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San Marino, finanziamenti convenzionati: pubblicato il Regolamento

da Redazione

Attuato quanto previsto dall’articolo 29 del Decreto Delegato numero 72 del 2018. Sono interessati i progetti di investimento riguardanti i beni immobili, terreni, macchinari.

 

Pubblicato il “Regolamento per la presentazione delle istanze per l’erogazione dei finanziamenti convenzionati” (nr. 7 del 2019) in attuazione dell’art. 29 del DD 72/2018 e successive modifiche.

“Sono oggetto di finanziamento convenzionato i progetti di investimento riguardanti beni immobili, terreni, impianti, macchinari, beni strumentali materiali o immateriali o altri investimenti aventi l’obiettivo di sviluppare l’impresa e/o riposizionarla sul mercato e/o favorirne e migliorarne la capacità competitiva in deroga ai limiti e alle condizioni di cui al DD n.72/2018 e successive modifiche”. Qualora le spese per gli obiettivi di cui sopra siano già state poste in essere in tutto o in parte al momento della richiesta del finanziamento convenzionato, possono essere finanziate solo quelle effettuate nei 6 mesi precedenti alla richiesta stessa. Sono considerati meritevoli di interesse per lo Stato e dunque oggetto di convenzionamento, i progetti di investimento per un importo di credito agevolato complessivo superiore a 1 milione di euro.

 

PRESENTAZIONE ISTANZE

 

Le istanze volte all’ottenimento dell’erogazione dei finanziamenti convenzionati devono essere presentate in carta semplice al Comitato di Valutazione, presso l’Ufficio Attività Economiche. Il legale rappresentante dell’impresa che sottoscrive l’istanza si assume la responsabilità di quanto in essa dichiarato. L’istanza deve indicare l’ammontare della richiesta di finanziamento e di contributo in conto interessi, i tempi di realizzazione del progetto e quelli di erogazione del finanziamento, le modalità dell’erogazione stessa, le garanzie sul medesimo e l’accettazione delle stesse da parte dell’Istituto bancario e in generale tutti gli elementi di deroga richiesti rispetto alle norme vigenti (di cui al Decreto n.72/2018 e successive modifiche). A questa deve essere allegata una relazione contenente la descrizione del progetto di investimento e tutta la documentazione utile a comprovare le caratteristiche e il valore dell’investimento in riferimento all’attività svolta, l’indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l’attuazione del progetto, le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell’impresa, i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell’istanza.

Qualora il progetto di investimento abbia a oggetto l’acquisizione e la realizzazione di immobili, l’ampliamento di locali e superfici di lavoro nonché il loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi o la sicurezza sui luoghi di lavoro o la riduzione delle emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell’attività, all’istanza deve allegarsi un business plan dal quale necessariamente devono evincersi le valutazioni e i numeri che portano al soddisfacimento di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, del DD n.72/2018. L’Ufficio Attività Economiche acquisisce la documentazione di cui ai commi precedenti e rilascia una ricevuta di avvenuto deposito. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio Attività Economiche, il Comitato di Valutazione istruisce la pratica per il Congresso di Stato ai fini della deliberazione. Nell’istruttoria il Comitato verifica:

a) la corrispondenza dell’istanza e della documentazione ad essa allegata ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti segnalando eventuali elementi in contrasto con quanto previsto dalle norme,

b) importo del credito agevolato complessivo richiesto con riferimento alla documentazione presentata a supporto delle caratteristiche e del valore del progetto di investimento,

c) che, qualora le spese per gli obiettivi siano già state poste in essere in tutto o in parte al momento della richiesta del finanziamento convenzionato, venga richiesto il finanziamento solo per quelle effettuate nei 6 mesi precedenti alla richiesta stessa.

Il Congresso di Stato, vista la domanda, le eventuali integrazioni, e l’istruttoria del Comitato di Valutazione può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l’operatore economico nella quale è stabilito:

a) importo massimo finanziato;

b) durata del finanziamento;

c) contributo in conto interessi da erogarsi;

d) modalità esecutive dell’erogazione del finanziamento;

e) il termine di realizzazione del progetto;

f) garanzie sul finanziamento ricevuto;

g) modalità di verifica del rispetto del business plan presentato, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 13, comma 2, DD n.72/2018 e successive modifiche.

La convenzione assume validità a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

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