Indennità di disoccupazione di 9 mesi per coloro che abbiano svolto attività negli ultimi 2 anni. Il Decreto-Legge 111/2019 affronta anche il trattamento previdenziale anticipato.
di Alessandro Carli
Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e sostenibilità all’occupazione, e di trattamento previdenziale anticipato: li stabilisce il Decreto – Legge 111 del 2019.
Le prestazioni di cui al comma 2 dell’art. 23 della Legge 73/2010 sono prorogabili per tutti i cittadini sammarinesi, i residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario che abbiano già beneficiato dell’indennità economica speciale, i quali si trovino involontariamente disoccupati e che matureranno i requisiti per l’accesso al trattamento previdenziale entro il termine del periodo massimo di legge per fruire degli ammortizzatori sociali o al più nell’anno successivo alla scadenza di tale termine, nelle modalità di cui all’art. 2 e nei termini di cui al comma 4 del presente articolo. L’indennità di disoccupazione di cui al comma 1 è erogata per un periodo massimo di nove mesi e calcolata secondo la percentuale prevista all’art. 23, comma 1, lettera b), ultimo capoverso della Legge 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 12 mesi a 24 mesi pari almeno a 243 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici. L’indennità di disoccupazione di cui al comma 1 è erogata per un periodo massimo di sei mesi e calcolata secondo la percentuale prevista all’articolo 23, comma 1, lettera a) della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività, negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 6 mesi a 12 mesi pari almeno a 121 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici.
Il Comma 4 di cui sopra specifica che “hanno diritto di accesso all’indennità i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti: essere soggetti ad accordo di mobilità sottoscritto a partire dall’1 luglio 2018 ed entro il 30 giugno 2020; aver maturato il diritto alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria al termine del periodo di erogazione della superiore indennità di disoccupazione straordinaria o al più nel semestre successivo; aver compiuto, in riferimento alla pensione di anzianità ordinaria, almeno 56 anni e 9 mesi per i soggetti di cui al comma 2, o 57 anni per i soggetti di cui al comma 3, al tempo della sottoscrizione dell’accordo di mobilità; aver compiuto, in riferimento alla pensione di vecchiaia ordinaria, almeno 62 anni e 6 mesi per i soggetti di cui al comma 2, o 63 anni, per i soggetti di cui al comma 3, al tempo della sottoscrizione dell’accordo di mobilità.
PROFILI APPLICATIVI
Il lavoratore che al tempo dell’accordo di mobilità esprime la volontà di accedere alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria prevista dalle norme vigenti nel corso o al termine del periodo per cui ha diritto agli ammortizzatori sociali o al più nel semestre successivo alla scadenza di tale termine e che non revochi tale volontà entro i 15 giorni successivi alla stipula dell’accordo, rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro e accede all’indennità di disoccupazione straordinaria di cui all’articolo 1. La volontà espressa come sopra obbliga il lavoratore a presentare la domanda di pensione all’ufficio competente entro il 30 giugno 2020 che ne trasmette copia ai fini del diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione straordinaria di cui all’articolo 1 con gli effetti di cui al Decreto – Legge all’ufficio a ciò deputato.
PENSIONE ANTICIPATA
Per accedere all’erogazione del trattamento previdenziale anticipato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i 59 anni e sei mesi di età al termine dell’erogazione di tutti gli ammortizzatori sociali di legge, inclusa l’indennità di cui all’articolo 1 del presente DL, e almeno 40 anni di contribuzione, ovvero, in alternativa, almeno 35 anni di contribuzione. In tale ultimo caso vengono applicati i disincentivi di cui all’art. 7 della Legge 157 del 2005 così come modificato dall’art. 9 della Legge 18 marzo 2008 n.47;
b) essere in possesso della cittadinanza sammarinese, della residenza nella Repubblica o titolari di permesso di soggiorno ordinario.
Ai fini del calcolo della contribuzione di cui al comma 2, lettera a), sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.
Il Decreto – Legge 111/2019 è scaricabile sul portale del Consiglio Grande e Generale.