori in questo ambito, oltre a diversi operatori del settore che vi stanno operando.

 

LO SCOPO: “AVVERTIRE” E “INFORMARE”


“La Banca Centrale della Repubblica di San Marino”, si legge nella nota, “in linea con l’approccio adottato in altri Paesi dalle rispettive Autorità di vigilanza o in ambito europeo dalle Agenzie di vigilanza finanziaria, intende fornire anche con riguardo alla Repubblica di San Marino alcune informazioni e avvertenze sull’utilizzo delle valute virtuali o sull’investimento nelle stesse”. Come noto, infatti, “negli ultimi anni e a tutt’oggi il fenomeno delle valute virtuali o cryptocurrencies è stato infatti oggetto di approfondimento e valutazione da parte di diversi organismi internazionali, governi, banche centrali e autorità di vigilanza, interessati a comprenderne le relative caratteristiche, specie in termini di inquadramento giuridico, potenziali opportunità e profili di rischio, nonché dinamiche evolutive, considerata peraltro la portata globale del fenomeno e la sua indipendenza da autorità statali o sovranazionali”.

 

IL CONTESTO EUROPEO E LA PRIMA DIRETTIVA

 

Banca Centrale cita quindi ciò che è stato fatto in ambito europeo, con la Direttiva (UE) 2018/843 che ha definito le valute virtuali come “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”. “I citati organismi e istituzioni”, riprende la nota di BCSM, “hanno in particolare rilevato in più occasioni i rischi derivanti dall’utilizzo, dall’investimento o dalla detenzione delle valute virtuali, sia per gli utilizzatori delle stesse, sia per i partecipanti al relativo mercato e fornitori di servizi, nonché per gli intermediari finanziari, richiamando in particolare coloro che decidono di acquistare valute virtuali di comprenderne preliminarmente le relative caratteristiche e i rischi e quindi di non impiegare nelle valute virtuali risorse finanziarie per le quali non si è in grado di sostenere il rischio di perdita”.

 

“ATTIVITÀ LECITE MA NON REGOLAMENTATE”


A fronte del descritto contesto internazionale, Banca Centrale evidenzia che “nella Repubblica di San Marino le valute virtuali , così come le attività e le operazioni alle stesse connesse (es: acquisto, utilizzo, accettazione in pagamento,…) benché siano di per sé lecite, non sono soggette, al momento, a regolamentazione finanziaria e ad autorizzazione e vigilanza della Banca Centrale , non rientrando le valute virtuali nella nozione di valuta o di strumento finanziario e le relative attività tra quelle riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n. 165. Ciò aumenta il rischio che l’attività di emissione di valuta virtuale, di conversione di moneta legale in moneta virtuale e viceversa, a seconda delle concrete modalità di configurazione del relativo schema operativo, possa integrare fattispecie di abusivismo, sanzionate penalmente nell’ordinamento sammarinese (ad esempio dall’articolo 134 della citata Legge 17 novembre 2005, n. 165)”.

 

IL CASO DEGLI “ATM DI MONETE VIRTUALI”


“Anche i cosiddetti. “ATM di valute virtuali” in territorio sammarinese, ossia dispositivi tramite i quali è possibile realizzare operazioni di conversione di contante avente corso legale in valute virtuali e viceversa, non possono essere associati agli “ordinari” ATM/Bancomat e, pertanto, gli utilizzatori di tali c.d. “ATM di valute virtuali” non beneficiano dei presidi di sicurezza e delle tutele legali previsti invece dalle disposizioni di vigilanza per gli “ordinari” ATM/Bancomat con cui le banche (soggetti autorizzati) prestano servizi alla clientela.

 

I RISCHI FINANZIARI E LA MANCANZA DI TUTELE

 

“Se da un lato le valute virtuali si caratterizzano per le loro potenzialità intrinseche, specie in termini di velocità ed efficienza nell’esecuzione di transazioni di pagamento”, ammette BCSM, “dall’altro le stesse presentano diversi profili di rischio, tra cui l’elevata volatilità del relativo valore, la carenza di informazioni e di adeguati presidi di trasparenza, il potenziale utilizzo delle stesse in termini anomali o per finalità illecite, rischi operativi o di frode, l’assenza di un’attività di vigilanza e di controllo sulle stesse e più in generale di un quadro giuridico di riferimento che riconosca adeguate tutele legali e/o contrattuali degli interessi degli utilizzatori”. Per questo BCSM “richiama i potenziali utilizzatori/utenti di valute virtuali a comprenderne con attenzione le relative caratteristiche e i rischi prima di impiegare risorse finanziarie nelle medesime o effettuare operazioni connesse alle stesse, tenuto conto che anche nella Repubblica di San Marino tali valute virtuali non sono qualificabili come valuta o strumento finanziario ai sensi della legislazione vigente e quindi “, avvertono da Via del Voltone, “i potenziali utilizzatori/utenti non beneficiano, tra l’altro, della tutela della vigilanza finanziaria”.

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