Super bonus da 20mila euro: si restringe la platea dei beneficiari. Valgono per chi “attinge” alle liste di avviamento al lavoro.
Sono in arrivo gli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro. I datori di lavoro, si legge nel Decreto Delegato 2 luglio 2019 n.112, “usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 20% per un periodo di trentasei mesi”. Per le nuove assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché trasformato in indeterminato entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soci e degli amministratori, di coloro che si sono dimessi volontariamente dal precedente posto di lavoro, e di coloro che nei tre mesi precedenti risultavano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, che siano effettuate dal 2 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, i datori di lavoro possono godere di uno sgravio contributivo consistente in uno speciale bonus con le seguenti caratteristiche:
a) il bonus è pari a 20.000 euro per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, in caso di trasformazione dal momento della stessa, ed è utilizzabile entro un massimo di 3 anni, a compensazione dei contributi previdenziali, degli oneri sociali e di altri adempimenti a carico del datore di lavoro dovuti all’Istituto per la Sicurezza Sociale per quel lavoratore, fino alla concorrenza dell’importo totale;
b) il bonus è posto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali, sulla quale l’Istituto per la Sicurezza Sociale si rivale per la copertura dei mancati introiti;
c) per usufruire del bonus il datore di lavoro deve inoltrare un’istanza di ammissione all’Ufficio Attività Economiche esclusivamente in via telematica attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione (LABOR), o in altra forma stabilita dall’Ufficio Attività Economiche stesso, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata;
d) il datore di lavoro può accedere al bonus anche in caso di avvio di soggetto precedentemente titolare di codice operatore economico quale impresa individuale o Libero professionista o Lavoratore Autonomo, purché il soggetto assunto abbia cessato l’attività da almeno 6 mesi al momento dell’avvio;
e) qualora il rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, nel corso del periodo di fruizione del beneficio o entro 12 mesi dal termine dello stesso, il datore di lavoro è tenuto a restituire all’Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi ottenuti;
f) il datore di lavoro che assuma il lavoratore a tempo indeterminato e richieda il bonus, ha facoltà di optare per ottenerne l’erogazione al termine del periodo di prova dello stesso lavoratore. Qualora opti per l’erogazione immediata, se il lavoratore non supera il periodo di prova il datore di lavoro ricade nelle disposizioni di cui alla lettera e);
g) il datore di lavoro che richieda l’accesso al bonus di cui al presente comma non può fruire di altri benefici ed agevolazioni sugli stessi adempimenti di cui alla lettera a) per tutta la durata dello stesso;
h) il datore di lavoro che richieda l’accesso al bonus di cui al presente comma può fruire dei contributi al pagamento della retribuzione da parte della Cassa Ammortizzatori Sociali previsti da specifiche leggi vigenti;
i) il datore di lavoro che richieda l’accesso al bonus di cui al presente comma può fruire degli abbattimenti della retribuzione previsti da specifiche fattispecie di assunzione, tra cui l’apprendistato;
l) il datore di lavoro che acceda al bonus per avvio di un nuovo lavoratore ma che non rinnovi alla scadenza un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato in essere alla data dell’1 luglio 2019 che svolga la stessa mansione e/o tipologia di lavoro del nuovo assunto, è tenuto a restituire all’Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente al bonus ottenuto per quel lavoratore;
m) per l’applicazione del presente comma l’Ufficio Attività Economiche può emanare apposita circolare.