Sono state introdotte dal Decreto Delegato numero 113 del 2019.
Utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato e di posta elettronica certificata della Repubblica di San Marino: con la pubblicazione del Decreto Delegato del 2 luglio 2019 numero 113 sono state apportate una serie di modifiche al Decreto numero 156 del 2005.
Il DD 113/2019 disciplina, altresì, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 18, comma 2, lettere b) e c) della Legge 30 maggio 2019 n.88:
a) l’estensione degli effetti giuridici di cui all’articolo 8ter del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46 e successive modifiche alle trasmissioni di documenti elettronici effettuate, mediante servizio elettronico di recapito certificato, fra i soggetti privati, persona fisica o giuridica, sammarinesi o residenti;
b) gli effetti giuridici nell’ordinamento sammarinese delle trasmissioni di documenti elettronici effettuate mediante la posta elettronica certificata (PEC) disciplinata dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
LA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO
Il documento elettronico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento elettronico per via telematica o su supporto elettronico, acquisizione della copia per immagine su supporto elettronico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti inter-operanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Rimandando il lettore al sito del Consiglio Grande e Generale (www.consigliograndeegenerale.sm) per la consultazione integrale del Decreto Delegato, ci soffermiamo sull’utilizzo della posta elettronica certificata.
La trasmissione di documenti elettronici effettuata tramite posta elettronica certificata PEC (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica Italiana dell’11 febbraio 2005 numero 68 e successive modifiche) produce nell’ordinamento sammarinese gli effetti giuridici e probatori di cui all’articolo 8ter del Decreto Delegato numero 46 del 2016 e successive modifiche esclusivamente nei seguenti casi:
a) la trasmissione sia effettuata esclusivamente fra soggetti privati, ambedue dotati di PEC, di cui uno dei corrispondenti sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino e l’altro residente o avente sede nel territorio della Repubblica Italiana;
b) la trasmissione sia effettuata fra uffici e organi dell’Amministrazione sammarinese e uffici e organi delle Amministrazioni ed Enti Pubblici della Repubblica Italiana, ambedue dotati di PEC.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento alle trasmissioni di documenti elettronici in cui il soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica Italiana utilizzi il servizio PEC ed il soggetto pubblico o privato sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino utilizzi un servizio di recapito certificato (di cui al Decreto Delegato numero 46 del 2016 e successive modifiche) quando tale trasmissione avvenga attraverso l’uso di un nodo di scambio che realizzi un’interoperabilità tecnica fra i due diversi servizi. Il livello di adeguatezza dell’interoperabilità tecnica realizzata dal predetto nodo dovrà essere preventivamente valutato e riconosciuto dall’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.
Le disposizioni hanno valore transitorio sino al conseguimento della qualificazione, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento eIDAS da parte:
a) del servizio elettronico di recapito certificato di cui al Decreto Delegato numero 46 del 2016 e successive modifiche, oppure;
b) del servizio di posta elettronica certificata in uso nella Repubblica Italiana.