Home FixingFixing Regolamento consumi ICEE, gli accertamenti e le dichiarazioni

Regolamento consumi ICEE, gli accertamenti e le dichiarazioni

da Redazione

Disciplinate le modalità di verifica dell’attendibilità dei redditi e anche la “congruità”. Il calcolo della stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese sostenute.

Strillo ICEE

 

di Alessandro Carli

 

Con un mese di anticipo rispetto a quanto indicato dall’articolo 11 dal Decreto Delegato numero 65 del 12 aprile 2019 (180 giorni), il 21 giugno il Congresso di Stato ha adottato il “Regolamento ICEE Consumi” (Reg. nr. 8 del 2019) che disciplina le modalità di verifica dell’attendibilità dei redditi dichiarati ai fini ICEE dal nucleo familiare e i termini di congruità con i consumi nell’anno di riferimento del reddito.

Al fine dei controlli, “nella dichiarazione ICEE o nella domanda è prevista l’indicazione di alcuni dati non influenti sul calcolo dell’Indicatore ma significativi per stabilire una relazione tra indici di consumo e livello di reddito come ad esempio, la superficie calpestabile dell’abitazione di residenza, il numero di autoveicoli posseduti, l’entità delle spese per utenze domestiche”.

Al fine di verificare la congruità dei redditi dichiarati ai fini ICEE, con la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese presuntivamente sostenute dai componenti il nucleo familiare da valutare per i consumi nell’anno di riferimento del reddito, viene effettuata una comparazione tra quanto dichiarato e la stima dei costi risultante dalle voci elencate all’articolo 3., di cui sotto.

Se la spesa per i consumi risulta superiore ai redditi dichiarati, la domanda è incongrua; in detta ipotesi al nucleo familiare è attribuito l’indicatore di condizione economica superiore, corrispondente ai costi dei consumi. La comparazione è effettuata a campione o su tutte le richieste di provvidenza sulla base delle indicazioni nella norma di riferimento da parte dell’Ufficio Tributario (ai sensi dell’art. 16 del DD n. 80/2019, in collaborazione con l’UPECEDS).

 

CALCOLO STIMA DEI CONSUMI

 

Il calcolo della stima dei consumi (Art. 3) è dato dalla somma delle seguenti voci:

a) i consumi di base sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento le voci della tabella dei consumi familiari elaborata dall’UPECEDS. I consumi sono indicati nell’Allegato A per tipologia e composizione del nucleo familiare e con importi ridotti nella misura indicata nell’Allegato B, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri.

b) le spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEE collegata alla domanda per lo strumento unico di protezione sociale, o per altra provvidenza salvo diversa disposizione prevista nella norma di riferimento;

c) le spese per il mantenimento di autoveicoli sono calcolate nell’importo forfetario pari a 2.000 euro per ogni autoveicolo posseduto al 31 dicembre dell’anno antecedente l’anno di riferimento dello strumento unico di protezione sociale, o per altra provvidenza salvo diversa disposizione prevista nella norma di riferimento;

d) le spese per la gestione dell’alloggio sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq, individuato in euro 18,00, per i mq calpestabili dell’abitazione di residenza del richiedente al 31 dicembre dell’anno antecedente l’anno di riferimento dello strumento unico di protezione sociale, o per altra provvidenza salvo diversa disposizione prevista nella norma di riferimento. Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla decina inferiore.

 

ACCERTAMENTO DELLA DICHIARAZIONE

 

A partire dall’1 luglio 2019, con la sottoscrizione della dichiarazione ICEE il richiedente autorizza la UO Ufficio Tributario e l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ad acquisire dall’AASS in qualità di gestore delle utenze domestiche, i dati relativi ai consumi di energia elettrica, acqua potabile, gas-metano, tassa ambientale e tassa RSU dell’abitazione in cui risiede. Il richiedente è tenuto ad indicare il soggetto intestatario a cui fanno capo le spese del nucleo familiare relative ai consumi; il codice PDE univoco di ogni utenza riferiti all’abitazione di residenza.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento