La redazione del documento per rendere più appetibile il Registro. Le competenze dell’Autorità, il controllo delle attività, le responsabilità.
di Alessandro Carli
La navigazione marittima all’attenzione del Consiglio Grande e Generale: nella seduta della seconda metà di luglio difatti va in II lettura la riforma del settore.
Al fine di rendere maggiormente appetibile il nuovo Registro da parte di utenti stranieri, la redazione del progetto di legge è stato orientato dalla volontà di creare un corpo normativo snello ed efficace, evitando una normativa di dettaglio eccessivamente minuziosa e burocratica, ferma restando la necessità di rispettare i requisiti della sicurezza della navigazione, dell’ambiente marino, nonché della tutela della sicurezza del lavoro e dei diritti fondamentali dei marittimi a bordo delle navi. “Le norme di cui al progetto di legge – si legge nella relazione – sono state quindi contenute nel numero anche in forza della prossima adesione della Repubblica di San Marino alle convenzioni internazionali marittime più rilevanti, che sono attualmente in vigore nella maggioranza degli Stati. Ciò consentirà di non dovere procedere a complesse operazioni di incorporazione delle norme internazionali nelle norme interne, sia per non appesantire il contenuto della Legge che per evitare possibili distorsioni nella traduzione in lingua italiana di normative internazionali i cui testi ufficiali sono in lingua inglese o francese.
I PUNTI SALIENTI DEL PDL
L’art. 3 della legge indica in dettaglio le competenze dell’Autorità, con specifico riferimento alla tenuta del Registro ed al controllo delle attività relative alla navigazione marittima, dettagliandone i poteri normativi, amministrativi e sanzionatori. E’ stato inoltre previsto che l’Autorità possa avvalersi della collaborazione di enti tecnici abilitati, al quali delegare alcune delle proprie funzioni. La normativa tecnica applicabile alle navi a livello internazionale è estremamente complessa e, pertanto, non è ragionevole prevedere che l’Autorità possa avere la struttura organizzativa e la competenza tecnica per svolgere in autonomia attività di controllo e certificazione, che dovrà necessariamente essere svolta da soggetti di primario rilievo a livello internazionale con i quali occorrerà stipulare accordi per la gestione di tali attività.
Come sopra anticipato, è necessario che la legislazione si conformi alla normativa internazionale vigente in materia di navigazione marittima. Si è prevista la applicabilità di tali convenzioni anche in mancanza dei criteri che, in base alle convenzioni, ne consentono l’applicazione (art. 7), e ciò proprio al fine di estenderne al massimo l’applicazione. Con specifico riferimento ai temi della responsabilità dell’armatore, dei contratti di lavoro e dell’impiego commerciale delle navi si sono espressamente indicate come applicabili le convenzioni internazionali di riferimento.
Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, si riserva al Tribunale della Repubblica di San Marino la competenza a decidere le controversie relative alle trascrizioni nel Registro, riconoscendo per il resto la possibilità per le parti di concordare la designazione del giudice competente o il deferimento ad arbitrato. Ciò anche al fine di rendere più attrattivo il Registro in quanto è prassi del commercio internazionale fare ricorso ad arbitrati ovvero a giudizi in determinate giurisdizioni, ed In particolare quella inglese, per garantire che le controversie siano decise da arbitri e giudici altamente specializzati e di nota esperienza. I requisiti di nazionalità per la iscrizione delle navi nel Registro sono stati definiti in modo tale da non rendere eccessivamente oneroso per i soggetti stranieri un radicamento sul territorio della Repubblica di San Marino, mantenendo però per l’Autorità la possibilità di avere un interlocutore facilmente accessibile. Il punto di equilibrio è stato trovato nella previsione che i soggetti stranieri, proprietari, armatori, conduttori o utilizzatori di navi nominino in territorio un rappresentante.
II Registro sarà diviso in due sezioni, una per le navi mercantili e una per te unità da diporto.
Secondo il modello già attuato da altre legislazioni, si è ritenuto opportuno tenere distinta la figura del proprietario, ovvero il titolare del diritto di proprietà sulla nave, da quella dell’armatore, ovvero il soggetto che gestisce commercialmente la nave assumendone le relative responsabilità.
Nella prassi tali soggetti sono spesso soggetti diversi, basti pensare ai casi di locazione a scafo nudo, nella quale il proprietario si limita a mettere a la nave disposizione del conduttore che la allestirà ed equipaggerà, ovvero di locazione finanziarla. Si è quindi previsto che, nel caso in cui l’armatore sia soggetto diverso dal proprietario, ciò risulti da atto pubblico e, in particolare, mediante dichiarazione di armatore da trascriversi nel Registro.