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San Marino, i cittadini stranieri possono acquistare fabbricati

da Redazione

Modalità, requisiti e condizioni sono state definite dal DD 105/2019. Il tetto massimo è di due unità immobiliari con “funzione principale”.

fabbricati

 

di Alessandro Carli

 

Ai cittadini stranieri è permesso l’acquisto a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni) siti a San Marino e di stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare senza la preventiva autorizzazione del Consiglio. Le modalità, i requisiti e le condizioni difatti sono state definite attraverso il Decreto Delegato nr. 105 del 2019.

Non è soggetta alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII il conferimento di beni immobili in favore di società di trust di diritto sammarinese, che, nell’esercizio della loro attività, acquisiscano, per il tramite di atti devolutivi, beni immobili da parte dei disponenti.

I requisiti devono risultare dalla certificazione di cui alla Legge n. 47/2006 e successive modifiche; il notaio che redige l’atto deve controllare il possesso dei requisiti in capo ai soggetti acquirenti e deve allegare la certificazione all’atto di acquisto a pena di nullità. Non può acquistare fabbricati o porzioni di essi la persona fisica di cittadinanza straniera e la persona giuridica di diritto sammarinese che risulti soggetto inidoneo (ai sensi della Legge nr. 47/2006 e successive modifiche).

Per le persone fisiche di cittadinanza straniera l’acquisto inter vivos è concesso per un massimo di n. 2 unità immobiliari con funzione principale, comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno. L’acquisto non può derivare da contratto di locazione finanziaria immobiliare. L’acquisto e l’intestazione dei fabbricati o porzioni di essi che superano il numero consentito dal presente decreto delegato necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII.

Per le persone giuridiche di diritto sammarinese l’acquisto inter vivos, anche derivante da contratto di locazione finanziaria immobiliare, è concesso per un massimo di n. 10 unità immobiliari con funzione principale, comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno, purché l’acquisto sia connesso e coerente con l’attività svolta.

L’acquisto e l’intestazione dei fabbricati o porzioni di essi che superano il numero consentito dal DD necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. L’acquisto e il contratto di locazione finanziaria immobiliare non sono ammessi ad esenzioni e benefici fiscali. L’acquirente non ha accesso al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n. 44 ed è tenuto al pagamento dell’imposta di registro vigente oltre alla corresponsione di un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe le imposte di bollo e i diritti di ufficio, pari a 1.000 euro.

Le modalità previste dal DD non trovano applicazione per l’acquisto a qualunque titolo, anche tramite contratti di locazione finanziaria immobiliare di terreni; di fabbricati o porzioni di essi da parte di società che svolgono attività immobiliare; di fabbricati o porzioni di essi da parte di persone giuridiche non di diritto sammarinese; di fabbricati o porzioni di essi rientranti nell’elenco di cui alla Legge 147/2005.

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