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San Marino, spazi per i posti auto: le spese e i contributi

da Redazione

Pubblicato il Regolamento n. 9 che definisce la “monetizzazione”. L’importo dovuto per ogni “stallo” è stato quantificato in 1.500 euro.

strillo posti auto

 

di Alessandro Carli

 

Disciplinata, attraverso il Regolamento n. 9 del 2019, la monetizzazione dei posti auto e in particolare i casi di applicazione, le disposizioni procedurali, le competenze e le modalità di calcolo del contributo economico nel caso di impossibilità di reperimento degli spazi per i posti auto e parcheggi necessari all’insediamento delle funzioni ammesse dalle norme di zona.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Il Regolamento si applica agli edifici esistenti ricadenti in zona a intervento diretto (di cui agli articoli 34 (zona B), 35 (zona BE) e 40 (zona D) della Legge n. 7 del 1992 e successive modifiche), agli edifici esistenti ricadenti in zona A1 ed A2 (di cui all’art. 33 della Legge n.7/1992) con strumento attuativo approvato e agli edifici esistenti ricadenti in zona R1 e R2 (di cui agli artt. 38 e 39 della L. 7/1992) con strumento attuativo approvato, qualora per gli interventi edilizi classificati “ai sensi della Sezione III, del Capo IV, della Legge n. 140/2017, ad esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione (art. 106, commi 3 e 4, della L. n. 140/2017) e nuova costruzione (art. 109 della Legge 140/2017), si configuri un aumento del carico urbanistico e vi sia l’impossibilità di reperire gli spazi per i posti auto e parcheggi necessari previsti ai sensi dell’art. 96, comma 1, della L. 140/2017”. Si ha aumento del carico urbanistico “nel caso in cui la modifica di uno dei parametri di cui all’art. 81, comma 14, della Legge 140/2017) determini un aumento della dotazione degli spazi per i posti auto previsti ai sensi dell’art. 96, comma 1, della L. 140/2017”.

L’impossibilità di reperire gli spazi per i posti auto e parcheggi e di adeguamento ai parametri definiti dall’art.96 della Legge 140/2017 sussiste quando non possano essere rispettate le dimensioni minime dei posti auto di cui all’art. 96, comma 9, della Legge 140/2017, le dimensioni degli spazi di manovra minimi per le auto definite nell’Allegato “H” alla Legge n. 140/2017 e nei seguenti casi:

a) mancanza di spazio necessario tra edificio e strada pubblica per la formazione dello spazio di sosta;

b) insufficienza di superficie in riferimento alla dotazione necessaria;

c) insufficienza di spazio per la realizzazione di accessi ai sensi dell’articolo 91 della Legge n. 140/2017;

d) manomissione del marciapiede esistente;

e) ostruzione di passi carrai esistenti;

f) ostacolo alla realizzazione di opere o servizi pubblici;

g) creazione di pericolo al transito (es. aree prospicienti o prossime alla curva).

Per gli interventi su edifici esistenti ricadenti in zona ad intervento diretto di cui agli artt. 34 (zona B), 35 (zona BE) e 40 (zona D) della Legge n. 7/1992 non è ammessa la monetizzazione degli spazi per i posti auto e parcheggi nei casi di aumento del carico urbanistico per le funzioni appartenenti alla Categoria 5 di cui all’articolo 96, comma 1 e nei casi in cui non siano localizzati presso la sede dell’attività almeno i primi 5 posti auto per le restanti Categorie elencate all’articolo 96, comma 1.

 

MONETIZZAZIONE SPAZI


Nei casi previsti dall’articolo 2 (Ambito di applicazione) l’importo dovuto per ogni posto auto è pari a 1.500 euro ed è determinato sulla base dei seguenti casi.

1 – Costo delle opere e dei materiali per la realizzazione di un singolo posto auto scoperto, compreso di impianto di illuminazione. La superficie di riferimento è data dalla somma dell’area di un posto auto (dimensioni: m 5,00 x 2,50) e una porzione (dimensioni: m 2,50 x 2,50) del corsello di distribuzione posizionato centralmente rispetto ad una doppia fila di posti auto, avente larghezza di m 5,00: € 1.313,81.

2 – Spese tecniche per progettazione, istruttoria pratica, uso del suolo, etc. (10% del costo di costruzione): € 131,38.

3 – Rendita catastale (categoria C5/ 4): 18,75 x 0,0542 x 60* = € 60,97 (* = Coefficiente passibile di aggiornamenti sulla base delle determinazioni dell’Ufficio Tecnico del Catasto): € 60,97.

Importo totale: 1.506,16 euro; arrotondamento: 1.500 euro.

Per gli edifici esistenti ricadenti in zona A1 di cui all’art. 33 della L. 7/1992, non è previsto alcun onere di monetizzazione degli spazi per i posti auto per assolvere l’aumento del carico urbanistico, anche nel caso in cui gli stessi ricadano in zona A1 con strumento attuativo approvato che preveda oneri di monetizzazione.

 

LA RICHIESTA


La richiesta di monetizzazione degli spazi per i posti auto deve essere formalizzata contestualmente alla domanda di concessione od autorizzazione edilizia, e deve contenere:

a) quantificazione della dotazione minima di posti auto di pertinenza di ogni unità immobiliare previsti ai sensi dell’articolo 96 della Legge n. 140/2017 e relativo numero di posti auto per cui è richiesta la monetizzazione in riferimento all’intervento proposto, sottoscritta dal tecnico progettista e dal richiedente la concessione edilizia;

b) attestazione dell’impossibilità obiettiva di reperimento degli spazi per i posti auto, in relazione alla concreta situazione dei luoghi ed alle condizioni di fatto e di diritto esistenti.

La richiesta deve essere accompagnata da un elaborato grafico quotato che rappresenti l’impossibilità di reperire gli spazi per i posti auto e parcheggi e di adeguamento ai parametri definiti dall’articolo 96 della Legge n. 140/2017 sulla base di quanto previsto all’articolo 2, comma 3 del Regolamento.

Il pagamento del contributo di monetizzazione degli spazi per i posti auto deve essere corrisposto al momento del ritiro della concessione edilizia con le modalità previste dall’art. 50 della L. 140/2017 tramite bonifico bancario intestato su conto di gestione dello Stato indicando apposito codice area, causale e protocollo pratica dello Sportello Unico per l’Edilizia.

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