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San Marino, Legge sulla cittadinanza: integrazioni approvate

da Redazione

Dalla definizione di “sammarinese” all’iter per la naturalizzazione. Il “nodo” dei figli ma anche i documenti da presentare per la richiesta.

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di Alessandro Carli

 

“Legge sulla cittadinanza”, nella seduta del Consiglio Grande e Generale di fine luglio sono state apportate una serie di integrazioni alla L. nr. 114 del 2000.

L’art. 1 sottolinea che sono cittadini sammarinesi per origine “i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi; i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di sette anni dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa; gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull’adozione; i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi”.

Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione (art. 2) gli stranieri o apolidi, in esito al procedimento (di cui all’art. 2-ter), in base ai seguenti criteri:

a) essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento della domanda ed essere, a tale data, effettivamente residenti nel territorio della Repubblica;

b) avere dimorato effettivamente per almeno venti anni continuativi nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica e del permesso di soggiorno ordinario, nonché del periodo di cui all’articolo 2- quater; l’attestazione della dimora è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di dimora effettiva è ridotto a 10 anni per l’adottato di cittadino sammarinese in forza dell’istituto dell’adoptio semiplena previsto dal diritto comune; per il coniuge di cittadino/a sammarinese o la persona unita civilmente con cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile. Può accedere alla naturalizzazione, di cui al periodo precedente, anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto o la persona unita civilmente con cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;

c) non aver riportato, in Repubblica o all’estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla pena della prigionia o dell’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno per reato non colposo;

d) non avere carichi pendenti in Repubblica o all’estero, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);

e) non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all’estero, o comunicazione equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale;

f) rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta;

g) prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti e al Segretario di Stato agli Interni.

Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese coloro i quali divengono cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre nata sammarinese per origine che abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza. A tal fine si applica il procedimento di cui all’articolo 2-ter, comma 15. 2 bis. Coloro che, per almeno 18 anni continuativi abbiano dimorato effettivamente in Repubblica dalla nascita e senza interruzione, possono richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione secondo il procedimento di cui all’articolo 2-ter.

Per quel che riguarda l’assunzione o riassunzione della cittadinanza la Legge sottolinea che i figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica:

a) da almeno un anno, qualora abbiano dimorato per almeno cinque anni continuativi nel territorio;

b) da almeno sei anni, qualora non abbiano precedentemente dimorato nel territorio della Repubblica. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cittadinanza sammarinese si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.

Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all’Ufficiale di Stato Civile o avanti all’Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all’inoltro all’Ufficiale di Stato Civile.

Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all’Ufficiale di Stato Civile o avanti all’Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all’inoltro all’Ufficiale di Stato Civile. Condizione per l’accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all’estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno.

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