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San Marino, lavoro: il Regolamento per l’utilizzo della CIG

da Redazione

E’ alla “causa 3” che fa riferimento il Decreto Delegato numero 97 del 2019. Stabiliti i requisiti necessari per la richiesta da parte delle imprese e i progetti di riqualificazione.

CIG

 

di Alessandro Carli

 

Riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa: è alla “causa 3″ che fa riferimento il Decreto Delegato nr. 97 2019 (Regolamento per l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni”).

Ai fini del DD si intende per “riqualificazione” la riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa; per “investimento” qualsiasi tipo di finanziamento volto all’ammodernamento di impianti a nuove tecnologie, all’acquisto di nuovi impianti tecnologicamente più avanzati o a migliorare le competenze professionali del lavoratore.

L’ammissione all’integrazione salariale per causa 3) avviene su decisione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni con delibera approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previa analisi del numero delle richieste pervenute e in base allo stanziamento massimo annuale a disposizione. La delibera della Commissione CIG viene trasmessa alla Direzione Generale dell’ISS che sottoscrive unitamente all’azienda interessata il relativo verbale d’accordo come da Allegato A al DD (scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale). Lo stanziamento massimo annuale totale è pari ad 1 milione di euro, comprensivo dell’importo relativo ai contributi figurativi. In base al numero di richieste viene data precedenza ai progetti:

a) che prevedano percorsi di riqualificazione che aumentino le competenze del lavoratore a beneficio dell’impresa;

b) che prevedano almeno il mantenimento della restante forza lavoro aziendale, fermo restando l’obbligo di restituzione di cui all’articolo 7;

c) che non abbiano già avuto accesso negli ultimi 3 anni alla CIG per causa 3);

d) che prevedano un investimento a supporto della riqualificazione, tenuto conto del numero di dipendenti coinvolti, del patrimonio dell’azienda e del suo fatturato.

L’importo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari al 15% dell’investimento totale. L’esame da parte della Commissione CIG viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al fine di assumere le relative determinazioni, fermo restando il parere del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche attive del Lavoro (CFPUPAL) ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge n. 73/2010 e successive modifiche.

 

I REQUISITI


Ai fini dell’ammissione all’utilizzo della CIG per causa 3), si considera finanziabile il progetto, di cui all’art. 5, che rispetti i seguenti requisiti:

a) l’investimento deve essere quantificabile e riconducibile al progetto di riqualificazione;

b) l’investimento deve già essere stato realizzato al momento dell’autorizzazione all’erogazione del beneficio;

c) nel progetto di riqualificazione non deve essere coinvolto il lavoratore assunto a tempo determinato, o soggetto al periodo di prova, o assunto usufruendo degli incentivi di cui alla L.71/2014 e successive modifiche;

d) la riqualificazione tiene conto degli inquadramenti che saranno acquisiti dai lavoratori, che comunque non potranno essere inferiori al terzo livello.

 

LA RIQUALIFICAZIONE


Nel progetto di riqualificazione (art. 5) deve essere indicato la descrizione dello stesso con indicazione del responsabile; le tempistiche previste per la realizzazione;

l’ammontare dell’investimento alla base del progetto, il numero di lavoratori coinvolti e il programma di riqualificazione; l’eventuale impegno occupazionale da parte dell’impresa; la definizione dell’inquadramento dei lavoratori coinvolti prima e dopo la riqualificazione; la certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori a seguito della riqualificazione.

 

LA RESTITUZIONE

 

In caso di licenziamento dei lavoratori riqualificati il finanziamento ricevuto deve essere restituito (art. 7) secondo i seguenti criteri:

a) 100% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge23/1977 venga attivata entro un anno dal termine del periodo di riqualificazione;

b) 60% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge n. 23/1977, venga attivata entro due anni dal termine del periodo di riqualificazione;

c) 40% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge n. 23/1977, venga attivata entro tre anni dal termine del periodo di riqualificazione.

Nel caso in cui la procedura di riduzione di personale coinvolga solo una parte dei lavoratori riqualificati, l’impresa “deve restituire il finanziamento su base individuale”.

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