Home FixingFixing San Marino, ecco l’imposta sugli immobili che completa la patrimoniale

San Marino, ecco l’imposta sugli immobili che completa la patrimoniale

da Redazione

Nel mirino i fabbricati e i terreni (distinti ovviamente tra edificabili e non) delle società, ad esclusione di quelli utilizzati per le proprie attività.

 

di Daniele Bartolucci

 

La “patrimoniale” è ora completa. Con il Decreto Delegato 28 Giugno 2019 n.109, le società (in particolare le immobiliari) saranno messe sullo stesso piano e con lo stesso tipo di tassazione delle persone fisiche che nel 2018 hanno pagato la patrimoniale. La situazione venutasi a creare, con una differenza di trattamento palese, era già emersa fin da subito, tanto che nella finanziaria è stato previsto l’apposito Decreto Delegato da emanarsi entro giugno, e così è stato fatto. “Un atto di giustizia”, ha spiegato il Segretario all’Industria Andrea Zafferani, “che non peserà, però, sulle imprese che hanno immobili che utilizzano per la propria attività economica. Consentita, ovviamente, la deduzione di quanto le società hanno già pagato sul patrimonio netto”. “In alcuni casi”, commenta in parallelo la collega alle Finanze,, Eva Guidi: “In alcuni casi c’era stata mancanza di uniformità nell’applicazione dell’imposta”. E comunque, a scanso di equivoci, “non c’è la doppia tassazione, dato che è interessato solo ciò che non è rientrato nella prima patrimoniale”. I moduli saranno trasmessi dall’ufficio tecnico del catasto entro il 30 novembre. Si potrà pagare entro il 16 dicembre.

 

SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSIONI

 

L’imposta, si legge nel Decreto Delegato, in linea generale “è dovuta dai soggetti che, sulla base delle risultanze catastali al 31 dicembre 2018, risultano titolari del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale su bene immobile”. Ma “sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i trust, gli enti religiosi, le associazioni giuridicamente riconosciute e le fondazioni”. Poi ci sono i casi particolari: ad esempio “in caso di beni immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria, l’imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 1 che, al 31 dicembre 2018, risultavano utilizzatori del bene. In tale caso, la società locatrice, agisce in qualità di sostituto d’imposta ed in tale veste è tenuta al versamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni per i mancati o ritardati pagamenti fatta salva l’opzione di cui all’articolo 4, comma 5. La società locatrice ha diritto di rivalersi nei confronti dell’utilizzatore anche ripartendo l’imposta sui canoni attraverso la modifica del piano di ammortamento. La modifica del piano di ammortamento è esente da registrazione, purché non mutino la durata del contratto o altri elementi del contratto per cui viga l’obbligo della registrazione e trascrizione”.

Invece, “in caso di trasferimento della titolarità dei diritti di cui al comma 2 successivamente al 31 dicembre 2018, il versamento dell’imposta è dovuta dai soggetti titolari dei predetti diritti alla data prevista per il ricevimento del prospetto di cui all’articolo 4, comma 1; in tale caso è attribuito ai soggetti obbligati al versamento dell’imposta il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti titolari dei diritti di cui al comma 2, ovvero utilizzatori dei beni immobili, al 31 dicembre 2018”.

Come spiegato dalla Guidi, non ci sarà doppia tassazione e, comunque, “l’imposta non si applica agli immobili che costituiscono luogo di svolgimento dell’attività d’impresa dei soggetti obbligati”. Inoltre “l’imposta dovuta è ridotta, fino a concorrenza del suo ammontare, di un importo pari a quanto versato a titolo di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società ai sensi dell’articolo 12, del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.71, dai soggetti obbligati di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1”. Mentre “per le banche e le società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, l’imposta può essere pagata mediante utilizzo in compensazione del credito di imposta concesso ad istituti bancari in seguito ad operazioni di cessioni in blocco di attività, passività e rapporti giuridici, autorizzate da Banca Centrale della Repubblica di San Marino per salvaguardare la stabilità del sistema bancario e finanziario”.

 

COME CALCOLARE LA NUOVA IMPOSTA

 

Premesso che “l’imposta è dovuta per ogni singola unità immobiliare e per ogni particella iscritte al Catasto Fabbricati e Terreni al 31 dicembre 2018 ed è calcolata sulla base della quota o dei millesimi di titolarità ai sensi del primo comma, con la rivalutazione delle rendite catastali, così come disciplinato dall’articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003, n. 165” e che “l’imposta non è deducibile dal reddito imponibile ai fini imposta generale sui redditi”, il Decreto Delegato in oggetto prevede un calcolo abbastanza semplice per evidenziare l’ammontare da pagare. Per i fabbricati ad uso civile abitazione occorre sommare la quota fissa alla quota variabile (vedi tabella) e moltiplicarla per 125/100. Mentre per gli altri fabbricati l’imposta dovuta è data dalla sola somma delle due quote suddette. Per i terreni, invece, in linea generale “l’ammontare dell’imposta è pari al valore della rendita catastale rivalutata per i terreni agricoli, ovvero tutti i terreni che non rientrano nelle successive lettere b) e c)”. Le lettere successive riguardano infatti i terreni edificabili (b), per i quali l’imposta è pari al valore della rendita catastale rivalutata moltiplicata per i coefficienti che sono in relazione alle zonizzazioni previste dalla Legge 29 settembre 1992 n.7 e successive modifiche”. Per i terreni destinati a Zone per i Servizi (c), “si applica quanto stabilito alla lettera a) nel caso abbiano un indice di utilizzazione fondiaria pari a zero”, altrimenti “si applica quanto stabilito alla lettera b) con l’applicazione di un coefficiente pari a 20”.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E RELATIVE SANZIONI

 

“L’imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo pagamento entro il 16 dicembre 2019 sulla base del prospetto trasmesso dall’Ufficio Tecnico del Catasto, con l’importo dell’imposta dovuta, che dovrà pervenire entro il 30 novembre 2019”. Attenzione, però, perché “il mancato ricevimento dei dati non esonera il soggetto passivo o la società locatrice dal pagamento dell’imposta nel termine di cui al comma 1”.

Le sanzioni previste sono comunque importanti: “Il soggetto passivo che non provvede, in tutto o in parte, al pagamento dell’imposta entro i termini di cui agli articoli 4 e 5, è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del 4% annuo ed al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie amministrative: a) sanzione pari al 20% dell’imposta o della rata o del conguaglio, nel caso di pagamenti effettuati entro trenta giorni dalle rispettive scadenze; b) sanzione pari al 50% dell’imposta o della rata o del conguaglio, nel caso di pagamenti effettuati dopo trenta giorni ed entro centottanta giorni dalle rispettive scadenze; c) sanzione pari al 100% dell’imposta, per omessi pagamenti o pagamenti effettuati dopo centottanta giorni dalla scadenza”.

Come specificato nel Decreto Delegato, comunque, ci sarà l’opportunità (come per la patrimoniale dell’anno scorso) di eseguire tutta la procedura in via telematica.

 

Tabella patrimoniale

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento