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San Marino, è arrivato il nuovo strumento di protezione sociale

da Redazione

ICEE, è stato ratificato dall’Aula il Decreto Delegato n. 65 del 2019. Il lavoro “a monte”, come si determina e una guida alla dichiarazione.

 

Da anni è emersa l’esigenza – anche per la Repubblica di San Marino – di dotarsi di uno strumento in grado di verificare l’effettiva situazione economica dei singoli e dei loro nuclei familiari, nell’ipotesi in cui questi richiedano di poter accedere a provvidenze sottoposte alla prova dei mezzi o ad altri sussidi erogati – direttamente o indirettamente – dallo Stato. Con l’obiettivo di razionalizzare, ottimizzare l’utilizzo delle risorse da appostare per il finanziamento dei diversi strumenti di protezione sociale e indirizzare in modo più equo e adeguato le risorse pubbliche verso i soggetti che effettivamente necessitano di un concreto aiuto o sostegno è stato ratificato il Decreto Delegato numero 65 del 2019, quello che riguarda l’ICEE, l’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità.

 

IL LAVORO “A MONTE”


Il Gruppo Tecnico di Lavoro, si legge nella relazione del Segretario agli Affari Interni Guerrino Zanotti, “ha concentrato i suoi sforzi per la predisposizione di entrambi gli indicatori (ICE – Indicatore della Condizione Economica – e ICEE – Indicatore della Condizione Economica per l’Equità), predisponendo prima di tutto un articolo di legge che modificasse la delega per la decretazione dell’ICEE. L’introduzione di un indicatore della situazione economica ICEE, di cui l’ICE è solo una componente, consente, infatti, di parametrare il patrimonio del singolo o del nucleo familiare all’effettiva ‘qualità’ di quest’ultimo, basandosi su una politica di equità, che prende in considerazione alcuni fatto risocialmente sfavorevoli, quali la presenza di invalidità”.

 

ICEE: ECCO COME SI DETERMINA

 

La determinazione dell’ICEE, (che va ricalcolato ogni anno, perché fa riferimento alla dichiarazione reddituale e patrimoniale dell’anno precedente), deriva dalla valutazione di dati economici e anagrafici con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare, e non solo.

A titolo di esempio viene valutato:

1 – Il reddito: che è costituito dall’insieme delle entrate, rilevanti o meno fiscalmente, conseguite da un soggetto, in un determinato periodo;

2 – Le detrazioni: si tratta dei costi sostenuti da un soggetto nell’arco di un determinato lasso temporale quali, ad esempio, le spese sanitarie, le imposte, l’affitto, il mutuo prima casa;

3 – Il patrimonio: è l’insieme dei beni immobiliari (fabbricati e terreni) e mobiliari (conti correnti, titoli di stato, partecipazioni azionarie, eccetera) posseduti da un soggetto anche all’estero;

4 – La composizione del nucleo familiare: ai fini dell’ICEE rileva, in particolare, il numero di componenti, il grado di disabilità, la presenza di minori.

Il decreto prevede che l’ICEE, inteso come indicatore finale, in linea con altre esperienze, sia il ricavato del rapporto tra l’indicatore della condizione economica (ICE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla c.d. Scala di Equivalenza riportata negli allegati al decreto delegato stesso (e scaricabili sul sito del Consiglio Grande e Generale).

Il Decreto Delegato nr. 65 del 2019 disciplina esclusivamente le modalità di quantificazione di ICE e ICEE, senza individuare o indicare in alcun modo quali siano le prestazioni per le quali potrà essere richiesta la dichiarazione, né sulla misura dell’indicatore stesso per accedere alle provvidenze.

 

LA DICHIARAZIONE: COME SI COMPILA


L’iter per ottenere la dichiarazione ICE e ICEE è puntualmente dettagliata nel testo del Decreto Delegato stesso. Sintetizzando, “l’interessato compila una Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) valida per un anno per l’interessato e per tutti i componenti il nucleo familiare – da presentarsi, ove previsto dalla legge, all’Ente che eroga la prestazione agevolata.

“In linea generale, salvo diverse previsioni future di Legge – prosegue la relazione – , è possibile presentare la DRP in sede di dichiarazione dei redditi, anche in forma delegata, oppure in qualsiasi momento dell’anno”.

L’Ufficio Tributario calcola l’ICEE sulla base delle informazioni dichiarate, acquisite dall’Amministrazione e reperite nei propri archivi e rende disponibile l’attestazione al dichiarante, mediante accesso all’area servizi del portale web. L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare mediante accesso all’area servizi del portale web. Di particolare rilievo è l’individuazione di modalità specifiche, basate sulla rilevazione di indici di consumo, per la valutazione della congruità della domanda presentata: il richiedente, infatti, sarà tenuto a fornire le informazioni (ad es., spese per alimentari, abbigliamento/calzature, comunicazioni, ecc.) al fine di verificare la compatibilità dei costi sostenuti dal nucleo nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati nella scheda ICEE con i redditi dichiarati per il medesimo periodo.

Se la spesa per i consumi risulta superiore ai redditi dichiarati, la domanda è dichiarata incongrua; in detta ipotesi il nucleo familiare può accettare l’imputazione dell’indicatore di condizione economica superiore, corrispondente ai costi dei consumi, oppure, se non accetta, accedere all’intervento solo a

seguito di validazione dell’indicatore di condizione economica da parte dei servizi sociali. Inserire l’induzione di reddito dai consumi all’interno del meccanismo di valutazione dei requisiti ha il non trascurabile vantaggio di spostare “a monte” la logica di controllo sull’autocertificazione, smarcandosi dai sistemi di controllo di regolarità formale “a valle” della valutazione, molto spesso successivi all’erogazione della prestazione.

 

GLI AMPLIMENTI DEL DECRETO – LEGGE 79/2019


L’aspettativa della durata massima complessiva di 2 anni, anche frazionabile a mesi, (di cui all’articolo 5 bis della Legge 29 ottobre 2003 n.137 introdotto dall’articolo 14 del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14), riconosciuta alla lavoratrice madre dipendente subordinata o, in alternativa, al lavoratore padre dipendente subordinato, anche adottivi o affidatari, ad esclusione del lavoratore domestico e del lavoratore a domicilio è riconosciuta, altresì, anche in ipotesi in cui il figlio con età superiore ai 14 anni sia stato colpito da una gravissima disabilità, rientrante nelle ipotesi di gravissime cerebro lesioni acquisite e gravissime mio lesioni.

È l’articolo 1 del Decreto – Legge numero 79 del 2019, quello che riguarda le “Integrazione e ampliamento degli interventi a sostegno della famiglia”, ratificato nella seconda metà di maggio dal Consiglio Grande e Generale.

La retribuzione del periodo di aspettativa di cui sopra è riconosciuta solo qualora la situazione economica e patrimoniale con una soglia ICEE, riferita all’intero nucleo familiare, sia pari o inferiore a 55.000 euro annui.

Modalità di richiesta del congedo parentale lungo retribuito: il genitore lavoratore che desidera chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 1 dovrà presentare regolare richiesta alla UOC Medicina Legale e Fiscale, tramite apposita modulistica all’uopo predisposta dalla UOC. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione sanitaria aggiornata, necessaria e utile alla valutazione ai fini della concessione dei benefici richiesti, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti economici.

La richiesta viene trasmessa dalla UOC Medicina Legale e Fiscale alla Commissione Accertamenti Sanitari Individuali che provvederà a sottoporre preventivamente a visita il gravissimo disabile al fine di verificarne la sussistenza dei requisiti clinici previsti dall’articolo 1 nonché a organizzare periodicamente sedute di visita al fine di valutare la presenza dei requisiti clinici, salvi i casi di comprovata irreversibilità del quadro clinico che non richiede revisioni.

L’esito della valutazione verrà trasmessa alla Medicina Fiscale che provvederà a trasmettere comunicazione dell’esito all’interessato, che potrà usufruire dell’aspettativa di cui all’articolo 1.

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